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Sentenza

Sentenza n. 8139/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento INAIL prot. U.INAIL.24500.22/01/2026.0002918 del 22 gennaio 2026, comunicato via pec in pari data, di rigetto definitivo della domanda ISI 2023 codice I245123-000028, del previo preavviso di rigetto prot. U.INAIL.24500.01/10/2025.0032499 del 1° ottobre 2025 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico ISI 2023 e relativo Allegato 5 nella parte in cui richiede che i beni da permutare siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno 2 anni ove interpretati in senso formalistico anziché sostanziale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202604532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto definitivo della domanda di finanziamento ISI 2023, unitamente al preavviso di rigetto e alla clausola dell'Avviso Pubblico relativa alla piena proprietà biennale del bene da permutare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, costituita nel gennaio 2022 mediante conferimento dell'impresa agricola individuale del socio conferente, aveva presentato domanda nell'ambito dell'Avviso INAIL ISI 2023 per l'acquisto di un nuovo trattore, mediante permuta di un trattore acquistato dalla ditta individuale nel 2007. La domanda si era collocata in posizione utile per il finanziamento. L'INAIL aveva tuttavia contestato che il trattore risultasse intestato alla società soltanto dal 24 febbraio 2022 e che, pertanto, non fosse soddisfatto il requisito della piena proprietà in capo all'impresa richiedente al 31 dicembre 2021. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento definitivo aveva introdotto per la prima volta la contestazione relativa alla non conformità della perizia asseverata al modello INAIL, senza consentire il contraddittorio procedimentale né l'eventuale regolarizzazione; difetto di motivazione, per la genericità di tale contestazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dell'Avviso ISI 2023, sostenendo che il requisito dovesse essere riferito alla continuità sostanziale dell'impresa e dell'attività economica, non alla mera identità formale del soggetto giuridico; eccesso di formalismo e irragionevolezza nell'escludere il computo del periodo di possesso del bene maturato dalla ditta individuale conferente. La ricorrente ha evidenziato la continuità dell'attività agricola, dell'oggetto sociale, dei terreni, dei mezzi e della struttura produttiva, nonché il trasferimento del fascicolo aziendale SIAN e il subentro della società alla ditta individuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando anzitutto il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha rilevato che il preavviso riguardava esclusivamente il requisito della proprietà biennale, mentre il provvedimento definitivo aveva aggiunto la contestazione sulla perizia asseverata. L'amministrazione aveva così impedito alla ricorrente di presentare osservazioni sul nuovo rilievo e di valutare un'eventuale regolarizzazione mediante soccorso istruttorio. La contestazione è stata ritenuta inoltre generica, perché non indicava le specifiche difformità della perizia, con conseguente difetto di motivazione. Il TAR ha ritenuto fondati anche i motivi sostanziali. La clausola dell'Avviso richiedeva la piena proprietà del bene da almeno due anni in capo all'impresa richiedente, non al medesimo imprenditore o soggetto giuridico. Alla luce della distinzione tra impresa e imprenditore e della finalità antielusiva del requisito, il periodo di possesso maturato dalla ditta individuale doveva essere valutato considerando la continuità sostanziale dell'attività economica. Nel caso concreto, il trattore era stato acquistato nel 2007 e utilizzato per oltre quindici anni nella medesima attività agricola; il conferimento aveva riguardato l'intera azienda, con identità di oggetto sociale, terreni, mezzi, struttura produttiva e continuità gestionale. L'interpretazione dell'INAIL, fondata soltanto sulla diversità di codice fiscale e partita IVA, è stata giudicata formalistica e incompatibile con il favor partecipationis e con la ragionevolezza. Sono stati annullati il rigetto e gli altri atti impugnati. In sede di riedizione del potere, l'INAIL dovrà rivalutare la domanda considerando la continuità sostanziale dell'attività tra la ditta individuale e la società ai fini del requisito biennale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, senza ulteriori approfondimenti istruttori, previo avviso alle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte l'amministrazione deve comunicare prima del provvedimento negativo tutti i motivi ostativi all'accoglimento, consentendo al privato di interloquire e, ove possibile, regolarizzare la propria posizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve essere specifica e verificabile; una contestazione generica della non conformità della perizia non soddisfa tale requisito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, senza che la decisione sviluppi uno specifico scrutinio dei presupposti dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 2082 c.c.

    La distinzione tra impresa, intesa come attività economica organizzata, e imprenditore, quale soggetto che la esercita, orienta l'interpretazione sostanziale del riferimento all'impresa contenuto nell'Avviso.

  • art. 3 dell'Avviso Pubblico INAIL ISI 2023

    beni da permutare devono essere "nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento"

    Il requisito della proprietà biennale deve essere applicato considerando la continuità sostanziale dell'impresa e dell'attività economica in caso di conferimento dell'azienda individuale in una società, evitando una lettura meramente formalistica.

Massime di principio

  • Quando un bando richiede che un bene sia nella proprietà dell'impresa richiedente da un determinato periodo, il requisito può essere valutato in senso sostanziale, considerando la continuità dell'attività economica e dell'organizzazione produttiva, se il bene è stato trasferito nell'ambito del conferimento dell'intera azienda e non mediante un'acquisizione strumentale finalizzata alla partecipazione al bando.
  • La distinzione tra impresa, quale attività economica organizzata, e imprenditore, quale soggetto che la esercita, consente di computare il periodo di possesso maturato dal precedente titolare dell'azienda quando la disciplina di gara o di finanziamento si riferisce all'impresa e la riorganizzazione societaria non interrompe la continuità sostanziale dell'attività.
  • Il principio del favor partecipationis impone di preferire, tra interpretazioni plausibili di una clausola di bando, quella che evita l'esclusione fondata su elementi meramente formali quando la situazione concreta è conforme alla finalità sostanziale della clausola e non presenta condotte elusive.
  • Nei procedimenti a istanza di parte, il provvedimento definitivo non può fondarsi su motivi ostativi nuovi rispetto a quelli comunicati con il preavviso di rigetto, poiché il privato deve poter esercitare il contraddittorio procedimentale su tutte le ragioni poste a base del diniego.
  • Una contestazione amministrativa relativa alla non conformità di un documento non è adeguatamente motivata se non indica le specifiche difformità riscontrate; l'omessa specificazione impedisce al destinatario di comprendere il rilievo e di verificare o regolarizzare la propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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