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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1014/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Angri. La difesa ha dedotto vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità) in violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (denunzia/querela della persona offesa, documentazione medica, missiva di preavviso di licenziamento), aveva valutato ingiustificatamente l'attualità del rischio di recidiva ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e aveva applicato la misura prevista dall'art. 282-ter c.p.p. ritenendo che misure meno afflittive (es. divieto di avvicinamento) sarebbero state adeguate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'analisi organica, approfondita e logica degli elementi indiziari (dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni, riprese audiovisive, spostamenti monitorati via GPS, ammanchi nella farmacia, continuità delle condotte) e delle esigenze cautelari (intensità, continuità e organizzazione della condotta, ruolo rilevante dell'imputata nell'associazione, modus vivendi criminoso). La Cassazione ha ribadito i limiti del controllo di legittimità (non sindacabile nel merito) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma del codice penale che disciplina l'associazione per delinquere; si tratta di una delle imputazioni provvisorie contestate alla ricorrente e giudicata sulla base degli indizi raccolti.

  • art. 646 c.p.

    Norma del codice penale relativa ai furti e appropriazioni indebite; indicata tra le imputazioni provvisorie valutate dal Tribunale e ritenute supportate da gravi indizi.

  • art. 61 n.11 e n.7 c.p.

    Circostanze aggravanti previste dal codice penale richiamate nell'imputazione provvisoria, con riferimento alla particolare gravità e modalità della condotta.

  • art. 273 c.p.p.

    Dispositivo del codice di procedura penale che richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte specifica che in Cassazione l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che elenca i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (tra cui il rischio di recidiva). La difesa aveva contestato la valutazione del rischio di recidiva; la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione del Tribunale del riesame in base agli elementi probatori.

  • art. 282-ter c.p.p.

    Dispositivo procedurale relativo all'applicazione di specifiche misure cautelari (es. divieto di dimora). La difesa ha contestato l'applicazione della misura ritenendola non adeguata; la Corte ha ritenuto la misura giustificata alla luce della gravità indiziaria e della pericolosità accertata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione richiamati dalla difesa (insufficienza/contraddittorietà/illogicità della motivazione e violazione di legge). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute mirate a una rivalutazione di merito, dunque inammissibili ove non dimostrino specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma citata in relazione all'utilizzo della memoria e della requisitoria scritta del Procuratore Generale; qui il Procuratore ha chiesto il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può verificare solo la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non la ricostruzione di merito dei fatti o la rivalutazione delle prove.
  • La gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. deve risultare da una motivazione non contraddittoria e logica; censure che richiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione.
  • La valutazione della pericolosità e dell'attualità del rischio di recidiva (art. 274 c.p.p.) può fondarsi anche su comportamenti concreti e sulla continuità delle condotte, non necessariamente su precedenti penali formali.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è necessario indicare specifiche incongruenze logiche o violazioni di norme procedurali nella motivazione del giudice del merito, non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti.
  • La proporzionalità della misura va valutata in concreto: per ottenere misure meno afflittive la difesa deve proporre e motivare adeguate alternative dimostrando, con elementi specifici, la non necessità o l'inadeguatezza della misura adottata.

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