Sentenza n. 1228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00507/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di revoca dell’autorizzazione alla caccia da appostamento fisso
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’autorizzazione alla caccia da appostamento fisso. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 157/1992, degli artt. 25 e 37 della legge regionale Lombardia n. 26/1993, dell’art. 842 c.c. e dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che il terreno non fosse qualificabile come fondo chiuso, poiché sarebbero state presenti aperture nella recinzione e mancavano la notificazione alla Regione e la tabellazione previste dalla normativa; ha inoltre dedotto che l’immobile posto a circa dieci metri dall’appostamento fosse un ex roccolo di cattura destinato al supporto dell’attività venatoria e, quindi, riconducibile alla deroga prevista per gli edifici rurali destinati esclusivamente a tale funzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 15, comma 8, della legge n. 157/1992, il divieto di esercizio venatorio nei fondi chiusi derivi dalla sola effettiva chiusura materiale del fondo mediante muro, rete metallica o altro mezzo idoneo, con altezza non inferiore a 1,20 metri. La notificazione alla Regione e la tabellazione hanno natura di obblighi amministrativi con funzione ricognitiva e pubblicitaria, ma non costituiscono condizioni per l’operatività del divieto. Nel caso concreto, la recinzione in rete metallica, ancorata a un cordolo in cemento, di altezza superiore al minimo legale e idonea a delimitare integralmente la proprietà, integrava la nozione di fondo chiuso. Quanto alla distanza dall’immobile, il Collegio ha ritenuto che la documentazione fotografica ne evidenziasse le caratteristiche tipicamente abitative. La deroga regionale opera soltanto per immobili rurali destinati esclusivamente, durante l’esercizio venatorio, al supporto dell’attività di caccia; in mancanza della destinazione esclusiva, restava applicabile il divieto di collocare l’appostamento a meno di cento metri dall’abitazione. La revoca dell’autorizzazione risultava pertanto legittima. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 15, comma 8, l. 11 febbraio 1992, n. 157
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
La chiusura materiale effettiva costituisce l’unico presupposto sostanziale del divieto di esercizio venatorio; notificazione e tabellazione sono obblighi successivi con funzione amministrativa e pubblicitaria, non condizioni costitutive del divieto.
art. 37, comma 8, l.r. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26
L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
La disciplina regionale collega il divieto di caccia alla presenza di una chiusura materiale effettiva del fondo.
art. 25, comma 2, l.r. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26
Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi […]; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.
La deroga alla distanza minima di cento metri richiede che l’immobile rurale sia destinato esclusivamente al supporto dell’attività venatoria; le caratteristiche tipicamente abitative escludono tale destinazione esclusiva.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma la decisione non sviluppa uno specifico esame autonomo della disciplina della revoca, ritenendo comunque legittimo il provvedimento per la sussistenza delle violazioni accertate.
art. 842 c.c.
La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- Ai fini del divieto di esercizio venatorio nei fondi chiusi, rileva la sola effettiva chiusura materiale del fondo mediante una delimitazione idonea a impedire l’accesso e conforme ai requisiti dimensionali previsti dalla legge.
- La notificazione del fondo chiuso agli uffici regionali e l’apposizione della relativa tabellazione hanno funzione amministrativa e pubblicitaria, ma non costituiscono condizioni di efficacia o di perfezionamento del divieto di esercizio venatorio.
- La deroga alla distanza minima tra un appostamento fisso e un immobile opera soltanto quando l’immobile rurale sia destinato esclusivamente al supporto dell’attività venatoria; la presenza di caratteristiche tipicamente abitative impedisce l’applicazione della deroga.
- La revoca dell’autorizzazione alla caccia da appostamento fisso è legittima quando risultino accertati sia l’esercizio venatorio in un fondo materialmente chiuso sia la collocazione dell’appostamento a distanza inferiore a quella legale da un immobile adibito ad abitazione.
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