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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-120/22

Order of the Court of 15 June 2022. — Republic of Cyprus v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, coherence or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-120/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda della Repubblica di Cipro di ammettere il ricorso contro la sentenza del Tribunale nella causa GRILLOUMI BURGER. Ha ritenuto che i motivi dedotti, relativi alla funzione e al carattere distintivo dei marchi di certificazione e alla valutazione del rischio di confusione, non fossero illustrati con sufficiente precisione per dimostrare una questione significativa per il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a proseguire e la Repubblica di Cipro è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: rigetto della domanda di ammissione dell’impugnazione per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se i motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica di Cipro sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, in particolare quanto: alla funzione essenziale del marchio di certificazione e alla valutazione del rischio di confusione; alla valutazione del carattere distintivo dei marchi di certificazione anteriori; alla prova della validità di tali marchi e alla rilevanza della giurisprudenza invocata.

Principio di diritto

Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non può proseguire se il ricorrente non dimostra, in modo concreto, chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Argomentazioni generali sulla novità della questione, sull’assenza di giurisprudenza o sul numero potenziale di utilizzatori non sono sufficienti; nel caso di specie, la Repubblica di Cipro non ha soddisfatto tale onere e l’appello non è stato ammesso a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Rigetto della domanda di ammissione del ricorso in materia di marchio UE

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera competente a decidere se un’impugnazione possa essere esaminata nel merito, nel contesto di una controversia in materia di marchio dell’Unione europea. Il ricorso riguarda il segno GRILLOUMI BURGER e i marchi di certificazione ciprioti XAΛΛOYMI HALLOUMI.

Fatti e procedimento

La Repubblica di Cipro, titolare di due marchi di certificazione nazionali anteriori, ha impugnato la sentenza del Tribunale del 8 dicembre 2021, con cui era stata respinta la sua azione diretta all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 giugno 2019. Tale decisione aveva confermato il rigetto dell’opposizione proposta dalla Repubblica di Cipro contro la domanda di registrazione del segno denominativo GRILLOUMI BURGER come marchio UE presentata da Fontana Food AB.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama il meccanismo selettivo previsto per talune impugnazioni in materia di EUIPO:

  • l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, che subordina la prosecuzione del ricorso alla previa ammissione da parte della Corte quando l’impugnazione riguarda una decisione del Tribunale su una commissione di ricorso dell’EUIPO;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una richiesta di ammissione contenente tutti gli elementi necessari per dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • le disposizioni sostanziali invocate nei motivi di ricorso, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 83 del medesimo regolamento, relativi al marchio dell’Unione europea e ai marchi di certificazione.

Motivi dedotti dalla Repubblica di Cipro

La Repubblica di Cipro sosteneva che tutti e quattro i motivi di ricorso sollevassero questioni di rilievo sistemico. In sintesi, lamentava che il Tribunale:

  • non avesse correttamente individuato la funzione essenziale del marchio di certificazione, che sarebbe quella di distinguere i prodotti certificati e non di indicarne l’origine commerciale;
  • avesse applicato in modo erroneo, per analogia con i marchi ordinari, i criteri di valutazione del rischio di confusione;
  • avesse negato un adeguato riconoscimento al carattere distintivo dei marchi di certificazione anteriori e alla loro validità;
  • avesse fatto dipendere il carattere distintivo dalla capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, criterio ritenuto incongruo per i marchi di certificazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Tale onere probatorio è rigoroso: il ricorso per l’ammissione deve esporre in modo chiaro e dettagliato i motivi, la questione di diritto sollevata da ciascuno di essi e le ragioni concrete per cui la questione supera l’interesse del singolo caso.

La Corte sottolinea inoltre che non basta affermare che una questione non sia mai stata esaminata in precedenza o che riguardi molti operatori economici: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino la portata sistemica della questione.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • le censure relative alla funzione essenziale del marchio di certificazione e alla valutazione del rischio di confusione erano formulate in termini troppo generali;
  • la Repubblica di Cipro non aveva spiegato in modo sufficientemente chiaro e preciso in che modo il Tribunale avesse violato la normativa o la giurisprudenza invocata;
  • le doglianze sul carattere distintivo dei marchi di certificazione e sulla loro presunta validità non erano accompagnate da una dimostrazione adeguata della rilevanza sistemica richiesta dall’articolo 58 bis;
  • anche il richiamo ad alcune pronunce precedenti non era sviluppato con la precisione necessaria per consentire alla Corte di individuare un effettivo conflitto giurisprudenziale o una questione nuova di portata generale.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la richiesta di ammissione non consente di dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo, il ricorso non è stato ammesso a proseguire.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte ha deciso che la Repubblica di Cipro deve sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La domanda di ammissione di un ricorso in materia di decisioni dell’EUIPO può essere accolta solo se il ricorrente dimostra, con argomentazioni concrete, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto realmente significativa per il sistema del diritto dell’Unione. La mera invocazione di una questione nuova, dell’assenza di giurisprudenza o dell’interesse generale del tema non basta, se non è spiegato in modo specifico perché la questione abbia rilievo sistemico.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeamarchi di certificazioneimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziarischio di confusionecarattere distintivo

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