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Circolare

Circolare numero 146 del 11-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare scioglie la riserva già formulata sulla circolare n. 243/1993 e chiarisce come si applicano, al Fondo autoferrotranvieri, le nuove regole sui limiti di età e sui requisiti contributivi introdotti dal d.lgs. n. 503/1992. Vengono distinti i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dagli articoli 11 e 28 della legge n. 830/1961, precisando l’adeguamento graduale dei requisiti, le modalità di calcolo degli oneri a carico delle aziende o degli iscritti e il regime provvisorio/definitivo delle liquidazioni. La circolare richiama inoltre la disciplina speciale per il personale viaggiante, conferma l’utilizzo delle procedure automatizzate e annuncia ulteriori indicazioni per talune opzioni previdenziali pregresse.

Requisiti e modalità per le pensioni anticipate del Fondo autoferrotranvieri dopo il d.lgs. n. 503/1992

Requisiti e modalità per le pensioni anticipate del Fondo autoferrotranvieri dopo il d.lgs. n. 503/1992

La circolare interviene per chiarire l’assetto applicativo delle pensioni anticipate di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Essa scioglie la riserva già formulata nella circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 e disciplina, in particolare, l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dagli articoli 11 e 28 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché le modalità di calcolo degli oneri per aziende e iscritti.

Ambito di applicazione e quadro normativo

La circolare si colloca nel contesto dell’applicazione del d.lgs. n. 503/1992 alle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. Vengono richiamati:

  • l’articolo 5 del d.lgs. n. 503/1992, che estende alle forme sostitutive i limiti di età previsti per il regime generale;
  • l’articolo 6 del medesimo decreto, che richiama i criteri contributivi di cui all’articolo 2;
  • la conferma dei requisiti più elevati già previsti dai singoli ordinamenti;
  • l’adeguamento graduale, un anno ogni due anni, dei requisiti meno elevati, secondo le tabelle A e B allegate al decreto.

Per il Fondo autoferrotranvieri, tali principi incidono direttamente sui requisiti per le pensioni anticipate previste dalla legge n. 830/1961.

Pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 830/1961

L’articolo 11 consente alle aziende di collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti, uomini e donne, che abbiano:

  • almeno 55 anni di età;
  • un’anzianità contributiva che, sommata al periodo mancante al raggiungimento dei 60 anni, non sia inferiore a 15 anni.

La circolare precisa che la facoltà aziendale di disporre il collocamento anticipato si estende anche al personale femminile in virtù della normativa sulla parità di trattamento e della giurisprudenza costituzionale richiamata. Ai fini del Fondo trasporti, per "età pensionabile normale" deve intendersi quella dal cui compimento il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso; tale età è quindi uguale per uomini e donne, fermo restando che le lavoratrici conservano la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia secondo le regole previgenti al 55° anno e, dal 1 gennaio 1994, secondo la tabella A del d.lgs. n. 503.

Pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 830/1961

L’articolo 28 disciplina la posizione degli iscritti volontari al Fondo. Essi possono conseguire anticipatamente il trattamento di vecchiaia se:

  • hanno compiuto 55 anni di età;
  • hanno versato almeno 20 anni di contribuzione al Fondo;
  • versano in unica soluzione il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione riferite al periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età.

Per questa fattispecie il requisito contributivo resta fermo a 20 anni, mentre viene progressivamente elevato solo il requisito di età.

Adeguamento graduale dei requisiti dopo il d.lgs. n. 503/1992

In applicazione del nuovo quadro normativo, la circolare dispone che:

  • per le pensioni anticipate ex articolo 11, il requisito di contribuzione si eleva di un anno ogni due anni dal 1 gennaio 1993;
  • per le stesse pensioni, il requisito di età si eleva di un anno ogni due anni dal 1 gennaio 1994;
  • per le pensioni anticipate ex articolo 28, il requisito di età si eleva di un anno ogni due anni dal 1 gennaio 1994;
  • per l’articolo 28 resta fermo il requisito contributivo di 20 anni.

Per i soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 503/1992, ossia il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza autoferrotranvieri, la circolare conferma che l’età di 55 anni rimane invariata, mentre il requisito di contribuzione per la pensione anticipata ex articolo 11 segue comunque l’elevazione graduale dal 1 gennaio 1993.

Calcolo degli oneri e valore tecnico di copertura

La circolare disciplina anche la determinazione degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati.

Per l’articolo 11, le aziende devono versare in unica soluzione:

  • i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento dei 60 anni;
  • il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo compreso tra la data di collocamento in quiescenza e il compimento dei 60 anni.

Per l’articolo 28, gli iscritti volontari devono versare in unica soluzione il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione riferite al periodo tra decorrenza e compimento dei 60 anni.

Tali importi devono essere calcolati con riferimento all’anticipazione rispetto all’età pensionabile normale vigente nel Fondo nell’anno in cui si perfeziona il requisito di età ridotto.

Regime transitorio, liquidazioni provvisorie e definitive

Poiché l’articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992 prevede, in via transitoria, che la pensione sia determinata dalla somma delle quote A e B riferite alle anzianità maturate rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 e dal 1 gennaio 1993 in poi, la circolare stabilisce un criterio operativo provvisorio.

Per le pensioni anticipate:

  • l’onere del valore tecnico di copertura deve essere determinato in via provvisoria secondo i criteri della circolare n. 194 del 10 agosto 1993;
  • la base di calcolo è l’importo della pensione totale calcolato con i criteri previgenti al d.lgs. n. 503/1992;
  • l’onere deve essere notificato alle aziende o agli interessati con riserva di successiva rideterminazione.

Una volta disponibili le procedure automatizzate per il calcolo della quota B:

  • deve essere calcolata e notificata l’eventuale differenza di onere derivante dalla rideterminazione sull’importo complessivo delle quote A e B;
  • il pagamento della quota B dovrà avvenire solo dopo la regolarizzazione.

Per le pensioni che, al momento dell’operatività della procedura, potranno essere liquidate direttamente in via definitiva, il valore tecnico di copertura dovrà essere calcolato sin dall’origine sulla somma delle quote A e B.

Strumenti automatizzati e allegati

La circolare ricorda che per i Fondi speciali di previdenza sono già in funzione procedure automatizzate di liquidazione che, tramite l’opzione "verify", consentono di simulare il calcolo degli importi senza emissione della relativa documentazione contabile.

Sono inoltre allegati:

  • le tabelle dei coefficienti per la determinazione del valore tecnico di copertura;
  • la tabella dei requisiti contributivi e di età necessari per le pensioni anticipate del Fondo trasporti fino all’anno di regime 2002.

Ulteriori riserve e adempimenti delle sedi

Resta riservata una successiva comunicazione sull’applicabilità dell’articolo 11 ai lavoratori che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, o dall’articolo 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Infine, le sedi sono invitate a comunicare con urgenza le disposizioni della circolare alle aziende autoferrotranviarie con cui intrattengono rapporti relativi all’accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in coerenza con le precedenti circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare interviene per completare le istruzioni già impartite con la n. 243 del 27 ottobre 1993 in tema di applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 alle pensioni dei Fondi speciali di previdenza. In particolare, chiarisce i requisiti di età per i pensionamenti anticipati di vecchiaia del Fondo autoferrotranvieri, con decorrenza successiva al 1993, e definisce le modalità operative per la liquidazione e la quantificazione degli oneri.

Pensionamento anticipato ex articolo 11 legge n. 830/1961

Per le aziende, l’articolo 11 consente il collocamento anticipato in quiescenza degli agenti che abbiano almeno 55 anni di età e un’anzianità contributiva tale che, sommata al periodo mancante al compimento dei 60 anni, raggiunga almeno 15 anni. La circolare ribadisce che la facoltà di recesso opera anche per il personale femminile, in forza della normativa sulla parità e della giurisprudenza costituzionale richiamata. Per il Fondo trasporti, l’età pensionabile "normale" è quella dal compimento della quale il datore di lavoro può recedere, con parità di trattamento tra uomini e donne, salva la possibilità per le lavoratrici di accedere alla pensione di vecchiaia con le regole previgenti al compimento dei 55 anni e, dal 1 gennaio 1994, secondo la tabella A del d.lgs. n. 503.

Onere a carico delle aziende per l’articolo 11

In caso di collocamento anticipato in quiescenza, le aziende devono versare al Fondo, in unica soluzione, i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento dei 60 anni, calcolati sulla base dell’aliquota e della retribuzione vigenti alla data dell’esonero. Devono inoltre corrispondere il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo tra la decorrenza della quiescenza e il compimento dei 60 anni.

Pensionamento anticipato ex articolo 28 legge n. 830/1961

Per gli iscritti volontari al Fondo, l’articolo 28 prevede il conseguimento anticipato del trattamento di vecchiaia per chi abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 20 anni di contribuzione, purché venga versato in unica soluzione il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione relative al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni.

Effetti del d.lgs. n. 503/1992 sui requisiti del Fondo

La circolare applica agli ordinamenti sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria i criteri del d.lgs. n. 503/1992 in materia di limiti di età e requisiti contributivi, salvo il mantenimento dei requisiti più elevati già previsti dai singoli ordinamenti e l’adeguamento graduale, un anno ogni due anni, dei requisiti meno elevati secondo le tabelle A e B allegate al decreto.

Incremento graduale dei requisiti per le pensioni anticipate

Per il pensionamento anticipato di cui all’articolo 11, i requisiti di contribuzione e di età devono aumentare gradualmente di un anno ogni due anni, rispettivamente con effetto dal 1 gennaio 1993 e dal 1 gennaio 1994. Per il pensionamento anticipato di cui all’articolo 28, il solo requisito di età si eleva di un anno ogni due anni dal 1 gennaio 1994, restando fermo il requisito contributivo di 20 anni.

Personale viaggiante e deroga dell’articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 503/1992

Per i soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 503/1992, relativo al personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza autoferrotranvieri, resta confermato il limite di età di 55 anni, mentre il requisito contributivo per la pensione anticipata ex articolo 11 si eleva gradualmente di un anno ogni due anni dal 1 gennaio 1993.

Criteri di calcolo degli oneri e regime provvisorio

Gli oneri contributivi e di valore tecnico di copertura vanno determinati con riferimento all’anticipazione rispetto all’età pensionabile normale vigente nel Fondo nell’anno in cui si perfeziona il requisito ridotto. Per effetto della norma transitoria dell’articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, l’importo della pensione è dato dalla somma delle quote A e B; tuttavia, per i pensionamenti anticipati, gli oneri devono essere inizialmente determinati in via provvisoria con i criteri della circolare n. 194 del 10 agosto 1993, assumendo come base l’importo della pensione totale calcolato secondo le norme previgenti.

Rideterminazione successiva e pagamento della quota B

L’onere provvisorio deve essere notificato alle aziende o agli interessati con riserva di rideterminazione in sede di liquidazione definitiva. Quando saranno disponibili le procedure automatizzate per il calcolo della quota B, e prima della trasformazione delle pensioni provvisorie in definitive, dovrà essere calcolata e notificata l’eventuale differenza di onere risultante dalla somma delle quote A e B. Il pagamento della quota B dovrà avvenire solo dopo la regolarizzazione.

Liquidazione definitiva e strumenti informatici

Per le pensioni anticipate che, una volta operativa la procedura, possano essere liquidate direttamente in via definitiva, il valore tecnico di copertura dovrà essere calcolato sulla somma delle quote A e B. La circolare ricorda che per i Fondi speciali sono già attive le procedure automatizzate di liquidazione, con opzione "verify", che consentono di effettuare simulazioni senza emissione della documentazione contabile.

Allegati e ulteriori riserve

Sono allegate le tabelle dei coefficienti per determinare il valore tecnico di copertura e la tabella dei requisiti contributivi ed anagrafici per le pensioni anticipate del Fondo trasporti fino al 2002. Rimane riservata un’ulteriore comunicazione sull’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 11 ai lavoratori che abbiano esercitato opzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 407/1990 o dall’articolo 6 del d.l. n. 791/1981, convertito nella legge n. 54/1982.

Obbligo di diffusione alle aziende

Le sedi devono portare le disposizioni della circolare, con urgenza, a conoscenza delle aziende autoferrotranviarie con cui intrattengono rapporti per l’accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in coerenza con le precedenti circolari n. 257/1989 e n. 278/1990.

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