Risoluzione n. 134 del 7/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate qualifica la progettazione di una scheda elettronica come consulenza tecnica e non come cessione di diritti di proprietà intellettuale. La prestazione resa a un soggetto residente fuori dalla Comunità europea è quindi esclusa dall’IVA in Italia ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f), del DPR 633/1972, indipendentemente dal luogo di utilizzo.
Cessione di progetto di scheda elettronica e consulenza tecnica ai fini IVA
Cessione di progetto di scheda elettronica e consulenza tecnica ai fini IVA
Il documento riguarda una risposta ad interpello in materia di territorialità IVA di una prestazione avente a oggetto la progettazione di una scheda elettronica. L’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta qualificazione giuridica dell’attività e le conseguenze fiscali derivanti dal fatto che il committente sia residente fuori della Comunità europea.
Quesito posto dallo studio ALFA
Lo studio associato di ingegneria "ALFA" intende stipulare un contratto per fornire a un soggetto residente fuori della Comunità europea un progetto per la realizzazione di una scheda elettronica. La prestazione consiste in:
- disegni;
- calcoli;
- documenti descrittivi necessari alla creazione della scheda.
L’azienda committente provvederà direttamente alla realizzazione della scheda sulla base del progetto ricevuto. Inoltre, per verificare gli esiti del progetto, saranno realizzati alcuni prototipi della scheda, che verranno consegnati insieme al progetto al termine dell’attività di verifica. Lo studio chiede se tale prestazione sia assoggettabile ad IVA in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il contratto configuri una prestazione di servizi consistente nel trasferimento a titolo oneroso di diritti di proprietà intellettuale, riconducibile all’art. 3, secondo comma, n. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quanto alla territorialità, poiché il committente è domiciliato in un Paese non appartenente alla Comunità europea, lo studio ritiene applicabile l’art. 7, comma 4, lett. f), del DPR 633/1972, con conseguente non imponibilità IVA in Italia qualora la prestazione sia utilizzata in territorio extra-comunitario.
Qualificazione della prestazione secondo l’Agenzia
L’Agenzia ritiene necessario qualificare correttamente la prestazione oggetto dell’interpello. Secondo il parere espresso, la progettazione di un sistema di scheda elettronica, funzionale alle esigenze del committente, e la predisposizione della documentazione necessaria per la creazione della scheda costituiscono attività ad elevata capacità professionale.
Tali attività non integrano il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, ma configurano una consulenza tecnica.
Riferimenti interpretativi richiamati
L’Agenzia richiama una consolidata prassi amministrativa secondo cui rientrano nel concetto di consulenza le attività che comportano valutazioni soggettive ad alta specializzazione tecnica, estrinsecandosi, ad esempio, in:
- giudizi;
- precisazioni;
- chiarimenti;
- pareri.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Giustizia CE del 27 ottobre 2005, causa C-41/04, §§ 37-40, che riconduce alle prestazioni di consulenza quelle aventi contenuto oggettivamente professionale, da chiunque rese.
È infine citata la risoluzione 13 marzo 2002, n. 86, secondo cui la possibilità di risultati brevettabili non esclude che la prestazione sia qualificabile come consulenza tecnica ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. d), del DPR 633/1972.
Trattamento IVA e territorialità
Qualificata la prestazione come consulenza tecnica, l’Agenzia conclude che, essendo resa nei confronti di un soggetto residente fuori della Comunità europea, essa è esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA in Italia ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f), del DPR 633/1972.
La non imponibilità opera indipendentemente dal luogo di utilizzo della prestazione, come richiamato dalla circolare 16 marzo 2005, n. 10.
Esito finale
La risoluzione afferma quindi che:
- la prestazione non costituisce cessione di diritti di proprietà intellettuale;
- si tratta di consulenza tecnica;
- la consulenza resa a un soggetto extra-UE non è assoggettata ad IVA in Italia;
- il principio va applicato con uniformità dalle Direzioni Regionali.
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