Cassazione Penale, Sentenza n. 8993/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame proposta da Roberta Alcamo in relazione al sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un immobile ritenuto nella disponibilità dell'indagato convivente Sebastiano Scifo (indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, con riferimento al 'Superbonus'). La difesa ha dedotto violazione di legge (art. 321, comma 2 c.p.p.; art. 640‑quater c.p.) sostenendo che la cessione del 50% dell'immobile a favore della Alcamo non fosse simulata, atteso che il prezzo e il mutuo sarebbero stati pagati dalla ricorrente, e che i lavori di ristrutturazione per circa 400.000 euro non sarebbero rilevanti per le ragioni addotte dal Tribunale, anche in considerazione della natura di "cartiere" delle società coinvolte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Como non fosse apparente: il giudice di merito aveva valutato le contestazioni della difesa e motivato perché la disponibilità dell'immobile fosse riconducibile a Scifo (sospette modalità della cessione di quota, mancanza di prova del versamento degli 18.000 euro indicati nell'atto, permanenza di entrambi i mutuatari nel contratto con la banca con conseguente responsabilità civile di Scifo, sproporzione tra il valore della quota trasferita e l'entità dei lavori di ristrutturazione, nonché gravi indizi relativi alle truffe contestate). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto‑legge n.137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Indica la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per inquadrare la forma del procedimento davanti alla Corte.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come norma riferita ai rimedi sulle misure cautelari; la Corte richiama però il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammissibile solo per violazione di legge nel senso esteso anche a gravi vizi motivazionali.
codice penale, art. 640‑quater
art. 640‑quater cod. pen.
Norma che disciplina la fattispecie contestata (truffa aggravata), indicata per qualificare il reato che giustifica gli accertamenti sul patrimonio dell'indagato e il sequestro funzionale alla confisca per equivalente.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 e le spese processuali alla ricorrente.
giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e Sez. semplici)
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010
Richiamati per precisare il contenuto della nozione di 'violazione di legge' in sede di ricorso contro provvedimenti cautelari: comprende errori di diritto e vizi motivazionali così gravi da rendere inintelligibile o insufficiente la motivazione.
Massime di principio
- In impugnazioni contro ordinanze di sequestro preventivo/probatorio la Cassazione ammette il ricorso solo per violazione di legge, intesa anche come vizi motivazionali particolarmente gravi: non basta censurare appunti critici se la motivazione è coerente e risponde alle obiezioni.
- La circostanza che un terzo abbia sostenuto il pagamento di un immobile non è di per sé sufficiente a escludere la disponibilità dell'indagato: è necessario fornire prove chiare e documentali dell'effettivo trasferimento di proprietà e dell'autonomia patrimoniale (es. effettivo pagamento, estinzione del mutuo a carico dell'acquirente, cancellazione della responsabilità del cedente).
- Se permangono elementi oggettivi che collegano l'immobile all'indagato (es. mutuo ancora intestato a entrambi, mancanza di prova del versamento, sproporzione tra prezzo dichiarato e valore reale dovuto a lavori), tali elementi costituiscono indizi rilevanti per riconoscere la disponibilità e giustificare il sequestro ai fini della confisca per equivalente.
- Trasferimenti di quote a condizioni sospette (prezzo anomalo, pagamento parziale documentato in modo incerto, accollo 'interno' del mutuo) possono essere qualificati come simulativi se si ricava dalla motivazione del giudice un ragionevole fumus commissi delicti.
- Chi propone ricorso in cassazione per questioni cautelari deve curare sia gli aspetti di diritto sia la dimostrazione documentale delle circostanze fattuali; l'assenza di prova documentale rilevante espone al rigetto e a condanne per spese e ammende.
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