Circolare numero 143 del 10-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riesamina il trattamento assicurativo e previdenziale delle prestazioni di lavoro rese da minori in violazione dei limiti di età, distinguendo tra periodi successivi e precedenti alla legge n. 977/1967. Richiamando l'interpretazione della Corte di Cassazione sull'art. 2126 c.c., si afferma che il difetto dell'età minima non esclude i diritti del lavoratore e quindi la tutela previdenziale. Per i periodi anteriori alla legge n. 977/1967, la contribuzione già versata è considerata valida a tutti gli effetti; per i periodi prescritti può operare anche l'art. 13 della legge n. 1338/1962, se ne ricorrono i presupposti. Non è più necessario il ricorso alla convalida ex art. 8 D.P.R. n. 818/1957 quando i contributi risultino già pagati, e gli uffici devono definire o riesaminare le pratiche pendenti o trattate diversamente in passato.
Tutela previdenziale del lavoro minorile e validità della contribuzione per prestazioni rese prima della legge n. 977/1967
Tutela previdenziale del lavoro minorile e validità della contribuzione prima della legge n. 977/1967
La circolare interviene sulla disciplina previdenziale delle prestazioni lavorative rese da minori in violazione dei limiti di età, con particolare riguardo ai periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Il documento rivede l'orientamento amministrativo precedente alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che la mancanza dell'età minima non elimina i diritti del lavoratore, che restano tutelati anche sotto il profilo assicurativo e previdenziale.
Inquadramento giurisprudenziale e principi applicabili
La circolare richiama l'interpretazione dell'art. 2126 c.c. offerta dalla Corte di Cassazione. Secondo tale interpretazione, il difetto del requisito dell'età minima stabilita dalla legge integra un vizio del rapporto di lavoro, ma non comporta una intrinseca illiceità del rapporto medesimo, con la conseguenza che i diritti del prestatore devono essere salvaguardati sia sul piano retributivo sia su quello previdenziale.
Viene altresì richiamato l'art. 24 della legge n. 977/1967, che tutela i diritti dei fanciulli di qualsiasi età, anche quando siano stati adibiti al lavoro in violazione delle disposizioni che fissano l'età minima al 14° anno. La disposizione è interpretata come confermativa dei principi già ricavabili dall'art. 2126 c.c., e non come norma eccezionale.
Periodi anteriori alla legge n. 977/1967
Per le prestazioni di lavoro rese da minori in periodi precedenti alla legge n. 977/1967, la circolare stabilisce che la contribuzione già versata deve essere considerata valida a tutti gli effetti assicurativi e previdenziali. Resta ferma, per i periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 977/1967, la disciplina già contenuta nella circolare n. 659 del 17 novembre 1984.
Obbligo assicurativo, prescrizione e art. 13 della legge n. 1338/1962
La circolare afferma che la prestazione di fatto del minore, pur resa in violazione del divieto legale, fa sorgere l'obbligo assicurativo in capo al datore di lavoro. Da ciò deriva l'applicabilità dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 per i periodi ormai prescritti, purché siano rispettate tutte le condizioni richieste dall'ordinamento.
Esclusione della convalida ex art. 8 D.P.R. n. 818/1957
Nei casi in cui i contributi relativi ai periodi considerati risultino già versati, non è più necessario fare ricorso alla convalida prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957. Il versamento è qualificato come atto dovuto e, conseguentemente, non sono più operative le istruzioni contenute nella circolare n. 128 del 5 febbraio 1965, punto 3, lettera d).
Adempimenti degli uffici e riesame delle pratiche
Le SAP devono procedere alla definizione delle pratiche ancora pendenti applicando i criteri indicati nella circolare. Su richiesta degli interessati, devono inoltre essere riesaminate le pratiche eventualmente trattate in modo difforme in passato, comprese quelle relative al riscatto o alla ricongiunzione delle posizioni assicurative sia nell'A.G.O. sia presso altri fondi di previdenza gestiti dall'Istituto e dagli altri enti pubblici.
Richiamo finale
Il documento richiama infine quanto già comunicato con la circolare n. 109 del 5 aprile 1994 sull'applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM.
Punti principali
Riesame dell'orientamento sulla prestazione di fatto del minore
La circolare supera l'impostazione seguita con la circolare n. 659/1984 per i periodi precedenti alla legge n. 977/1967, alla luce dell'interpretazione della Corte di Cassazione dell'art. 2126 c.c. Viene riconosciuto che il difetto dell'età minima legale costituisce un vizio del rapporto, ma non rende intrinsecamente illecito il rapporto stesso, con conseguente salvaguardia dei diritti del prestatore sia sotto il profilo retributivo sia sotto quello previdenziale.
Applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967
Secondo la Corte di Cassazione, l'art. 24 della legge n. 977/1967 tutela i diritti dei fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle disposizioni sull'età minima, ad ottenere le prestazioni assicurative previste dalle leggi vigenti. La norma viene qualificata come confermativa dei principi desumibili dall'art. 2126 c.c. e non come disposizione eccezionale.
Validità della contribuzione per i periodi anteriori alla legge n. 977/1967
Per le prestazioni di lavoro rese da minori in periodi precedenti all'entrata in vigore della legge n. 977/1967, la contribuzione già versata deve considerarsi valida a tutti gli effetti assicurativi e previdenziali. Resta fermo quanto disposto dalla circolare n. 659/1984 per i periodi successivi all'entrata in vigore della stessa legge.
Obbligo assicurativo e art. 13 della legge n. 1338/1962
Poiché la prestazione di fatto del minore fa sorgere, pur in violazione del divieto di legge, l'obbligo assicurativo in capo al datore di lavoro, la circolare ritiene applicabile anche l'art. 13 della legge n. 1338/1962 per i periodi caduti in prescrizione, sempre che ricorrano tutte le condizioni di legge.
Superamento della convalida ex art. 8 D.P.R. n. 818/1957
Nei casi in cui risulti che i contributi relativi ai periodi in esame siano stati effettivamente versati, non è più necessario ricorrere alla convalida prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957. Il pagamento è considerato un atto dovuto e, pertanto, non sono più operative le istruzioni della circolare n. 128 del 5 febbraio 1965, punto 3, lettera d).
Gestione delle pratiche pendenti e riesame delle posizioni
In conformità ai criteri indicati, le SAP devono definire le pratiche pendenti a vario titolo e, su richiesta degli interessati, riesaminare quelle eventualmente trattate in modo difforme in precedenza. Il riesame riguarda anche le pratiche di riscatto o di ricongiunzione delle posizioni assicurative sia nell'A.G.O. sia presso altri fondi di previdenza gestiti dall'Istituto e dagli altri enti pubblici.
Richiamo a precedente circolare per i CD/CM
La circolare richiama infine quanto già comunicato con la circolare n. 109 del 5 aprile 1994 in merito all'applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM.
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