Risoluzione n. 136 del 8/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita entro cinque anni di un immobile acquistato con i benefici "prima casa" da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE genera plusvalenza imponibile IRPEF, salvo che l’immobile sia stato adibito per la maggior parte del periodo ad abitazione principale del cedente o dei familiari. Nel caso esaminato, poiché i proprietari risiedono all’estero e l’immobile non risulta abitazione principale loro o di familiari, la plusvalenza è imponibile; inoltre si perde il beneficio prima casa ai fini indiretti, salvo riacquisto di altra abitazione.
Tassazione IRPEF della plusvalenza sulla vendita della prima casa da parte di residenti all’estero
Plusvalenza IRPEF su cessione di immobile acquistato come prima casa da residenti all’estero
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della cessione di un appartamento acquistato con le agevolazioni "prima casa" da due cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE. Il tema centrale è se la vendita dell’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto produca una plusvalenza imponibile.
Quesito posto dal contribuente
L’istante, quale legale rappresentante dei figli Alfa X e Beta X, rappresenta che i due hanno acquistato un appartamento usufruendo dei benefici prima casa. Poiché l’immobile dovrebbe essere venduto prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, viene chiesto se la cessione generi o meno una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che la cessione non debba essere tassata, richiamando la disciplina della vendita della prima casa entro il quinquennio e sostenendo che l’immobile sia stato abitazione del proprietario nel periodo compreso tra acquisto e cessione.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia precisa che la risposta va ricercata nella disciplina delle plusvalenze immobiliari ai fini delle imposte dirette, e non nella normativa sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, che attiene invece alle imposte indirette.
In particolare richiama:
- l’art. 23, comma 1, lett. f), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui per i non residenti sono imponibili in Italia, tra gli altri, i redditi diversi derivanti da beni situati nel territorio dello Stato;
- l’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, che assoggetta a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo tra acquisto/costruzione e cessione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Condizione per l’esenzione dalla plusvalenza
La non imponibilità della plusvalenza entro il quinquennio è subordinata alla circostanza che l’immobile sia stato, per la maggior parte del periodo tra acquisto e cessione, adibito ad abitazione principale del cedente o dei familiari.
Ai fini della nozione di abitazione principale, la risoluzione richiama:
- l’art. 10, comma 3-bis, TUIR, che definisce abitazione principale quella in cui la persona fisica proprietaria o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- l’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, che utilizza una nozione analoga per la detrazione degli interessi passivi dei mutui;
- l’art. 5, ultimo comma, TUIR, secondo cui per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Valutazione del caso concreto
Nel caso dei fratelli X, l’Agenzia esclude che l’immobile possa essere qualificato come abitazione principale. La residenza all’estero dei proprietari comporta infatti che l’immobile posseduto in Italia non possa essere considerato loro dimora abituale.
Parimenti, non risulta che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale di un familiare. Ne deriva che non opera l’esclusione prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
Conseguenze fiscali
La cessione dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto genera quindi una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, poiché l’immobile, per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto e vendita, non è stato adibito ad abitazione principale dei proprietari o dei familiari.
La risoluzione segnala inoltre che, sotto il profilo delle imposte indirette, la cessione comporta la perdita dei benefici prima casa, salvo che i cedenti provvedano ad acquistare un’altra abitazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 8 apr 2008Risoluzione n. 137 del 8/04/2008
- Risoluzione · 7 apr 2008Risoluzione n. 133 del 7/04/2008
- Risoluzione · 7 apr 2008Risoluzione n. 134 del 7/04/2008
- Risoluzione · 7 apr 2008Risoluzione n. 135 del 7/04/2008
- Risoluzione · 9 apr 2008Risoluzione n. 139 del 9/04/2008
- Risoluzione · 9 apr 2008Risoluzione n. 138 del 9/04/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →