Circolare numero 140 del 9-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 537/1993 sulle decorrenze dei pensionamenti anticipati di anzianità a carico del Fondo interno di previdenza INPS. Vengono distinti i casi di maturazione dei requisiti entro il 1992, nel 1993 e dal 1994, precisando le nuove finestre di decorrenza, le ipotesi escluse da contingentamento e i casi di pensionamento per vecchiaia, inabilità o morte. La circolare interviene anche sul pensionamento ex art. 22, lett. e) ed f) del Regolamento, chiarendo che per gli uomini la decorrenza e la possibilità di pensione a carico del Fondo dipendono anche dal requisito anagrafico richiesto dall’A.G.O., mentre per le donne la modifica del decreto legislativo n. 503/1992 non altera la disciplina regolamentare. Sono inoltre richiamate disposizioni specifiche per la Gestione speciale degli enti disciolti.
Chiarimenti sui pensionamenti anticipati e sulle decorrenze per il Fondo interno di previdenza INPS dopo la legge n. 537/1993
Chiarimenti sulle decorrenze dei pensionamenti anticipati nel Fondo interno di previdenza INPS
La circolare illustra gli effetti della legge n. 537/1993 sulle pensioni a carico del Fondo interno di previdenza dell’INPS, richiamando il quadro già definito dalla circolare n. 30 dell’8 febbraio 1993 e precisando le decorrenze applicabili ai pensionamenti anticipati di anzianità e ad altre ipotesi di cessazione dal servizio. Il documento è rivolto al personale dell’Istituto e, per quanto richiamato, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione speciale degli enti disciolti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare prende le mosse dall’art. 1 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che aveva:
- sospeso i pensionamenti anticipati di anzianità rispetto all’età pensionabile o all’età prevista dai singoli ordinamenti fino a tutto il 1993;
- disciplinato la decorrenza dei trattamenti pensionistici spettanti per le cessazioni intervenute nel 1994 secondo finestre predeterminate.
Successivamente, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ha introdotto modifiche alla legge n. 438/1992, in particolare ai termini per ottenere i trattamenti pensionistici di anzianità nell’anno 1994, tramite l’art. 11, commi 8 e 17.
Le disposizioni richiamate si applicano al personale dell’Istituto in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, lett. g) o lett. f), del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’INPS.
Principio generale: distinzione tra A.G.O. e Fondo interno
La circolare precisa che l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione è effettuato separatamente per:
- l’Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.);
- il Fondo interno di previdenza.
Ne consegue che, in caso di difformità tra i due regimi, può essere attribuito soltanto il trattamento per il quale il diritto risulti effettivamente accertato.
Restano inoltre esclusi da ogni condizionamento sui termini di decorrenza i casi di cessazione dal servizio che danno luogo a pensione per:
- raggiungimento del limite di età, indicato in 65 anni e, in caso di ulteriore permanenza in servizio, fino a un massimo di 67 anni;
- raggiungimento dell’anzianità massima utile di 39 anni e 6 mesi;
- inabilità;
- morte del dipendente, con effetti nei confronti dei superstiti.
Decorrenze dei pensionamenti anticipati di anzianità
Regola di cui all’art. 11, comma 8, della legge n. 537/1993
La norma proroga i termini del 1 maggio e del 1 novembre, previsti dall’art. 1, comma 2-bis, del d.l. n. 384/1992, rispettivamente al 1 luglio e al 1 gennaio dell’anno successivo.
La proroga non opera per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengano il godimento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad applicarsi i termini del d.l. n. 384/1992.
La circolare distingue così:
- situazioni eccezionali riferite al 1993;
- situazioni ordinarie applicabili dal 1994 in avanti.
Casi eccezionali per il 1994
In via eccezionale, il trattamento pensionistico a carico del Fondo è determinato ed attribuito non prima delle seguenti date:
- 1 maggio 1994 per i dipendenti che hanno maturato entro il 1993 34 anni e 6 mesi di servizio utile ex art. 22, lett. g), e hanno raggiunto al 30 aprile l’età di 57 anni se uomini o 52 anni se donne;
- 1 novembre 1994 per i dipendenti che hanno maturato entro il 1993 i medesimi requisiti di anzianità utile, ma non anche quelli di età.
Regola ordinaria dal 1994
Per effetto dello slittamento dei termini operato dall’art. 11, comma 8, dal 1994 il trattamento pensionistico di anzianità a carico del Fondo decorre non prima di:
- 1 luglio per i dipendenti che al 30 giugno hanno maturato 34 anni e 6 mesi di servizio utile e hanno raggiunto 57 anni se uomini o 52 anni se donne;
- 1 gennaio dell’anno successivo per i dipendenti che al 31 dicembre precedente abbiano maturato i predetti requisiti di anzianità, anche se non quelli di età.
La circolare specifica che tali date sono soltanto termini iniziali: il dipendente può cessare dal servizio e ottenere la pensione anticipata con decorrenza successiva a tali date.
Pensioni anticipate con anzianità inferiore a 34 anni e 6 mesi
L’art. 11, comma 17, della legge n. 537/1993 modifica l’art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 384/1992, posticipando al 24 dicembre, per il solo anno 1994, il termine di decorrenza delle pensioni anticipate con anzianità inferiore a 34 anni e 6 mesi, che era stato fissato al 1 settembre.
Sono compresi i dipendenti che maturano 24 anni e 6 mesi di servizio effettivo ai sensi dell’art. 22, lett. f), del Regolamento, nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 23 dicembre 1994. Per costoro è possibile lasciare anticipatamente l’impiego, a qualsiasi età, con una decurtazione di un quarto della pensione fino al maturare del diritto alla pensione nell’A.G.O.
La circolare evidenzia che la decorrenza di questo tipo di pensionamento è fissa:
- se il diritto non viene esercitato nella data stabilita nell’anno di riferimento, occorre attendere la finestra prevista per l’anno successivo;
- per questo la dicitura riportata nella circolare n. 30 dell’8 febbraio 1993, "...Dal 1 settembre...", deve intendersi rettificata in "...Al 1 settembre...".
Pensionamento ex art. 22, lett. e), del Regolamento
La norma regolamentare prevede che al dipendente che cessi dal servizio al compimento di 60 anni di età e possa far valere 24 anni e 6 mesi di servizio utile spetti la pensione a carico del Fondo interno, purché sia in possesso dei requisiti per conseguire la pensione A.G.O.
La circolare chiarisce che il limite di età previsto per il Fondo ha avuto rilievo fino a tutto il 1993 in quanto coincidente con quello A.G.O. per la pensione di vecchiaia degli uomini. Tuttavia, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ha modificato l’età pensionabile A.G.O. prevedendo un progressivo innalzamento:
- nel biennio 1994/1995 a 61 anni per gli uomini e 56 per le donne;
- nel biennio 1996/1997 a 62 anni per gli uomini e 57 per le donne;
- successivamente fino al raggiungimento, dal 2002, di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Conseguenze per il personale femminile
Per le dipendenti, l’innalzamento dell’età A.G.O. non incide in modo rilevante ai fini della disciplina del Fondo, poiché il limite massimo a regime per le donne coincide comunque con quello del Regolamento. Pertanto, per il personale femminile l’ipotesi di cessazione anticipata con diritto a pensione a carico del Fondo continua a operare.
Conseguenze per il personale maschile
Per gli uomini, invece, la mancata coincidenza con il nuovo requisito anagrafico A.G.O. comporta che la pensione a carico del Fondo non spetta se, al momento della cessazione, pur essendo maturati i 24 anni e 6 mesi di servizio utile, non risulta raggiunta l’età richiesta dall’A.G.O. nel biennio considerato.
In tale ipotesi, il dipendente può comunque ottenere il pensionamento a carico del Fondo ai sensi dell’art. 22, lett. f), sempre che abbia 24 anni e 6 mesi di servizio effettivo, ma con riduzione del 25% dell’importo della pensione fino al raggiungimento dei requisiti A.G.O.
La circolare ricorda inoltre che, per questa ipotesi di cessazione anticipata, la decorrenza della pensione è fissata al 1 settembre di ogni anno dall’art. 1, comma 2-ter, della legge n. 438/1992 e, per il 1994, al 24 dicembre in base alla modifica introdotta dalla legge n. 537/1993.
Alternativa dell’indennità una tantum
In alternativa alla pensione a carico del Fondo, il dipendente uomo che si trovi nella situazione descritta può, se già iscritto al Fondo alla data di entrata in vigore del Regolamento di previdenza (1 aprile 1971), esercitare la facoltà di ottenere, oltre al trattamento di cui all’art. 35, lett. a), anche la liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 46 del Regolamento.
Ambito applicativo e gestione speciale
I chiarimenti della circolare si intendono riferiti anche ai lavoratori degli enti disciolti iscritti nella Gestione speciale di cui all’art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Le domande di pensione relative a tale Gestione devono essere inoltrate alla Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio trattamenti di previdenza - della Sede centrale, in via Ciro il Grande n. 21.
Adempimenti di diffusione interna
I dirigenti destinatari sono invitati a portare immediatamente a conoscenza del personale dipendente le disposizioni contenute nella circolare, secondo le ordinarie forme di pubblicità interna. Sono inoltre tenuti a comunicarne il contenuto anche alle amministrazioni pubbliche che impiegano personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979 e della legge n. 482/1988.
Punti principali
Effetti della legge n. 537/1993 sulle decorrenze
La legge n. 537/1993 modifica i termini previsti dal d.l. n. 384/1992 per il pensionamento anticipato di anzianità nel 1994. In particolare, i termini del 1 maggio e del 1 novembre sono prorogati, in via ordinaria, al 1 luglio e al 1 gennaio dell’anno successivo, con alcune eccezioni per chi matura i requisiti nel 1993 e ottiene il trattamento entro il 1994.
Casi con requisiti maturati entro il 1992
Per i dipendenti che avevano già maturato entro il 1992 i requisiti di anzianità previsti dal regolamento e cessano dal servizio dal 1 gennaio 1994, il diritto al trattamento pensionistico a carico del Fondo decorre dalla stessa data di cessazione. Restano infatti non soggetti a contingentamento i pensionamenti anticipati di chi possedeva al 31 dicembre 1992 i requisiti per il diritto a pensione.
Decorrenze ordinarie e eccezionali per l’anzianità
La circolare distingue tra disciplina eccezionale e ordinaria: per il 1994, in via eccezionale, restano indicate le decorrenze dal 1 maggio o dal 1 novembre per chi aveva maturato nel 1993 i requisiti di anzianità e di età; in via ordinaria, dal 1994 la decorrenza iniziale è fissata al 1 luglio o al 1 gennaio dell’anno successivo, con facoltà del dipendente di cessare dal servizio e ottenere la pensione con decorrenza successiva a tali date.
Pensionamento con anzianità inferiore a 34 anni e 6 mesi
L’art. 11, comma 17, della legge n. 537/1993 posticipa al 24 dicembre, per il solo 1994, il termine di decorrenza delle pensioni anticipate con anzianità inferiore a 34 anni e 6 mesi, prima fissato al 1 settembre. Rientrano nella disciplina i dipendenti che maturano 24 anni e 6 mesi di servizio effettivo tra il 1 gennaio 1993 e il 23 dicembre 1994, con possibilità di uscita anticipata a qualsiasi età ma con riduzione di un quarto della pensione fino al perfezionamento del diritto A.G.O.
Chiarimento sulla formula "al 1 settembre"
La decorrenza del pensionamento di questo tipo è fissa: se il diritto non viene esercitato alla data prevista nell’anno di riferimento, occorre attendere la finestra dell’anno successivo. Per questo la formula riportata nella circolare n. 30 dell’8 febbraio 1993 deve intendersi rettificata in "Al 1 settembre".
Pensionamento ex art. 22, lett. e), del Regolamento
Per il pensionamento al compimento di 60 anni con 24 anni e 6 mesi di servizio utile, il diritto a carico del Fondo sussiste solo se il dipendente possiede anche i requisiti per la pensione A.G.O. La modifica dell’età pensionabile introdotta dal d.lgs. n. 503/1992 incide solo sugli uomini: per le donne la disciplina resta sostanzialmente invariata, mentre per gli uomini la mancata coincidenza con il nuovo requisito A.G.O. impedisce la pensione piena a carico del Fondo.
Alternative per il personale maschile e indennità una tantum
Se l’uomo possiede 24 anni e 6 mesi di servizio utile ma non l’età richiesta dall’A.G.O., non ottiene la pensione piena a carico del Fondo ex lett. e). Può però accedere al pensionamento ex art. 22, lett. f), con riduzione del 25% dell’importo fino al raggiungimento dei requisiti A.G.O.; in alternativa, se iscritto al Fondo alla data del 1 aprile 1971, può optare per l’indennità una tantum prevista dall’art. 46 del Regolamento, in aggiunta al trattamento di cui all’art. 35, lett. a).
Ambito soggettivo e Gestione speciale
I chiarimenti si applicano anche ai lavoratori degli enti disciolti iscritti nella Gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. Le domande di pensione relative a tale Gestione devono essere inoltrate alla Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio trattamenti di previdenza - della Sede centrale.
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