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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-229/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2022. — Port de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale contro Infrabel SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Rete transeuropea dei trasporti – Regolamento (UE) n. 1315/2013 – Articolo 15, paragrafo 1 – Infrastruttura di trasporto per vie navigabili interne – Porti interni – Obbligo di uno Stato membro di collegare i porti interni con l’infrastruttura del trasporto stradale o del trasporto ferroviario – Soppressione del collegamento con uno di tali due tipi di infrastrutture di trasporto – Presupposti. — Causa C-229/21

Giurisprudenza europea62021CJ0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito la portata dell’obbligo imposto agli Stati membri per i porti interni nella rete TEN-T. In presenza di un porto già collegato sia alla rete stradale sia a quella ferroviaria, l’articolo 15 del regolamento n. 1315/2013 mira, in linea di principio, a preservare entrambi i collegamenti. La soppressione di uno di essi è possibile solo in casi eccezionali, che non comprendono la mancanza di manutenzione né ragioni di mera valorizzazione economica dei terreni.

Rete TEN-T: l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 osta, salvo circostanze eccezionali, alla soppressione di uno dei due collegamenti di un porto interno già connesso sia alla rete stradale sia a quella ferroviaria.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013, da solo o in combinato disposto con altre disposizioni del medesimo regolamento, imponga, per un porto interno rientrante nella rete centrale e già collegato sia alla rete stradale sia a quella ferroviaria, l’obbligo di mantenere entrambi i collegamenti e di astenersi dal sopprimerne uno, anche in caso di mancata manutenzione del collegamento ferroviario.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 deve essere interpretato nel senso che, quando un porto interno rientrante nella rete globale ha già collegamenti sia con infrastrutture stradali sia con infrastrutture ferroviarie, lo Stato membro non può, in linea di principio, sopprimere uno di tali collegamenti; la soppressione è ammissibile solo in circostanze eccezionali. Non costituiscono circostanze eccezionali né la mancata manutenzione del collegamento, quando essa derivi dall’inosservanza dello stesso articolo 15, né la mera valorizzazione economica dei terreni occupati dall’infrastruttura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1315/2013
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte

Obbligo di mantenimento dei collegamenti di un porto interno nella rete TEN-T

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour d’appel de Bruxelles sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013, relativo agli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. La controversia principale opponeva la Port de Bruxelles SA e la Région de Bruxelles-Capitale a Infrabel SA, gestore dell’infrastruttura ferroviaria belga, in relazione allo smantellamento dell’unico collegamento ferroviario del porto di Bruxelles con la rete nazionale.

Contesto fattuale e procedimento nazionale

La Port de Bruxelles SA gestisce il canale e il porto di Bruxelles, mentre Infrabel gestisce la rete ferroviaria belga. Un regio decreto imponeva a Infrabel di smantellare, entro il 31 dicembre 2020, gli impianti ferroviari situati nel sito di Schaerbeek-Formation, compreso il collegamento ferroviario che serviva il porto. La Port de Bruxelles SA aveva chiesto al giudice nazionale di vietare tale smantellamento e di ordinare il mantenimento del collegamento in perfetto stato di funzionamento.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, quando un porto interno rientrante nella rete centrale è già collegato sia alla rete stradale sia a quella ferroviaria, l’articolo 15 del regolamento n. 1315/2013 imponga di mantenere entrambi i collegamenti o comunque vieti di sopprimerne uno, anche se il collegamento ferroviario è stato lasciato deteriorare per mancata manutenzione.

Normativa rilevante e interpretazione sistematica

La Corte richiama, oltre all’articolo 15, anche il quadro generale del regolamento n. 1315/2013: l’articolo 1 sulla struttura a doppio strato della rete TEN-T, l’articolo 4 sugli obiettivi di efficienza, interconnessione e sostenibilità, l’articolo 5 sull’uso efficiente delle risorse, gli articoli 12, 13, 16, 19, 28 e 30 sul collegamento tra modi di trasporto e sulla promozione del trasporto multimodale, nonché l’articolo 38 sulla rete centrale. Vengono valorizzati anche i considerando 7, 8 e 31, che insistono su integrazione dei modi di trasporto, manutenzione delle infrastrutture esistenti e riduzione delle emissioni.

Ragionamento della Corte

Sul piano letterale, la Corte constata divergenze tra le versioni linguistiche dell’articolo 15, paragrafo 1: alcune usano la congiunzione "e", altre "o". Per questo, la sola formulazione non consente di risolvere il dubbio interpretativo.

Sul piano contestuale, la Corte osserva che il regolamento mira a sviluppare una rete integrata, efficiente e sostenibile, e che varie disposizioni incoraggiano l’interconnessione tra i modi di trasporto, compreso il collegamento dei porti interni con le infrastrutture stradali e ferroviarie. Da ciò deduce che l’articolo 15, pur non imponendo un risultato assoluto in ogni situazione, esorta alla conservazione di molteplici collegamenti tra porti interni e altre infrastrutture di trasporto.

Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi di efficienza, sostenibilità e riduzione della congestione stradale. Il mantenimento del collegamento ferroviario favorisce il ricorso a un modo di trasporto a minori emissioni e contribuisce alla riduzione del traffico stradale. La soppressione di un collegamento può essere giustificata solo in circostanze eccezionali.

Limiti delle giustificazioni ammissibili

La Corte precisa che la sostituzione di un collegamento esistente con un nuovo collegamento dello stesso tipo, attivato contestualmente, non costituisce una soppressione in senso proprio. Invece, non possono giustificare la soppressione senza sostituzione né la mancata manutenzione del collegamento, quando essa dipenda dall’inosservanza dell’articolo 15, né la valorizzazione economica dei terreni occupati dall’infrastruttura. La Corte esclude inoltre che un semplice rischio per la sicurezza, se causato dalla mancata manutenzione da parte delle autorità responsabili, possa costituire una circostanza eccezionale idonea a giustificare la soppressione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1315/2013 osta, salvo circostanze eccezionali, alla soppressione di uno dei due collegamenti di un porto interno già connesso sia alla rete stradale sia a quella ferroviaria. La Corte affida al giudice nazionale la regolazione delle spese del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materierete transeuropea dei trasportiinfrastrutture ferroviarievie navigabili internetrasporto multimodalediritto dei trasporti e pianificazione delle infrastrutture

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