Cassazione Civile, Sentenza n. 4381/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza n. 16654/2020 della Corte di Cassazione che aveva rilevato la tardività del ricorso per cassazione proposto da Valeriano Mariottini. I ricorrenti deducono che la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 01/03/2012 (eseguita il 02/03/2012) fosse tempestiva in virtù del D.M. Giustizia 8/2/2012 (pubbl. GU 17/2/2012) che prorogava i termini di decorrenza per atti presso gli uffici giudiziari di Roma a causa di avverse condizioni meteorologiche; invocano inoltre il principio iura novit curia per lamentare che la Corte non avrebbe dovuto omettere l'applicazione d'ufficio di detto decreto.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non costituisca errore di fatto revocatorio ma verifichi una questione di applicazione/interpretazione di una norma (il D.M. 8/2/2012), sicché non rientra nell'ipotesi di revocazione per errore di fatto. È stato inoltre affermato che i decreti ministeriali sono atti amministrativi la cui produzione è a carico della parte interessata e non rientrano nelle fonti che il giudice è tenuto a conoscere d'ufficio ai sensi dell'art. 113 c.p.c. nonché dell'art. 1 disp. prel. c.c.; manca prova dell'istanza di rimessione in termini e della sua notifica alla controparte. Non si provvede sulle spese per l'assenza di controricorso. È disposta l'ulteriore integrazione del contributo unificato a carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, come modificato.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabili, non per questioni di diritto o di valutazione giuridica.
Richiamata quale parte del quadro normativo che regola i mezzi di impugnazione e il contesto della revocazione nei confronti delle pronunce della Cassazione.
D.M. Giustizia 8.2.2012 (pubbl. GU 17.2.2012)
"in conseguenza della chiusura di tutti gli uffici giudiziari di Roma Capitale e dei comuni della provincia, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decorrenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale."
Il decreto è un atto amministrativo che, secondo la Corte, non è automaticamente acquisibile d'ufficio dal giudice e deve essere prodotto dalla parte che ne pretende l'effetto; la sua mera esistenza non può trasformare una dedotta omissione della Corte in errore di fatto revocatorio.
Il riferimento serve a sottolineare che i decreti ministeriali, essendo atti amministrativi, non rientrano tra le fonti del diritto che il giudice deve conoscere d'ufficio; pertanto la parte ha l'onere di produrli.
Coordinato con l'art. 113 c.p.c., viene utilizzato per confermare che i decreti amministrativi non figurano tra le fonti del diritto poste a conoscenza d'ufficio dal giudice, ricadendo l'onere della produzione documentale sulla parte.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012)
Norma che disciplina l'ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dell'obbligo per i ricorrenti di versare un importo aggiuntivo pari a quello spettante per il ricorso principale.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione ha per oggetto solo l'errore di fatto immediatamente ed oggettivamente rilevabile; questioni di diritto o di interpretazione normativa non sono rimediabili con la revocazione ma con altri strumenti (seppure molto limitati).
- Se si fonda il ricorso su un decreto ministeriale o altro atto amministrativo che incide sui termini processuali (es. proroghe, chiusure uffici), è necessario produrre tale atto in giudizio: il giudice non è obbligato a conoscerlo d'ufficio ai sensi dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1 disp. prel. c.c.
- La mera affermazione della sussistenza di un provvedimento amministrativo pubblicato non sostituisce la prova documentale richiesta; senza produzione del decreto e senza dimostrazione della relativa notifica o efficacia nei confronti delle parti, la deduzione non è idonea a fondare la revocazione.
- La deduzione che il giudice avrebbe dovuto applicare d'ufficio una norma amministrativa (iura novit curia) è inapplicabile se la norma invocata è un atto amministrativo non ricompreso tra le fonti che il giudice deve acquisire d'ufficio; l'onere probatorio resta a carico della parte.
- In sede di ricorso per revocazione occorre dimostrare che l'errore dedotto sia decisivo e non riconducibile a normale apprezzamento critico delle risultanze processuali; in mancanza, l'azione è inammissibile.
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