Tribunale, Sentenza T-235/18
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 15 giugno 2022. — Qualcomm, Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset LTE – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Premi di esclusiva – Diritti della difesa – Articolo 19 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Effetti preclusivi. — Causa T-235/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Qualcomm contro la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto abusiva la concessione di premi di esclusiva ad Apple nel mercato dei chipset LTE. La pronuncia è significativa sia sul piano procedurale, per la rigorosa applicazione dei diritti della difesa e degli obblighi di registrazione dei contatti con terzi, sia sul piano sostanziale, per i criteri di valutazione degli effetti preclusivi delle pratiche di esclusiva. La decisione della Commissione è stata annullata integralmente.
Abuso di posizione dominante nel mercato dei chipset LTE: annullamento della decisione della Commissione per violazione dei diritti della difesa e per insufficiente dimostrazione degli effetti preclusivi dei premi di esclusiva concessi da Qualcomm ad Apple.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia violato i diritti della difesa di Qualcomm, omettendo di registrare e comunicare colloqui/riunioni con terzi rilevanti nell’indagine e modificando la portata degli addebiti senza consentire un contraddittorio adeguato; e se, nel merito, abbia errato nel ritenere che i premi di esclusiva concessi ad Apple fossero idonei a produrre effetti anticoncorrenziali potenziali ed effettivi nel mercato dei chipset LTE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione perché il procedimento amministrativo era viziato da irregolarità che hanno leso i diritti della difesa di Qualcomm: la Commissione non ha debitamente registrato né reso accessibili colloqui con terzi svolti ai fini dell’indagine, e ha modificato la portata degli addebiti senza consentire a Qualcomm di adattare utilmente la propria difesa. Inoltre, la Commissione non ha provato in modo coerente e completo che i premi di esclusiva concessi ad Apple fossero idonei a produrre effetti preclusivi: l’analisi ignorava circostanze di fatto rilevanti, era incoerente quanto ai dispositivi e ai periodi considerati, e si fondava su elementi di prova non sufficienti o contraddetti da altri documenti. Ne consegue l’annullamento integrale della decisione e la condanna della Commissione alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 54 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004
- Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 109 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, paragrafo 2
Abuso di posizione dominante nel mercato dei chipset LTE: annullamento della decisione della Commissione per violazione dei diritti della difesa e insufficiente prova degli effetti preclusivi
Il Tribunale, in un ricorso ex articolo 263 TFUE, ha esaminato la decisione della Commissione che aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE in relazione ai premi di esclusiva concessi da Qualcomm ad Apple per i chipset LTE. La controversia ruotava attorno sia a profili procedurali, sia alla valutazione sostanziale dell’idoneità dei premi a produrre effetti anticoncorrenziali.
Fatti e procedimento amministrativo
Qualcomm, produttrice di chipset per dispositivi mobili, aveva concluso con Apple un accordo di transizione il 25 febbraio 2011, poi modificato con una prima clausola addizionale il 28 febbraio 2013. Secondo la Commissione, tali accordi prevedevano premi subordinati alla condizione che Apple si rifornisse da Qualcomm per l’intero fabbisogno di chipset LTE, intesi in senso ampio come chipset conformi alle norme LTE, GSM e UMTS.
La Commissione aveva avviato l’indagine nell’agosto 2014, inviato richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, comunicato gli addebiti l’8 dicembre 2015 e adottato la decisione finale il 24 gennaio 2018. La decisione impugnata concludeva che Qualcomm aveva abusato della propria posizione dominante nel mercato mondiale dei chipset LTE dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016, infliggendole un’ammenda di EUR 997.439.000.
Decisione impugnata e teoria dell’illecito
La Commissione aveva definito il mercato rilevante come il mercato mondiale dei chipset LTE, comprensivo dei chipset autonomi e integrati, ed esclusivo della produzione vincolata. Aveva ritenuto che Qualcomm fosse in posizione dominante tra il 2011 e il 2016, sulla base di elevate quote di mercato, barriere all’ingresso e debole contropotere dei clienti.
Quanto all’abuso, la Commissione aveva qualificato i premi come premi di esclusiva idonei a produrre effetti preclusivi, ritenendo che essi avessero disincentivato Apple dal passare ai concorrenti di Qualcomm. Aveva inoltre respinto l’analisi del margine critico presentata da Qualcomm e ritenuto non provate efficienze idonee a neutralizzare gli effetti anticoncorrenziali.
Motivi di ricorso e ricevibilità delle prove supplementari
Qualcomm articolava sette motivi, ma il Tribunale ha ritenuto decisivi, ai fini dell’annullamento, il primo motivo, relativo a errori procedurali e violazione dei diritti della difesa, e il terzo motivo, relativo agli errori di diritto e di valutazione sull’idoneità anticoncorrenziale dei premi.
Prima di esaminare il merito, il Tribunale ha ammesso le prove supplementari prodotte da Qualcomm il 26 luglio 2019, che provenivano in larga parte da procedimenti istruttori negli Stati Uniti. Ha ritenuto che la loro produzione tardiva fosse giustificata da circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, poiché tali documenti non erano disponibili al momento del ricorso o della replica e riguardavano complessi documentali acquisiti solo successivamente.
Violazione dei diritti della difesa: omissione di registrazione e comunicazione dei colloqui con terzi
Il nucleo della censura procedurale riguardava il fatto che la Commissione aveva avuto diversi contatti con terzi durante l’indagine senza registrarli adeguatamente e senza informarvene Qualcomm in tempo utile. Il Tribunale ha ricostruito tre gruppi di contatti:
- riunioni e conferenze telefoniche con terzi di cui Qualcomm è stata informata solo dopo la decisione;
- una conferenza telefonica e una riunione con un altro terzo emerse solo in corso di giudizio;
- una riunione con un informatore anonimo, svelata solo in sede giurisdizionale.
Il Tribunale ha qualificato tali contatti come audizioni o comunque come colloqui rientranti nell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, perché miravano a raccogliere informazioni sull’oggetto dell’indagine. Ha ritenuto che la Commissione dovesse registrare il contenuto sostanziale dei colloqui, non essendo sufficiente una sintesi generica dei temi trattati. Nel caso concreto, gli appunti prodotti erano troppo vaghi, non riportavano la natura delle informazioni fornite e, in alcuni casi, erano stati perfezionati solo dopo l’adozione della decisione.
Sul piano delle conseguenze, il Tribunale ha applicato il criterio secondo cui sussiste violazione dei diritti della difesa se la parte dimostra che, in assenza dell’irregolarità, avrebbe potuto difendersi più efficacemente. Ha ritenuto che i colloqui omessi potevano vertere su elementi rilevanti per la definizione del mercato, la posizione dominante, gli effetti di esclusione e le giustificazioni economiche della condotta. La violazione non è stata sanata dalla successiva comunicazione di informazioni nel contenzioso, perché ciò non ricolloca l’impresa nella situazione in cui si sarebbe trovata nel procedimento amministrativo.
Violazione dei diritti della difesa: mutamento della portata degli addebiti
Il Tribunale ha poi esaminato la parte del primo motivo relativa alla divergenza tra comunicazione degli addebiti e decisione finale. La Commissione aveva inizialmente contestato un abuso sia sul mercato dei chipset LTE sia su quello dei chipset UMTS, ma nella decisione finale aveva limitato l’infrazione ai soli chipset LTE.
Sebbene tale limitazione non richiedesse, di per sé, una nuova comunicazione degli addebiti, il Tribunale ha osservato che Qualcomm aveva costruito la propria difesa su un’analisi del margine critico riferita a entrambi i mercati. Poiché la riduzione del perimetro dell’addebito incideva sui dati economici rilevanti, sulla quota contendibile della domanda e sui costi da considerare, Qualcomm avrebbe dovuto essere ascoltata per poter adattare la propria analisi. La Commissione, invece, aveva respinto l’analisi originaria e sviluppato una versione riveduta senza dare alla ricorrente un vero contraddittorio sul nuovo perimetro dell’infrazione.
Ragionamento della Corte: criteri per l’abuso e per gli effetti preclusivi
Sul terzo motivo, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati dell’articolo 102 TFUE: non è vietato conquistare una posizione dominante per meriti propri, ma è vietato usare mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti per escludere concorrenti almeno altrettanto efficienti. Quando l’impresa dominante contesta la capacità del comportamento di restringere la concorrenza, la Commissione deve effettuare una valutazione concreta della capacità di esclusione, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti.
Il Tribunale ha quindi analizzato la struttura della decisione impugnata, osservando che la Commissione aveva fondato la propria conclusione su due piani distinti:
- una valutazione generale dell’idoneità dei premi a disincentivare Apple dal passare ai concorrenti di Qualcomm per l’intero fabbisogno di chipset LTE, riferita a iPhone e iPad;
- una valutazione concreta degli effetti prodotti sui modelli di iPad previsti per il 2014 e il 2015.
Prima censura sostanziale: mancata considerazione di tutte le circostanze pertinenti
Il Tribunale ha accolto la censura secondo cui la Commissione non aveva preso in considerazione una circostanza decisiva: per gran parte del fabbisogno di chip LTE di Apple, e in particolare per gli iPhone fino al 2015 e per oltre metà del fabbisogno del 2016, Apple non disponeva di alternative tecniche ai chip Qualcomm. Tale dato era incompatibile con una teoria del pregiudizio fondata sull’idea che i premi avessero disincentivato Apple dal passare ai concorrenti per l’intero fabbisogno.
Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva messo in relazione tale impossibilità tecnica con la propria conclusione di effetto preclusivo globale. Inoltre, la stessa Commissione aveva poi valorizzato quella circostanza per respingere l’analisi del margine critico della ricorrente, creando un’incoerenza interna nella decisione.
Seconda e terza censura sostanziale: dimostrazione insufficiente sugli iPad del 2014 e del 2015
Quanto alla sottosezione della decisione dedicata agli effetti concreti sui modelli di iPad, il Tribunale ha rilevato molteplici criticità.
In primo luogo, la Commissione aveva descritto in modo incoerente i dispositivi oggetto dell’analisi, alternando espressioni come “dispositivi”, “modelli di iPad del 2014 e del 2015”, “lanciati” o “da lanciare”, senza chiarire la portata di ciascuna formula.
In secondo luogo, i documenti richiamati dalla Commissione non dimostravano in modo convincente che i chip Intel fossero una reale alternativa tecnica e temporale per i modelli interessati. Al contrario, diversi documenti emersi anche tramite le prove supplementari indicavano che i chip Intel non soddisfacevano appieno i requisiti tecnici della Apple, in particolare per funzioni specifiche. Alcuni documenti interni della Apple contraddicevano espressamente la tesi secondo cui il chipset Intel fosse equivalente sotto il profilo funzionale.
In terzo luogo, alcuni elementi utilizzati dalla Commissione non erano pertinenti o non consentivano di ricavare il nesso causale affermato, perché riguardavano altri modelli o altre circostanze, oppure erano contrari a ulteriori documenti del fascicolo.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato in modo adeguato che i premi di esclusiva avessero effettivamente disincentivato Apple dal passare ai concorrenti di Qualcomm per i modelli di iPad interessati.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha dunque accolto il primo motivo e il terzo motivo di ricorso e ha annullato integralmente la decisione della Commissione. La Commissione è stata inoltre condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Qualcomm ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nelle indagini antitrust, la Commissione deve:
- registrare e rendere accessibili i colloqui con terzi quando essi mirano a raccogliere informazioni sull’oggetto dell’indagine;
- garantire un contraddittorio effettivo anche quando modifica la portata degli addebiti in modo tale da incidere sulla base fattuale ed economica della difesa;
- dimostrare in modo coerente e completo la capacità preclusiva delle pratiche di esclusiva, considerando tutte le circostanze pertinenti, comprese eventuali limitazioni tecniche della domanda contendibile.
La sentenza costituisce quindi un precedente importante sia per il controllo procedurale nelle istruttorie antitrust, sia per la prova degli effetti anticoncorrenziali delle pratiche di fidelizzazione o esclusiva.
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