Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 141 del 10-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi delle indennità antitubercolari per il 1994, aggiornati in conseguenza degli aumenti previsti dalla legge n. 537/1993 e dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1993. Vengono indicati i nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 1994 e dal 1° novembre 1994 per l’indennità giornaliera, l’indennità post-sanatoriale e l’assegno di cura o di sostentamento. Sono inoltre precisate le modalità di adeguamento dell’indennità giornaliera già in godimento e il trattamento delle giornate per le quali permane il diritto alla retribuzione.

Aggiornamento 1994 degli importi delle indennità antitubercolari

Aggiornamento 1994 delle indennità antitubercolari

La circolare reca l’adeguamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 1994, in applicazione degli aumenti disposti dall’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1993. L’aggiornamento si collega alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e introduce due decorrenze: 1° gennaio 1994 e 1° novembre 1994.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

La circolare riguarda le prestazioni antitubercolari, ossia l’indennità giornaliera, l’indennità post-sanatoriale e l’assegno di cura o di sostentamento. I nuovi importi vengono determinati in base agli incrementi percentuali già fissati: 0,7% dal 1° gennaio 1994 e 3,5% dal 1° novembre 1994.

Importi delle prestazioni per il 1994

Per il 1994 risultano stabiliti i seguenti importi:

  • Indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 15.780 dal 1° gennaio 1994 e L. 16.330 dal 1° novembre 1994.
  • Indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 7.890 dal 1° gennaio 1994 e L. 8.165 dal 1° novembre 1994.
  • Indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: L. 26.290 dal 1° gennaio 1994 e L. 27.210 dal 1° novembre 1994.
  • Indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975: L. 13.145 dal 1° gennaio 1994 e L. 13.605 dal 1° novembre 1994.
  • Assegno di cura o di sostentamento mensile: L. 106.077 dal 1° gennaio 1994 e L. 109.790 dal 1° novembre 1994.

Modalità di adeguamento dell’indennità giornaliera

Con specifico riguardo all’indennità giornaliera spettante per i primi 180 giorni di assistenza, la circolare distingue due situazioni:

  • per gli assicurati che già ne fruiscono alle date del 1° gennaio e del 1° novembre 1994, l’importo deve essere aumentato applicando, da tali date, le percentuali dello 0,7% e del 3,5%;
  • per gli assicurati ammessi all’indennità giornaliera nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1994 e, dopo il 31 ottobre, non spetta rispettivamente l’aumento percentuale previsto dal 1° gennaio o quello previsto dal 1° novembre.

In ogni caso deve essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nelle misure fisse di L. 15.780 e L. 16.330.

Giornate escluse dal pagamento e computo del limite massimo

La circolare ricorda che le giornate per le quali gli interessati abbiano eventualmente mantenuto il diritto alla retribuzione non devono essere pagate come prestazione. Tali giornate, tuttavia, devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto dalla normativa.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi sono chiamate ad aggiornare gli importi delle indennità antitubercolari secondo le nuove misure indicate dalla circolare.

Punti principali

Aggiornamento degli importi per il 1994

Gli importi delle prestazioni antitubercolari, correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono aggiornati per effetto degli aumenti dello 0,7% dal 1° gennaio 1994 e del 3,5% dal 1° novembre 1994.

Nuove misure delle prestazioni

Per il 1994 sono fissati i seguenti importi: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati pari a L. 15.780 dal 1° gennaio e L. 16.330 dal 1° novembre; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni pari a L. 7.890 e L. 8.165; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati pari a L. 26.290 e L. 27.210; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni pari a L. 13.145 e L. 13.605; assegno di cura o di sostentamento mensile pari a L. 106.077 e L. 109.790.

Indennità giornaliera nei primi 180 giorni

Per l’indennità giornaliera spettante per i primi 180 giorni di assistenza, per gli assicurati già in godimento alle date del 1° gennaio e del 1° novembre 1994 l’adeguamento deve essere applicato con le percentuali dello 0,7% e del 3,5% con decorrenza dalle rispettive date.

Nuove ammissioni nel 1994

Agli assicurati ammessi all’indennità giornaliera nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1994 e, per analogia, dopo il 1° novembre non spetta il relativo aumento percentuale previsto dalle due decorrenze. In ogni caso deve essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nelle misure fisse indicate per ciascuna decorrenza.

Esclusione delle giornate retribuite e limite massimo

Le giornate per le quali gli interessati abbiano mantenuto il diritto alla retribuzione devono essere escluse dal pagamento della prestazione, ma vanno comunque computate ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 giorni previsto dalla legge.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono provvedere all’aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari secondo le nuove misure comunicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.