Cassazione Penale, Ordinanza n. 29088/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GIP del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione a un fatto qualificato come reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Deduceva, da un lato, l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse rientrare nell'ipotesi lieve; dall'altro, un vizio di motivazione per la mancata esplicitazione degli aumenti di pena applicati per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità. Ha rilevato che, per i ricorsi avverso sentenze ex art. 444 c.p.p. proposti dopo la riforma del 2017, il controllo di legittimità è limitato ai motivi tassativamente indicati dalla legge; quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, il sindacato è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto tale errore manifesto non ricorreva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, impugnabile solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 309/1990
individua il reato oggetto della sentenza di patteggiamento; la ricorrente contestava la corretta qualificazione del fatto rispetto all'ipotesi lieve.
art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
ha introdotto la disciplina speciale sull'inammissibilità e sui limiti dell'impugnazione nel patteggiamento.
art. 1, comma 51, L. 23.6.2017 n. 103
successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103)
rileva ai fini temporali di applicazione della nuova disciplina sui motivi di ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto in caso di errore manifesto, cioè evidente, immediato e non opinabile rispetto al capo d'imputazione.
- Le censure estranee ai motivi consentiti nel patteggiamento, come contestazioni meramente valutative sulla qualificazione del fatto o sulla motivazione della pena, non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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