Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24812/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato/imputato gravemente indiziato del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, sottoposto inizialmente a custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari dopo il riesame. Egli aveva chiesto la revoca della misura per asserita carenza di esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso, l’immediata dimissione dalla carica elettiva, il venir meno dei rapporti con il coindagato Domenico Colombo, la detenzione di quest’ultimo, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che diceva di non conoscerlo e il fatto di non essere stato rinviato a giudizio per altre competizioni elettorali dimostrassero l’assenza di pericolo attuale. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello ex art. 310 c.p.p. ritenendo invece ancora sussistenti le esigenze cautelari, valorizzando i rapporti del ricorrente con esponenti del sodalizio mafioso e soprattutto la prosecuzione di tali rapporti anche dopo le elezioni comunali del 2021. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione e omesso confronto con i motivi di appello, assumendo che il giudice del riesame si fosse limitato a richiamare la motivazione sulla gravità indiziaria senza valutare la cessazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non incongrua. Ha osservato che le deduzioni difensive erano in parte neutre o irrilevanti: la mancata conoscenza del ricorrente da parte del collaboratore di giustizia non smentiva i rapporti con i soggetti indicati nell’ordinanza genetica, e l’assenza di contestazioni per altre elezioni non incideva sul punto decisivo. È stato invece ritenuto decisivo che il ricorrente avesse mantenuto rapporti con esponenti mafiosi anche dopo l’ottobre 2021, partecipando a cene elettorali e incontrando un altro mafioso, circostanza idonea a escludere che il tempo trascorso avesse fatto venir meno le esigenze cautelari, operando nel caso la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-ter c.p.

    richiamato come titolo del reato di scambio elettorale politico-mafioso contestato nella vicenda cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    indica il rimedio di appello cautelare proposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari

  • art. 309 c.p.p.

    menzionato nel riepilogo della fase cautelare quale diverso mezzo di riesame già utilizzato nel procedimento

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice del riesame può ritenere persistenti le esigenze cautelari anche quando il fatto è risalente, se emergono elementi successivi che mostrino la continuità dei rapporti dell’indagato con ambienti criminali o con coindagati pericolosi.
  • Ai fini della valutazione della permanenza del pericolo, sono irrilevanti gli elementi che non smentiscono specificamente i rapporti valorizzati dal provvedimento cautelare o che si limitano a escludere coinvolgimenti in fatti diversi e non contestati.
  • Quando opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, la difesa deve fornire elementi realmente idonei a superare tale quadro presuntivo; la mera deduzione del decorso del tempo o di circostanze neutre non è sufficiente.
  • Il vizio di motivazione non sussiste se il tribunale del riesame, pur con sintesi, prende in considerazione i motivi di appello e spiega perché gli elementi difensivi non incidono sulla permanenza delle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiReati contro la PAMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.