Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale: - della delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1868 del 23 agosto 2023, con la quale è stata aggiudicata alla OPT Surgisystems S.r.l. la “procedura aperta telematica, ai sensi degli art. 32 e 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti, distinti e separati, con applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2 in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di lampade scialitiche e stativi pensili per le necessità del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto”, relativamente al lotto n. 1 (fornitura, installazione e posa in opera di 59 Lampade scialitiche ad alta tecnologia di illuminazione); - di tutti i verbali di gara ed in particolare: a) del verbale n. 1 del 18 novembre 2022 con cui la Commissione giudicatrice ha verificato le buste amministrative presentate dalle partecipanti; b) del verbale del 1 dicembre 2022 con cui la Commissione giudicatrice ha eseguito la valutazione dell'offerta tecnica; c) dei verbali redatti con riferimento alle sedute riservate n. 1, 2, 3 e 4 con cui la Commissione giudicatrice ha verificato e valutato le offerte tecniche; c) del verbale del 15 febbraio 2023 con cui la Commissione giudicatrice ha proposto quale aggiudicatario del lotto n. 1 la OPT Surgisystems S.r.l.; - della nota del 9 marzo 2023 con cui il R.U.P. ha, nonostante le contestazioni presentate dalle Società ricorrenti, confermato le valutazioni e gli esiti relativi all'offerta presentata dalla OPT Surgisystems S.r.l.; - di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto; per la declaratoria di inefficacia - dell'eventuale contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Società controinteressata; e per l'accertamento del diritto delle Società ricorrenti (in R.T.I.) di conseguire l'aggiudicazione della procedura e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento posta in gara, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva e anche in sede cautelare, del contratto stipulato con la controinteressata. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OPT Surgisystems S.r.l. il 2 novembre 2023: per l'annullamento - in parte qua e limitatamente all'interesse della ricorrente incidentale della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. di Taranto n. 1868 del 23 agosto 2023 e dei relativi verbali di gara ad essa connessi.

Giustizia amministrativa202300980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta telematica per la fornitura, installazione e posa in opera di 59 lampade scialitiche per il nuovo ospedale di Taranto, con i relativi verbali e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 1, deducendo la non conformità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria alle caratteristiche minime previste dal capitolato, la violazione della lex specialis e della par condicio, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato la regolazione dell'intensità luminosa della lampada offerta, il diametro di focalizzazione e la regolazione del fuoco elettrico mediante manipolo sterilizzabile. Con un secondo motivo ha contestato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, con riferimento a vari criteri qualitativi, denunciando anche difetto di motivazione e illegittimità delle valutazioni della commissione. Ha inoltre contestato il diniego di ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ma ha rinunciato alla domanda ostensiva dopo la produzione in giudizio della documentazione richiesta. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il RTI ricorrente avrebbe dovuto essere escluso per indeterminatezza o contraddittorietà dell'offerta tecnica e per mancato possesso di caratteristiche minime del prodotto offerto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Sulla base della verificazione tecnica disposta ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ha ritenuto conforme l'offerta dell'aggiudicataria alle caratteristiche minime del capitolato. Quanto alla regolazione dell'intensità luminosa, la lampada consentiva di scendere al 10% nella modalità Endoled, coerente con l'impiego diagnostico ed endoscopico richiesto. Quanto al diametro di focalizzazione, il requisito era soddisfatto dalla possibilità di ottenere almeno un valore compreso tra 200 e 300 mm, non essendo necessario che la variazione fosse continua né che fossero previsti specifici step intermedi. Anche la regolazione del fuoco elettrico è stata ritenuta conforme, poiché il sistema assicurava automaticamente la messa a fuoco e la stabilità del diametro mediante il progetto ottico. Le contestazioni della ricorrente alla verificazione sono state considerate soggettive e non supportate da puntuali errori metodologici. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e inammissibile: il RTI aveva conseguito il massimo punteggio tecnico, sicché mancava la prova di resistenza, e non erano emersi profili di manifesta illogicità, irrazionalità o errore nelle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione resa dalla commissione e dal RUP a fronte della richiesta di riesame in autotutela, che ha natura meramente sollecitatoria e non impone una motivazione rafforzata su ogni contestazione. È stata respinta anche la richiesta di integrazione della verificazione. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorso principale era stato respinto secondo la ragione più liquida. Le spese processuali sono state compensate, mentre il compenso del verificatore, liquidato in € 4.000 oltre accessori, è stato posto a carico del RTI ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 32 e 60 d.lgs. 50/2016

    Costituiscono la base normativa della procedura aperta telematica oggetto della controversia.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016

    Prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione per accertamenti tecnici e scientifici rilevanti ai fini della decisione.

  • artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Sono stati richiamati per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 115 d.P.R. 115/2002

    Richiamato, unitamente al decreto ministeriale sulle tariffe, per la liquidazione del compenso del verificatore.

  • artt. 1 e 2 d.m. 30 maggio 2002

    Applicati per la determinazione del compenso spettante al verificatore.

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti la conformità dell'offerta tecnica alle caratteristiche minime della lex specialis, il giudice può valorizzare le conclusioni di una verificazione tecnica, purché esse siano adeguatamente motivate e non risultino affette da errori manifesti, salti logici o carenze metodologiche puntualmente dimostrate.
  • Un requisito tecnico che imponga un intervallo di valori è soddisfatto quando il prodotto consente di ottenere almeno un valore ricompreso nell'intervallo richiesto, se la lex specialis non prescrive espressamente una variazione continua o un determinato numero di valori intermedi.
  • Le valutazioni della commissione di gara relative ai punteggi dell'offerta tecnica rientrano nella discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o errore manifesto.
  • La contestazione dei punteggi di gara richiede una concreta prova di resistenza quando, anche nell'ipotesi di accoglimento della censura, il concorrente non dimostri che l'esito della procedura potrebbe mutare; tale esigenza è particolarmente evidente quando il concorrente abbia già ottenuto il massimo punteggio tecnico.
  • La richiesta di riesame in autotutela presentata da un concorrente ha natura meramente sollecitatoria e non determina, in capo all'amministrazione, un obbligo di provvedere né un obbligo di motivazione rafforzata su ciascuna contestazione formulata.
  • Quando il ricorso principale è esaminato e respinto nel merito secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente dell'aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo necessario esaminarlo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.