Circolare numero 181 del 10-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1 gennaio 1994, ai cittadini di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia si applicano in Italia le regole sulla libera circolazione dei lavoratori già previste per i cittadini comunitari, in attuazione della legge n. 300/1993 di ratifica dell'accordo SEE. Di conseguenza, tali lavoratori sono esentati dalla legge n. 943/1986 e dal contributo dello 0,50% per il rimpatrio previsto dall'art. 13 della stessa legge. Per il Liechtenstein l'applicazione è sospesa fino all'entrata in vigore dell'accordo SEE. I datori di lavoro che abbiano già versato il contributo per i periodi successivi al 1 gennaio 1994 possono chiederne il rimborso secondo la procedura delle regolarizzazioni contributive, con successiva restituzione al lavoratore.
Applicazione dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo ai lavoratori EFTA e rimborso del contributo dello 0,50%
Applicazione dell'accordo SEE ai lavoratori EFTA e conseguenze contributive
La circolare informa dell'effetto, nell'ordinamento italiano, della legge 28 luglio 1993, n. 300, che ha ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo. In base a tale accordo, dal 1 gennaio 1994 la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale è estesa agli Stati dell'EFTA, con conseguente applicazione ai relativi lavoratori dei principi di parità di trattamento, esportazione delle prestazioni, totalizzazione e garanzia del trattamento minimo a carico del Paese di residenza.
Ambito soggettivo di applicazione
La circolare individua come destinatari, dal 1 gennaio 1994, i cittadini di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Per tali soggetti trovano applicazione in Italia le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario, con estensione delle norme e delle procedure previste per l'accesso all'impiego subordinato già riconosciute ai cittadini della Comunità europea.
Esenzione dalla legge n. 943/1986 e dal contributo per il rimpatrio
Viene precisato che i cittadini comunitari sono esclusi dall'applicabilità della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e non sono tenuti al versamento del contributo dello 0,50% previsto dall'art. 13 della stessa legge ai fini del rimpatrio. Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 3 maggio 1994, n. 11.579, ha chiarito che analogo trattamento deve essere riconosciuto anche ai lavoratori dei Paesi EFTA, in quanto equiparati ai lavoratori CEE dal 1 gennaio 1994.
Eccezione del Liechtenstein
La circolare segnala una sola esclusione temporanea: il Liechtenstein, per il quale l'accordo SEE non è ancora entrato in vigore. Per tale Stato, pertanto, non opera ancora l'estensione delle disposizioni richiamate.
Rimborso dei contributi già versati
Per i datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo dello 0,50% per lavoratori provenienti dai Paesi interessati dall'accordo SEE, la circolare prevede la possibilità di ottenere il rimborso delle somme pagate per i periodi successivi al 1 gennaio 1994. La domanda di rimborso deve essere presentata con la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive e il datore di lavoro dovrà poi restituire l'importo al lavoratore interessato.
Punti principali
Estensione delle regole comunitarie ai Paesi EFTA
La legge 28 luglio 1993, n. 300 ha ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo, estendendo agli Stati dell'EFTA la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. Dal 1 gennaio 1994 trovano quindi applicazione i principi di parità di trattamento, esportazione delle prestazioni, totalizzazione e garanzia del trattamento minimo a carico del Paese di residenza.
Libera circolazione dei lavoratori e accesso all'impiego subordinato
Dal 1 gennaio 1994, per Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario. Ai lavoratori di tali Paesi si estendono le norme e le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini comunitari.
Esenzione dalla legge n. 943/1986 e dal contributo dello 0,50%
I lavoratori comunitari non sono soggetti alla legge 30 dicembre 1986, n. 943 e non sono tenuti al versamento del contributo dello 0,50% previsto dall'art. 13 della stessa legge ai fini del rimpatrio. Con comunicazione del Ministero del Lavoro del 3 maggio 1994, n. 11.579, viene precisato che lo stesso trattamento si applica anche ai lavoratori dei Paesi EFTA equiparati ai comunitari dal 1 gennaio 1994.
Eccezione temporanea per il Liechtenstein
L'unica eccezione temporanea è rappresentata dal Liechtenstein, per il quale l'accordo SEE non è ancora entrato in vigore. Per i suoi cittadini, quindi, non opera ancora l'equiparazione richiamata dalla circolare.
Rimborso dei contributi già versati
I datori di lavoro che abbiano già versato il contributo dello 0,50% nei confronti dei cittadini dei Paesi interessati dall'accordo SEE possono ottenere il rimborso delle somme relative ai periodi successivi al 1 gennaio 1994. Il rimborso deve essere richiesto con la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive e, una volta ottenuto, il datore di lavoro deve restituire l'importo ai lavoratori.
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