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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27139/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione per il reato di truffa sostenendo che il Tribunale non aveva valutato elementi probatori decisivi: la carta prepagata sulla quale la vittima aveva versato €200 risultava intestata all'imputato, il codice fiscale abbinato alla carta era riconducibile all'imputato ed era stato comunicato alla vittima dalla donna che trattava la vendita, e l'attivazione della carta era avvenuta esibendo la carta d'identità dell'imputato. Inoltre non risultava che l'imputato si fosse lamentato dell'accredito indebito sulla propria carta. Tali elementi, secondo il ricorrente, dimostravano un possibile concorso dell'imputato nella truffa e la decisione di proscioglimento sarebbe viziata per illogicità e mancata considerazione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di considerare elementi processuali acquisiti (intestazione della carta al convenuto, attivazione mediante esibizione del suo documento) che potevano dimostrare la riconducibilità della carta all'imputato e, quindi, il suo concorso nel reato. Per tale motivo la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata contraddittoria nella parte in cui escludeva ogni dato significativo sul concorso dell'imputato. La Corte ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, affinché siano valutati gli elementi omessi.

Massime di principio

  • La semplice assenza di contatti diretti fra imputato e vittima non esclude il concorso nel reato se vi sono elementi oggettivi che collegano l'imputato (es. intestazione di carte, uso del documento d'identità per attivare strumenti di pagamento).
  • L'utilizzo o l'intestazione di strumenti di pagamento riconducibili all'imputato costituiscono elementi probatori rilevanti e devono essere esaminati dal giudice di merito; la loro ignoranza può rendere la motivazione contraddittoria e determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione.
  • La Corte richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi acquisiti in dibattimento; è insufficiente limitarsi a constatare che le trattative sono avvenute tramite terzi senza approfondire la riconducibilità materiale delle operazioni bancarie o delle attivazioni delle carte.
  • Se emergono prove che collegano l'imputato a strumenti impiegati per la truffa (intestazione, codice fiscale, esibizione di un documento), il giudice deve valutare la possibile responsabilità concorsuale e, in caso di dubbi non risolti, può disporre ulteriori accertamenti o rimettere il giudizio a nuovo esame.
  • La mancata contestazione da parte dell'intestatario dell'accredito non è di per sé decisiva; va valutata nel contesto probatorio complessivo e può essere significativa se unita ad altri elementi che indicano partecipazione.

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