Cassazione Civile, Ordinanza n. 22418/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione doganale ha recuperato la maggiore accisa su GPL in bombole, ritenendo che una parte del prodotto, formalmente destinato a uso domestico, fosse stata invece impiegata per autotrazione. L’accertamento era stato fondato su indagini della Guardia di finanza, su verbali di constatazione e su una sentenza penale di patteggiamento riguardante il legale rappresentante della società, in un quadro di presunta frode organizzata. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, la Cassazione aveva cassato con rinvio la precedente decisione di appello; in sede di rinvio la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia. Contro tale sentenza sono stati proposti sette motivi di ricorso: sospensione del giudizio di rinvio per pendenza di revocazione; mancata riunione ad altri giudizi connessi; asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della normativa unionale sui tributi armonizzati; erroneo uso della sentenza di patteggiamento e degli elementi di polizia tributaria per superare la presunzione di destinazione domestica del GPL; omessa pronuncia o motivazione apparente sulla quantificazione del debito e sulla corrispondenza tra petitum penale e tributario; carenza di prova della partecipazione e consapevolezza della società nella frode e indebita estensione delle sanzioni anche alla persona fisica; violazione del giudicato interno sulla mancata allegazione del p.v.c. all’avviso. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno però depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche per la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da Antonio Mariniello in proprio, perché non era stato parte dei gradi di merito in tale qualità. Quanto al ricorso complessivo, ha preso atto dell’atto di rinuncia depositato dai ricorrenti e, in conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha statuito sulle spese per mancanza di difese dell’intimata. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto dell’estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la sospensione del giudizio di rinvio in pendenza di revocazione; la Corte ne dà conto come base della censura, ma il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 295 c.p.c.
invocato per chiedere la sospensione necessaria del giudizio di rinvio per pregiudizialità rispetto alla revocazione.
art. 360 c.p.c.
indica i vizi denunciati nei sette motivi di ricorso per cassazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria e per il parametro del vizio di motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
invocato in relazione al cumulo delle sanzioni in caso di concorso formale o continuazione di violazioni.
art. 7 d.l. n. 269/2003
richiamato per sostenere che le sanzioni dovessero gravare sulla società e non sulla persona fisica.
art. 40 c.p.c.
richiamato nel contesto della richiesta di riunione dei giudizi connessi.
art. 274 c.p.c.
richiamato per la possibile riunione di procedimenti connessi.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
invocato a sostegno della necessità del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a fondamento del diritto al contraddittorio procedimentale.
artt. 2727, 2728, 2729 c.c.
richiamati per contestare l’uso di presunzioni e la valutazione indiziaria effettuata dalla CTR.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia su quantificazione del debito e corrispondenza tra petitum penale e tributario.
art. 2909 c.c.
richiamato per dedurre la formazione di un giudicato interno su alcuni capi della decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
art. 8, comma 36, L. n. 67/1988
norma sostanziale posta a base dell’accertamento sulla destinazione del GPL e della presunzione di legittima destinazione a uso domestico, che i giudici di merito hanno ritenuto superata.
art. 444 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è stata valorizzata come elemento probatorio nel giudizio tributario, insieme ai p.v.c. e alle indagini di G.d.F.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Se il ricorrente in cassazione non è stato parte dei gradi di merito nella medesima qualità con cui propone il ricorso, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale in quella veste.
- Nel contenzioso tributario, l’avviso di accertamento può essere sorretto da un complesso di elementi indiziari e documentali; la sentenza penale di patteggiamento non opera isolatamente, ma può concorrere con i verbali e gli accertamenti della polizia tributaria nella ricostruzione della pretesa fiscale.
- La deduzione di violazioni processuali come difetto di contraddittorio, omessa pronuncia o giudicato interno richiede una censura specifica e coerente con gli atti di causa; in sede di rinvio non possono essere introdotti in modo meramente assertivo nuovi profili incompatibili con quanto già devoluto.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- Nei giudizi tributari la prova della maggiore pretesa e della partecipazione alla frode può essere desunta da verbali, accertamenti e da una sentenza penale di patteggiamento, purché la motivazione colleghi in modo non apodittico tali elementi alla fattispecie fiscale contestata.
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