Sentenza n. 1231/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 850/2024 del Tribunale di Catanzaro, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il Comune al pagamento di euro 148.000,00, oltre all'importo previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, agli interessi richiesti e alle spese della fase monitoria. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato notificato al Comune. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, degli interessi e di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere eseguito il titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il Comune era obbligato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo divenuto definitivo e che non aveva provato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Gli interessi sono stati riconosciuti nella misura prevista dal titolo esecutivo, corrispondente al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, poiché tale misura era stata richiesta nel procedimento monitorio e riconosciuta dal decreto. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti secondo il d.lgs. n. 231/2002. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale di Melito di Porto Salvo, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine di 60 giorni e da eseguire entro i successivi 90 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale di un provvedimento giurisdizionale definitivo; il giudice ha ordinato al Comune di adempiere e ha predisposto la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti secondo il d.lgs. n. 231/2002.
art. 6 d.lgs. n. 231/2002
L'importo previsto dalla disposizione, riconosciuto nel decreto ingiuntivo, rientra tra le somme che l'amministrazione deve corrispondere in sede di ottemperanza.
d.lgs. n. 231/2002
Il saggio degli interessi moratori previsto dalla disciplina è dovuto quando il titolo esecutivo lo riconosce in conformità alla domanda monitoria; la sua applicazione può rendere iniqua l'ulteriore penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce titolo suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'amministrazione condannata non provveda spontaneamente all'integrale pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l'obbligo di adempimento, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Gli interessi devono essere corrisposti nella misura riconosciuta dal titolo esecutivo, incluso il saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002 quando tale misura sia stata richiesta nel procedimento monitorio e accolta nel decreto ingiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, la sua applicazione risulti iniqua perché il creditore beneficia già di interessi moratori particolarmente elevati riconosciuti dal titolo esecutivo.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →