Circolare numero 144 del 10-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su due temi: il rapporto obbligatorio nelle assicurazioni sociali, ribadendo che il debitore verso l'INPS è solo il datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore; e l'applicazione del limite di lire 100.000 per la rinuncia all'azione legale nel recupero contributivo, chiarendo che il limite vale per qualsiasi credito esistente al 10/10/1989 e per quelli sorti successivamente, purché l'importo non superi tale soglia.
Chiarimenti su rapporto contributivo INPS-datore di lavoro-lavoratore e rinuncia all'azione legale per crediti contributivi di modesto importo
Chiarimenti su rapporto contributivo e rinuncia all'azione legale
La circolare interviene per risolvere alcune perplessità segnalate dalle SAP in ordine a due distinti profili: da un lato, la struttura del rapporto obbligatorio nell'assicurazione sociale obbligatoria; dall'altro, l'applicazione del limite economico entro il quale è possibile rinunciare all'azione legale nel recupero dei contributi omessi. Le precisazioni si fondano su precedenti circolari dell'Istituto e sulle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Rapporto tra INPS, datore di lavoro e lavoratore
La circolare ribadisce il principio, già affermato dall'Istituto, secondo cui nell'assicurazione obbligatoria il soggetto attivo del rapporto contributivo è l'INPS, mentre il soggetto passivo è il datore di lavoro. Il lavoratore, pur essendo il destinatario finale della tutela previdenziale, non è parte del rapporto debitorio nei confronti dell'Istituto.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 12993 del 30/12/1993 e n. 12842 del 27/12/1993 vengono richiamate per confermare che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il rapporto debitorio intercorre esclusivamente tra INPS e datore di lavoro. Da ciò discende che il datore di lavoro è l'unico responsabile del versamento:
- della propria quota contributiva;
- della quota contributiva trattenuta o a carico del lavoratore.
La circolare precisa inoltre le conseguenze in caso di inadempimento o irregolarità:
- il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili e amministrative per mancato o ritardato pagamento;
- può rispondere di appropriazione indebita aggravata nei confronti dell'INPS;
- incorre nelle relative sanzioni penali se effettua trattenute maggiori di quelle dovute.
Il lavoratore, invece, non ha un rapporto diretto con l'INPS su questo piano, ma solo un diritto soggettivo di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'eventuale pagamento indebito effettuato da quest'ultimo. Tale posizione è qualificata come rapporto privatistico tra datore di lavoro e lavoratore.
Rinuncia all'azione legale nel recupero dei contributi
La seconda parte della circolare riguarda la rinuncia all'azione legale nell'ambito del recupero della contribuzione omessa. Viene richiamata la circolare n. 265 del 14/12/1989, con cui era stato fissato in lire 100.000 il limite oltre il quale non è ammessa la rinuncia all'azione legale dopo il tentativo infruttuoso dell'azione amministrativa.
Il limite, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, era stato inizialmente collegato ai crediti "in essere" alla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, cioè al 10/10/1989. La circolare n. 1 del 2/1/1990 aveva poi specificato che la regola trovava applicazione per i crediti relativi a periodi di paga successivi a quello in corso al 30/9/1989.
Con il presente chiarimento si precisa invece che il limite di lire 100.000 per l'avvio o la rinuncia all'azione legale va riferito a qualsiasi credito esistente al 10/10/1989, oltre che ai crediti sorti successivamente. La condizione essenziale è che il credito vantato dall'Istituto non superi lire 100.000, indipendentemente dal periodo di paga cui il debito contributivo si riferisce.
Indicazioni applicative per le Sedi
In conclusione, la Direzione generale invita le Sedi a uniformarsi ai criteri interpretativi esposti. Le indicazioni riguardano sia la corretta individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi, sia i criteri di valutazione per la rinuncia all'azione legale nei casi di crediti di importo non superiore a lire 100.000.
Punti principali
Rapporto contributivo nell'assicurazione obbligatoria
Viene ribadito che, nell'obbligazione contributiva, il soggetto attivo è l'INPS e il soggetto passivo è il datore di lavoro. Il lavoratore, pur beneficiario della prestazione previdenziale, è estraneo al rapporto debitorio verso l'Istituto. Sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione n. 12993 del 30/12/1993 e n. 12842 del 27/12/1993, si precisa che il datore di lavoro risponde esclusivamente verso l'INPS sia della propria quota contributiva sia di quella a carico del lavoratore.
Responsabilità del datore di lavoro e tutela del lavoratore
Il datore di lavoro è indicato come unico responsabile del pagamento dei contributi e, conseguentemente, può essere assoggettato alle sanzioni civili e amministrative per omesso o tardivo versamento. È inoltre richiamata la possibile responsabilità penale per appropriazione indebita aggravata nei confronti dell'INPS qualora vengano operate trattenute superiori al dovuto. Il lavoratore dispone solo di un diritto soggettivo di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto privatistico.
Rinuncia all'azione legale nel recupero dei contributi
In materia di recupero della contribuzione omessa, viene richiamata la circolare n. 265 del 14/12/1989, che ha fissato in lire 100.000 il limite per la rinuncia all'azione legale dopo l'esito infruttuoso dell'azione amministrativa, al fine di mantenere l'economicità delle azioni di recupero.
Ambito di applicazione del limite di lire 100.000
Viene chiarito che il limite di lire 100.000 per la rinuncia all'azione legale riguarda non solo i crediti esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione legislativa (10/10/1989), ma anche quelli sorti successivamente. È sufficiente che il credito vantato dall'Istituto non superi tale importo, a prescindere dal periodo di paga a cui il debito contributivo si riferisce.
Indicazioni operative alle sedi
Le Sedi sono invitate ad attenersi ai criteri interpretativi sopra esposti sia per la gestione del rapporto contributivo sia per la valutazione della rinuncia all'azione legale nei casi di crediti di importo non superiore a lire 100.000.
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