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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-380/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 giugno 2022. — Tubes Radiatori Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario raffigurante un radiatore per riscaldamento – Disegni o modelli anteriori – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Libertà dell’autore – Affollamento dello stato dell’arte – Impressione generale. — Causa T-380/20

Giurisprudenza europea62020TJ0380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Tubes Radiatori contro la decisione dell'EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno o modello per radiatore per riscaldamento. Conferma che il margine di libertà dell'autore nel settore è elevato e che le prove addotte non dimostravano un effettivo affollamento dello stato dell'arte al momento rilevante. Ritiene inoltre legittimo il confronto con un solo disegno o modello anteriore e insussistente la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di imparzialità. La ricorrente è condannata alle spese.

Nullità di un disegno o modello comunitario per assenza di carattere individuale nel settore dei radiatori per riscaldamento: rilevanza della libertà dell'autore, dell'affollamento dello stato dell'arte e del confronto dell'impressione generale.

La questione giuridica

Se la terza commissione di ricorso dell'EUIPO avesse correttamente dichiarato nullo il disegno o modello contestato per assenza di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002; in particolare, se avesse correttamente valutato la libertà dell'autore, l'eventuale affollamento dello stato dell'arte e l'impressione generale prodotta sui utilizzatori informati, nonché se avesse violato l'articolo 63 del regolamento e i principi di legittimo affidamento, correttezza, buona fede, diligenza e imparzialità.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un disegno o modello comunitario è nullo per assenza di carattere individuale quando, rispetto a un anteriorità precisa e identificabile, l'impressione generale non differisce in modo significativo nell'utilizzatore informato; nel settore dei radiatori per riscaldamento, l'autore gode di un margine di libertà elevato e l'eventuale affollamento dello stato dell'arte non restringe tale libertà, ma può solo rendere l'utilizzatore più attento alle differenze di dettaglio. In concreto, il Tribunale respinge il ricorso perché la commissione di ricorso ha potuto basarsi sul confronto con un solo modello anteriore, ha motivato correttamente la valutazione del margine di libertà e ha ritenuto, senza vizi logici o procedurali, che le prove prodotte non dimostrassero un affollamento idoneo a mutare l'esito; inoltre, non vi è violazione del legittimo affidamento o dell'articolo 63 del regolamento n. 6/2002 per il solo fatto che l'EUIPO si discosti da precedenti decisioni se la nuova decisione è motivata e le parti sono state sentite.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 63 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario raffigurante un radiatore per riscaldamento

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Tubes Radiatori Srl contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2020, resa in un procedimento di nullità relativo a un disegno o modello comunitario registrato per un radiatore per riscaldamento. Il Tribunale esamina se il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente era titolare del disegno o modello comunitario n. 000169370-0002, depositato il 13 aprile 2004 e pubblicato nel 2004. L'interveniente Antrax It Srl aveva chiesto la nullità del disegno o modello nel 2009, invocando la mancanza di carattere individuale e basandosi su due disegni o modelli anteriori della stessa famiglia, indicati come D 1 e D 4.

La divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il disegno o modello; la prima decisione della commissione di ricorso era stata annullata dal Tribunale nel 2014 per difetto di motivazione sulla questione dell'affollamento dello stato dell'arte; una seconda decisione era stata annullata nel 2017 per violazione del contraddittorio. Dopo aver invitato la ricorrente a produrre prove sull'affollamento, la terza commissione di ricorso ha nuovamente respinto il ricorso nel 2020, ritenendo che il disegno o modello contestato non producesse un'impressione generale significativamente diversa rispetto al disegno o modello anteriore D 4.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, sul carattere individuale;
  • l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per mancanza di carattere individuale;
  • l'articolo 63, paragrafo 1, sul perimetro dell'esame dell'EUIPO nei procedimenti di nullità;
  • l'articolo 10, paragrafo 1, sulla portata della protezione del disegno o modello;
  • l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), sul deposito presso l'ufficio nazionale e trasmissione all'EUIPO.

In applicazione della giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che la valutazione del carattere individuale va condotta rispetto a uno o più disegni o modelli anteriori precisi e identificati. Occorre considerare l'utilizzatore informato, il margine di libertà dell'autore, l'eventuale affollamento dello stato dell'arte e le modalità d'uso del prodotto.

Libertà dell'autore

La prima censura della ricorrente riguardava la valutazione della libertà dell'autore. Il Tribunale conferma che, nel settore dei radiatori per riscaldamento, le possibilità di design sono molto ampie: possono variare la disposizione, la forma, la sezione e la densità dei tubi radianti, nonché la forma, la sezione, la posizione e la dimensione dei collettori. Ne deriva che il margine di libertà dell'autore è elevato.

Il Tribunale respinge l'idea secondo cui tale libertà sarebbe ridotta da una generica tendenza di mercato o da vincoli tecnici e normativi non specificamente dimostrati. Inoltre, chiarisce che l'argomento relativo a eventuali norme armonizzate sull'efficienza termica era nuovo in giudizio e quindi irricevibile, poiché il sindacato del Tribunale non può estendere l'oggetto della controversia rispetto a quanto discusso dinanzi alla commissione di ricorso.

Affollamento dello stato dell'arte

La seconda parte del primo motivo riguardava l'affollamento dello stato dell'arte. Il Tribunale ricorda che tale affollamento non limita la libertà dell'autore, ma può rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze minime tra i modelli.

Quanto alle prove offerte dalla ricorrente, il Tribunale rileva che:

  • le perizie prodotte in Italia contenevano effettivamente riferimenti a un settore "particolarmente affollato", ma erano affermazioni generiche, non adeguatamente motivate e in parte fondate su precedenti decisioni non vincolanti dell'EUIPO;
  • le registrazioni di disegni o modelli e i brevetti prodotti erano spesso riferiti a radiatori diversi, non comparabili, o comunque non dimostravano un numero significativo di operatori;
  • i cataloghi presentati mostravano solo otto modelli provenienti da due imprese, dato insufficiente per provare un mercato affollato;
  • la documentazione tecnica non bastava, da sola, a dimostrare un reale affollamento percepibile dall'utilizzatore informato.

Il Tribunale riconosce un errore della commissione di ricorso nel dire che le perizie italiane non menzionavano l'affollamento, ma considera l'errore ininfluente perché non idoneo a sovvertire la valutazione complessiva della prova.

Confronto tra i disegni o modelli e impressione generale

La terza parte del primo motivo riguardava il confronto tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore D 4. Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso poteva iniziare il confronto con un solo anteriorità: basta infatti che il disegno o modello contestato non produca un'impressione generale diversa rispetto a un singolo modello divulgato anteriormente per escluderne il carattere individuale.

Nel merito, il Tribunale ritiene corretto il ragionamento della commissione di ricorso. Le somiglianze rilevanti riguardavano elementi centrali e molto visibili del prodotto: numero dei tubi, andamento verticale rettilineo, sezione quadrangolare, proporzioni tra pieni e vuoti, assenza di ornamenti. La vista frontale e le altre viste pertinenti potevano essere considerate, perché il radiatore è normalmente utilizzato installato a parete; il fatto che il modello anteriore non riportasse espressamente una vista frontale non impediva di desumerla dalle altre rappresentazioni.

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui il giudizio avrebbe dovuto essere fatto solo da angolazioni meno immediate o che l'utilizzatore informato fosse stato confuso con il consumatore finale: la nozione di utilizzatore informato resta quella intermedia, dotata di particolare diligenza, e il confronto deve tenere conto dell'uso normale del prodotto.

Principi di legittimo affidamento, correttezza e imparzialità

Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava che la commissione di ricorso si fosse discostata da decisioni precedenti che descrivevano il settore come notoriamente affollato e non avesse valorizzato affermazioni analoghe contenute in altri procedimenti.

Il Tribunale respinge tale doglianza: l'articolo 63 del regolamento n. 6/2002 impone un esame accurato e imparziale dei fatti e delle prove addotte nel singolo procedimento, ma non vincola l'EUIPO agli esiti di procedimenti precedenti. L'EUIPO può discostarsi da una precedente valutazione di fatto, purché motivi adeguatamente e consenta alle parti di presentare osservazioni e prove, come è avvenuto nel caso di specie.

Decisione finale e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese secondo il principio di cui all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio ricavabile

In materia di disegni o modelli comunitari, l'assenza di carattere individuale può essere accertata sulla base del confronto con un solo disegno o modello anteriore sufficientemente identificato; nel settore dei radiatori per riscaldamento, un margine di libertà dell'autore elevato impone che anche differenze limitate possano essere decisive solo se realmente percepibili nell'impressione generale. L'affollamento dello stato dell'arte non costituisce un limite alla libertà creativa, ma solo un elemento che può aumentare l'attenzione dell'utilizzatore informato alle differenze di dettaglio; tuttavia, esso deve essere provato con elementi concreti, coerenti e pertinenti al momento del deposito.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modellocarattere individualeaffollamento dello stato dell'artespese processuali

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