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Sentenza

Sentenza n. 5881/2026 - Roma, Sezione 1B

Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l’’annullamento: - della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’’economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qiagen S.r.l. il 9/5/2023: per l’annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati rideterminati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento (correggendosi gli importi previamente fissati dalla previa Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, contestualmente “sostituita”, quest’’ultima Determinazione, già oggetto del ricorso originario cui la presente impugnativa accede), e dunque, qui contestandosi la imposizione del pagamento della somma (ora rifissata) pari a € 414.968,31 a carico della Impresa qui ricorrente (“nuova” Determinazione Regione Puglia); con reiterazione e conferma della richiesta di annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202301843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli importi dovuti a titolo di payback, inclusa la determinazione della Regione Puglia successivamente rideterminata con imposizione del pagamento di euro 414.968,31

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del cosiddetto payback, deducendo profili di illegittimità della determinazione regionale e degli atti statali presupposti, tra cui l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell’8 febbraio 2023. Nel corso del giudizio, l’impresa ha dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, rilevando che quest’ultima avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento della quota ridotta. La dichiarazione dell’impresa di avere effettuato il pagamento è stata tuttavia ritenuta sufficiente a escludere l’utilità concreta della prosecuzione del giudizio, poiché la decisione sul merito non avrebbe più arrecato alcun vantaggio alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    “Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite”

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento della quota ridotta.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, per effetto di una condotta successiva della parte ricorrente, la prosecuzione del giudizio non può più procurarle alcuna utilità concreta e attuale.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale presuppone il compimento degli specifici adempimenti da essa stabiliti; in mancanza della comunicazione dell’accertamento amministrativo richiesta dalla legge, il giudice non può pronunciare tale formula, anche se il pagamento è stato dichiarato dalla parte privata.
  • Il pagamento di una quota ridotta dell’importo controverso, effettuato in applicazione di una disciplina sopravvenuta, può far venir meno l’interesse alla decisione sul merito degli atti impugnati quando la prosecuzione del giudizio non recherebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificata da eccezionali ragioni quando la controversia presenta questioni peculiari e la definizione del giudizio è stata influenzata dall’evoluzione sopravvenuta della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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