Cassazione Penale, Sentenza n. 35861/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. I motivi del ricorso erano: 1) nullità per incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, atteso che la ricorrente risultava residente in Luicciana di Cantagallo (Prato); 2) inosservanza o erronea applicazione di norme procedurali e sostanziali (artt. 94 d.P.R. n.309/90 e 678 c.p.p.), lamentando l'assenza di adeguati accertamenti sulle condizioni psichiche e sul programma terapeutico; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non aver svolto gli accertamenti d'ufficio necessari ai fini della valutazione di una misura alternativa, in presenza di gravi problemi psichiatrici e di un tentativo di suicidio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sull'incompetenza territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione perché non tempestivamente sollevata e perché la competenza si era radicata con l'ordine di esecuzione trasmesso dal Procuratore di Macerata, in conformità all'art. 656, comma 6, c.p.p., e al principio della perpetuatio jurisdictionis. Quanto ai profili sul merito e sulla motivazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente valutato le patologie della ricorrente, la mancata collaborazione (es. mancata presentazione agli appuntamenti del SERT), l'assenza di concreti riferimenti familiari e di mezzi di sostentamento e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti; pertanto non era necessario svolgere ulteriori accertamenti prima di rigettare le misure alternative. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata come parametro per valutare l'utilità di misure alternative e l'obbligo di accertamenti sanitari/terapeutici; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente considerato la situazione sanitaria e disposto prescrizioni per il monitoraggio in carcere.
art. 678 c.p.p.
Disposizione relativa alle misure alternative all'esecuzione; utilizzata come riferimento per la correttezza dell'accertamento e della motivazione del Tribunale circa l'idoneità delle misure alternative.
art. 606 c.p.p.
Norma sulle fattispecie di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato secondo i limiti di detta norma (esame di motivi di legge, contraddittorietà della motivazione, ecc.).
art. 656, comma 6, c.p.p.
Richiamato per affermare la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione quando la misura è richiesta per soggetto in sospensione di pena; principio ritenuto speciale rispetto all'art. 677 c.p.p.
art. 677 c.p.p.
Riferimento al principio generale di competenza territoriale, qualificato dalla Corte come subordinato alla regola speciale di cui all'art. 656, comma 6, c.p.p.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Citato come parametro di valutazione delle censure che riguardano la motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale esaustiva e non illogica.
Massime di principio
- L'incompetenza territoriale relativa alle misure alternative può essere esclusa se la competenza si è radicata con riferimento all'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione (art. 656, comma 6, c.p.p.); chi eccepisce incompetenza deve sollevarla tempestivamente prima che la competenza si consolidi.
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis mantiene la competenza del tribunale che si è radicato al momento della richiesta di misura alternativa anche se successivamente mutano elementi legati alla residenza o ad altri titoli esecutivi.
- La valutazione dell'idoneità di misure alternative e la verifica delle condizioni di salute rilevanti sono in larga parte apprezzamenti di merito del giudice di sorveglianza; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Se il beneficiario non collabora (es. non si presenta a visite/servizi terapeutici), il tribunale può ritenere impossibile predisporre un adeguato piano terapeutico da attuare in ambito extramurario e giustificare il rifiuto di misure alternative.
- La segnalazione della situazione sanitaria alla direzione sanitaria dell'istituto e la predisposizione di monitoraggi in carcere sono misure compatibili con la scelta di non concedere immediatamente misure alternative, purché la decisione sia motivata.
- In situazioni analoghe, chi propone ricorso deve fornire elementi specifici e documentazione probatoria che dimostrino l'esistenza di un piano terapeutico attuabile e misure concrete di sostegno sociale e abitativo per rendere credibile la fattibilità di un'esecuzione extramuraria della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35815/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35816/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →