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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05287/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società semplice aveva convenuto innanzi al Tribunale di Sassari una società di mediazione chiedendo accertarsi che nulla fosse dovuto a titolo di competenze/provvigioni di mediazione previste da una scrittura privata del 7 gennaio 2021 o richiamate da successiva richiesta stragiudiziale. La convenuta, costituitasi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari per la presenza di una clausola contrattuale che devolveva in via esclusiva le controversie al Foro di Milano, indicando in subordine Roma quale foro del convenuto; nel merito aveva chiesto il rigetto della domanda e proposto riconvenzionale per ottenere la provvigione. Il Tribunale di Sassari ha dichiarato la propria incompetenza in favore di Milano, ritenendo non applicabile il foro del consumatore alla società semplice attrice. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la società attrice ha dedotto, in sintesi, che: la comparsa di risposta della convenuta sarebbe stata inammissibile o comunque incompleta perché avrebbe eccepito solo la clausola di foro esclusivo senza contestare specificamente la possibilità che l'attrice fosse consumatore; il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio tale profilo; inoltre, nel merito della qualificazione soggettiva, una società semplice composta da due persone fisiche, madre e figlio, utilizzata per il godimento di una villa, dovrebbe rientrare nella nozione di consumatore e quindi nel foro esclusivo del consumatore, prevalente sulla clausola di foro di Milano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha affermato che la clausola contrattuale attribuiva in modo espresso ed esclusivo la competenza al Foro di Milano per le controversie nascenti dal rapporto, salva solo l'eventuale applicazione del foro esclusivo del consumatore. Ha ritenuto che, una volta invocata validamente la clausola di foro esclusivo, la convenuta non fosse tenuta a formulare ulteriori contestazioni sugli altri fori alternativi. Ha poi escluso che la società semplice potesse essere qualificata consumatore, perché la nozione di consumatore è riservata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; in ogni caso, dalla stessa documentazione richiamata emergeva un oggetto sociale collegato alla gestione di immobili, e il contratto di mediazione era riconducibile a tale attività. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, con rinvio delle parti davanti a quel giudice nel termine di legge e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 206/2005

    la nozione di consumatore spetta alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

  • art. 78 d.lgs. n. 206/2005

    richiamato dalla clausola contrattuale come foro esclusivo del consumatore, ove applicabile

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato come foro del convenuto, indicato in subordine dalla resistente

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla competenza territoriale

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla competenza territoriale derogabile

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività e completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la memoria nel regolamento di competenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 14/2019

    richiamato come definizione sostanzialmente analoga di consumatore nel Codice della crisi

Massime di principio

  • La clausola di foro convenzionale espressamente ed inequivocamente qualificata come esclusiva costituisce valido criterio di competenza territoriale derogata; chi la invoca non deve contestare uno per uno tutti i fori alternativi previsti dalla legge, se dall'atto risulta con chiarezza l'intenzione di escluderli.
  • La clausola che richiami, in via di stile, l'eventuale foro del consumatore non elide l'efficacia della pattuizione di foro esclusivo quando non emerga una reale e specifica volontà di riservare alla controparte la qualità di consumatore.
  • La nozione di consumatore, ai fini della disciplina consumeristica e del relativo foro esclusivo, è riservata alla persona fisica; una società, anche se di persone o semplice, non può essere qualificata consumatore.
  • La qualificazione di consumatore va compiuta con riferimento al soggetto che stipula il contratto e alle finalità dell'operazione, verificando se il contratto sia o meno funzionale ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale.
  • Quando il contratto è riconducibile all'oggetto sociale o alla gestione di beni nell'ambito di un'attività organizzata, non è configurabile la tutela consumeristica e resta applicabile il foro contrattualmente pattuito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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