Cassazione Penale, Sentenza n. 24812/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato/imputato gravemente indiziato del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, sottoposto inizialmente a custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari dopo il riesame. Egli aveva chiesto la revoca della misura per asserita carenza di esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso, l’immediata dimissione dalla carica elettiva, il venir meno dei rapporti con il coindagato Domenico Colombo, la detenzione di quest’ultimo, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che diceva di non conoscerlo e il fatto di non essere stato rinviato a giudizio per altre competizioni elettorali dimostrassero l’assenza di pericolo attuale. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello ex art. 310 c.p.p. ritenendo invece ancora sussistenti le esigenze cautelari, valorizzando i rapporti del ricorrente con esponenti del sodalizio mafioso e soprattutto la prosecuzione di tali rapporti anche dopo le elezioni comunali del 2021. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione e omesso confronto con i motivi di appello, assumendo che il giudice del riesame si fosse limitato a richiamare la motivazione sulla gravità indiziaria senza valutare la cessazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non incongrua. Ha osservato che le deduzioni difensive erano in parte neutre o irrilevanti: la mancata conoscenza del ricorrente da parte del collaboratore di giustizia non smentiva i rapporti con i soggetti indicati nell’ordinanza genetica, e l’assenza di contestazioni per altre elezioni non incideva sul punto decisivo. È stato invece ritenuto decisivo che il ricorrente avesse mantenuto rapporti con esponenti mafiosi anche dopo l’ottobre 2021, partecipando a cene elettorali e incontrando un altro mafioso, circostanza idonea a escludere che il tempo trascorso avesse fatto venir meno le esigenze cautelari, operando nel caso la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-ter c.p.
richiamato come titolo del reato di scambio elettorale politico-mafioso contestato nella vicenda cautelare
art. 310 c.p.p.
indica il rimedio di appello cautelare proposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari
art. 309 c.p.p.
menzionato nel riepilogo della fase cautelare quale diverso mezzo di riesame già utilizzato nel procedimento
art. 616, comma 1, c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice del riesame può ritenere persistenti le esigenze cautelari anche quando il fatto è risalente, se emergono elementi successivi che mostrino la continuità dei rapporti dell’indagato con ambienti criminali o con coindagati pericolosi.
- Ai fini della valutazione della permanenza del pericolo, sono irrilevanti gli elementi che non smentiscono specificamente i rapporti valorizzati dal provvedimento cautelare o che si limitano a escludere coinvolgimenti in fatti diversi e non contestati.
- Quando opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, la difesa deve fornire elementi realmente idonei a superare tale quadro presuntivo; la mera deduzione del decorso del tempo o di circostanze neutre non è sufficiente.
- Il vizio di motivazione non sussiste se il tribunale del riesame, pur con sintesi, prende in considerazione i motivi di appello e spiega perché gli elementi difensivi non incidono sulla permanenza delle esigenze cautelari.
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