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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10185/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione e il travisamento della prova, contestando il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso. Con il secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il terzo motivo ha lamentato l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, evidenziando che la Corte di appello aveva escluso correttamente la particolare tenuità in ragione del quantitativo di stupefacente e della condotta tenuta verso i militari intervenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato indirettamente la decisione di merito, rilevando che la Corte di appello aveva con motivazione non manifestamente illogica escluso l'uso personale dello stupefacente sulla base del rinvenimento di circa 30 grammi complessivi di hashish, della disponibilità di un bilancino e delle modalità della condotta, nonché accertato una resistenza attiva dell'imputato nei confronti del commissario per impedirgli di prendere la sostanza. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina la rilevanza penale della detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha valorizzato elementi fattuali incompatibili con l'uso personale e quindi con l'assenza di rilevanza penale della condotta.

  • art. 337 c.p.

    Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito sulla sussistenza di una resistenza attiva per impedire il sequestro della sostanza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del quantitativo di stupefacente e della condotta tenuta nei confronti dei militari intervenuti.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamata solo in esito al rigetto/inammissibilità per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la prassi decisionale della Corte di cassazione.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente può essere logicamente desunto dal quantitativo detenuto, dalla presenza di strumenti di pesatura e dalle modalità complessive della condotta, se la motivazione di merito è non manifestamente illogica.
  • Ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta attiva volta a impedire o ostacolare l'atto d'ufficio, come il tentativo di sottrarre la sostanza al controllo della polizia.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando congiuntamente il quantitativo di sostanza detenuta e la condotta concreta tenuta dall'imputato nei confronti degli operanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché volto a contestare apprezzamenti di merito o è fondato su censure manifestamente infondate, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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