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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29596/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla confisca ex art. 240 c.p. di un immobile sito in Roma, già acquistato in parte in comunione legale e poi in parte dopo la separazione personale. L'attrice aveva convenuto dinanzi al giudice civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vari ministeri e l'Agenzia del Demanio, chiedendo: l'accertamento della sua esclusiva proprietà del bene; la declaratoria di non opponibilità della confisca nei suoi confronti, o in subordine del suo diritto di proprietà almeno sulla quota del 50%; il risarcimento dei danni e la cancellazione del peso pregiudizievole. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello fu confermato il rigetto, ritenendosi che la questione della proprietà del bene confiscato dovesse essere affrontata nell'ambito dell'esecuzione penale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 832, 948, 2643, 2644 c.c. e dell'art. 263, comma 3, c.p.p., per avere la Corte d'appello attribuito al giudice penale la competenza sul conflitto tra confisca e acquisto del bene, valorizzando la data della sentenza di confisca anziché quella della sua esecuzione/trascrizione, e per avere qualificato erroneamente la domanda; (2) violazione degli artt. 1147 e 2697 c.c. in punto di buona fede, che la Corte d'appello avrebbe escluso per il solo rapporto coniugale con il condannato; (3) vizio motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c. per la medesima questione; (4) violazione degli artt. 2043, 2643 e 2644 c.c. per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da trascrizione pregiudizievole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, trattandosi di confisca penale ex art. 240 c.p. e non di misura di prevenzione, chi assuma di essere terzo estraneo non può instaurare direttamente davanti al giudice civile una controversia di accertamento della proprietà del bene confiscato. Il sistema processuale impone invece di rivolgersi preliminarmente al giudice dell'esecuzione penale con istanza di restituzione ex artt. 665 e 676 c.p.p.; solo se dinanzi a tale giudice sorga una controversia sulla proprietà, questi rimette la decisione al giudice civile competente in primo grado ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti dalla reiezione del primo. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla proprietà, ma non accolto perché la tutela dominicale non può essere fatta valere direttamente davanti al giudice civile contro la confisca penale

  • art. 948 c.c.

    invocato quale azione di rivendicazione; la Corte ha escluso che fosse esperibile direttamente nel caso di bene definitivamente confiscato in sede penale

  • art. 2643 c.c.

    richiamato per la trascrizione degli atti; la Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere decisa in via civile in via diretta

  • art. 2644 c.c.

    richiamato in tema di opponibilità della trascrizione, ma la Corte ha ribadito la necessità del previo passaggio attraverso l'esecuzione penale

  • art. 263, comma 3, c.p.p.

    indica, nel caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate, la rimessione al giudice civile da parte del giudice dell'esecuzione penale

  • art. 240 c.p.

    qualifica la misura ablativa come confisca penale, distinta dalle misure di prevenzione

  • art. 665 c.p.p.

    norma che consente l'incidente di esecuzione davanti al giudice penale per le questioni relative alla restituzione del bene confiscato

  • art. 676 c.p.p.

    prevede che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applichi la disciplina dell'art. 263, comma 3, c.p.p.

  • art. 1147 c.c.

    invocato sulla buona fede del possessore/acquirente, ma la censura è stata assorbita

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare l'onere della prova in tema di buona fede, ma la questione è rimasta assorbita

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio motivazionale/di motivazione apparente, ma la censura è stata assorbita

  • art. 2043 c.c.

    invocato per il danno da trascrizione pregiudizievole, ma la relativa censura è stata assorbita

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione degli intimati al solo fine di partecipare all'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto

Massime di principio

  • In presenza di confisca penale definitiva, il terzo che si affermi proprietario del bene non può agire direttamente davanti al giudice civile con un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà per ottenere la restituzione del bene.
  • La tutela del terzo estraneo alla confisca deve essere previamente attivata davanti al giudice dell'esecuzione penale mediante istanza di restituzione; solo se in quella sede emerga una reale controversia sulla proprietà, il giudice dell'esecuzione rimette la questione al giudice civile competente.
  • Il giudice dell'esecuzione penale può verificare, ai soli fini della restituzione, l'effettiva legittimazione del richiedente e l'esistenza del conflitto con lo Stato, potendo anche disporre direttamente la restituzione quando il diritto dell'istante sia pacifico.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investa il riparto di competenza tra giudice civile e giudice penale viene respinta se il ricorrente abbia omesso il passaggio processuale imposto dalla disciplina speciale dell'esecuzione penale.
  • Quando il motivo principale di ricorso è infondato per difetto del corretto percorso processuale, restano assorbite le ulteriori doglianze relative a buona fede, onere della prova, motivazione e risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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