Sentenza n. 5260/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3005 del 26 febbraio 2014, nonché per il risarcimento dei danni da ritardo nell’esecuzione del giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Comune al pagamento di 1.300.000 euro oltre interessi legali, e ritardo nell'esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3005 del 26 febbraio 2014, che aveva condannato il Comune al pagamento di 1.300.000 euro oltre interessi legali, nonché per il risarcimento dei danni da ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il giudizio è stato sospeso perché il Comune era sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l'art. 243-bis, comma 4, TUEL prevede la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione o al diniego del piano; il TAR ha ritenuto tale disciplina applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Dopo l'approvazione della riformulazione del piano da parte della Corte dei conti, il Comune ha depositato gli atti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo altresì l'estinzione del credito per mancata adesione della società a una procedura transattiva prevista dalla legge di bilancio 2022. Il TAR ha tuttavia definito il giudizio sulla questione processuale della tardiva prosecuzione. La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto le comunicazioni della Segreteria perché il proprio difensore aveva modificato l'indirizzo PEC nel ReGIndE, e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini. Il Comune ha eccepito la tardività dell'istanza di prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a., ritenendo tardiva l'istanza di prosecuzione presentata dalla ricorrente. L'art. 80, comma 1, c.p.a. impone la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione. Il Collegio ha accertato che tutte le comunicazioni della Segreteria effettuate dal 2017 al 19 agosto 2025 erano state inviate all'indirizzo PEC indicato nel ricorso ed erano corredate dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il successivo cambio di indirizzo PEC del difensore, non comunicato alla Segreteria dei singoli procedimenti pendenti, non rendeva inefficaci le comunicazioni. Ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a., grava infatti sul difensore l'onere di comunicare alla Segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC. Il TAR ha distinto il caso dalla prima individuazione dell'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, rilevando che, in un processo già pendente, l'onere di aggiornamento del recapito grava sulla parte che ha modificato l'indirizzo. È stata esclusa anche l'abrogazione tacita dell'art. 136 c.p.a., poiché la sua formulazione vigente è successiva all'istituzione del ReGIndE. La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è stata negata, non essendo ravvisabili obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il cambio di PEC non comunicato non costituisce errore scusabile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione del giudicato civile.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3
La sospensione delle procedure esecutive è stata ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza, in funzione della tutela della par condicio creditorum.
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.
La disposizione stabilisce un termine perentorio di novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso.
art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto quando non sia stato proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La tardiva presentazione dell'istanza di prosecuzione comporta l'estinzione del giudizio.
art. 136, comma 1, c.p.a.
È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata.
Nel processo pendente il difensore deve comunicare alla Segreteria dei singoli procedimenti ogni variazione dell'indirizzo PEC; le comunicazioni inviate all'indirizzo indicato nell'atto introduttivo e regolarmente consegnate sono efficaci.
art. 37 c.p.a.
Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto
La rimessione in termini ha carattere eccezionale e richiede obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte, riferiti allo specifico potere processuale non esercitato tempestivamente.
art. 16-ter d.l. 179/2012
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti ... si intendono per pubblici elenchi ... il registro generale degli indirizzi elettronici
La norma rileva per l'individuazione iniziale degli indirizzi di notificazione e comunicazione, ma non elimina l'obbligo del difensore di comunicare il successivo cambio di PEC nei procedimenti pendenti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo sospeso, la prosecuzione deve essere richiesta mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione; la mancata osservanza del termine comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a.
- Nel processo amministrativo già pendente, il difensore che modifica il proprio indirizzo PEC ha l'onere di comunicare tempestivamente la variazione alla Segreteria di ciascun procedimento e alle parti costituite. In mancanza, sono efficaci le comunicazioni di Segreteria inviate all'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo e regolarmente consegnate.
- L'utilizzo dei pubblici elenchi e del ReGIndE per individuare l'indirizzo del destinatario riguarda la prima individuazione del recapito; non impone alla Segreteria di verificare, per ogni successiva comunicazione, l'attualità dell'indirizzo già indicato nel fascicolo processuale.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e richiede obiettive ragioni di incertezza sulla disciplina del potere processuale non esercitato oppure gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte. Il mancato aggiornamento dell'indirizzo PEC del difensore non integra, di per sé, tali presupposti.
- La sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, TUEL si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso contro un ente locale sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano.
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