Cassazione Civile, Ordinanza n. 06216/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società, poi fallita, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una presunta frode carosello: secondo l'Ufficio, la società avrebbe utilizzato fornitori interposti per far apparire come intracomunitarie importazioni che non lo erano, con coinvolgimento in una catena riconducibile a soggetti evasori privi di struttura organizzativa e contabilità regolare. La CTR ha respinto l'appello del contribuente, ritenendo provata la frode e la consapevolezza o quantomeno la conoscibilità della stessa da parte della società, anche per la mancanza di controlli minimi sui fornitori. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione delle norme sul rapporto tra processo penale e tributario, sostenendo l'efficacia preclusiva o comunque decisiva dell'assoluzione del legale rappresentante; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme IVA per errato riparto dell'onere della prova sull'elemento soggettivo; 4) omessa pronuncia sull'argomento difensivo secondo cui la società non avrebbe tratto alcun beneficio dalla frode; 5) omesso esame dello stesso fatto decisivo; 6) ulteriore nullità per motivazione apparente sul riparto dell'onere probatorio; 7) omesso esame della prova della consapevolezza della frode; 8) omessa pronuncia sulle sanzioni e sulla loro asserita sproporzione ex art. 7 d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse una motivazione sufficiente al minimo costituzionale, che il provvedimento di archiviazione o l'assoluzione penale non vincolino il giudice tributario, e che la CTR avesse correttamente applicato il consolidato criterio probatorio in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse valorizzato elementi concreti della frode e della mancata diligenza della società, e ha dichiarato inammissibili le censure sui vizi motivazionali e sull'omessa pronuncia quando riferite a questioni già sostanzialmente esaminate o comunque non autosufficientemente dedotte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei limiti propri dei diversi vizi dedotti; i motivi ex n. 5 sono risultati inammissibili nei casi di doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la circostanza di fatto posta a fondamento della doglianza, anche se non si pronuncia testualmente su ogni argomento difensivo.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione non è nulla se, pur sintetica, consente di comprendere l'iter logico-giuridico e raggiunge il minimo costituzionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992
Richiamati per la struttura e motivazione della sentenza tributaria.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del contribuente; il contribuente deve poi provare la propria diligenza.
artt. 167 e ss. direttiva 2006/112/CE
Richiamati a sostegno della disciplina della detrazione IVA e del relativo onere probatorio.
art. 19 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi sulla detrazione e sulla prova, come riportato nella sentenza.
art. 654 c.p.p.
Il decreto di archiviazione e, in generale, il provvedimento che non definisce un processo dibattimentale non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario.
art. 408 c.p.p.
Il decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p. non preclude al giudice tributario una diversa valutazione del fatto.
artt. 24, 32 e 58 d.lgs. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente nei motivi di impugnazione, senza che la Corte ne ricavasse effetti preclusivi specifici.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
Richiamato in relazione alla dedotta sproporzione delle sanzioni, doglianza ritenuta però non autosufficiente e apodittica.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA relativo a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare non solo che il fornitore sia fittizio o interposto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode fiscale.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi e specifici sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, incombe sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non bastano la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- Nel processo tributario il decreto di archiviazione penale e, in generale, la pronuncia penale non dibattimentale non producono automaticamente giudicato vincolante; il giudice tributario può valutarli come meri elementi di prova, senza esserne condizionato.
- Non integra omessa pronuncia la sentenza che, pur non confutando ogni singolo argomento difensivo, affronti il nucleo fattuale e giuridico della questione controversa.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza espone, anche sinteticamente, una trama argomentativa idonea a rendere percepibile la ratio decidendi e a superare il minimo costituzionale di motivazione.
- Le censure sulle sanzioni devono essere specifiche e autosufficienti: chi deduce sproporzione deve indicare compiutamente titolo, misura e contenuto dell'atto sanzionatorio, non essendo sufficiente un'allegazione meramente apodittica.
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