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Risoluzione

Risoluzione n. 137 del 8/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nonostante l’art. 38-ter escluda in linea generale il rimborso per non residenti che abbiano effettuato operazioni attive in Italia, nel caso di operazioni assoggettate a reverse charge il rimborso è ammissibile sulla base della normativa comunitaria. Per la società estera che si è poi identificata ai fini IVA in Italia, il rimborso riguarda solo gli acquisti anteriori all’identificazione diretta; per quelli successivi si applicano gli ordinari adempimenti della posizione IVA italiana.

Rimborso IVA per soggetto non residente identificato in Italia

Rimborso IVA per non residenti e identificazione diretta in Italia

La risoluzione affronta il caso di una società tedesca non stabilita in Italia che ha fornito e fatto assemblare un impianto industriale in Italia, con IVA assolta dal committente italiano mediante autofattura. Il documento chiarisce se la società possa recuperare l’IVA assolta sugli acquisti di servizi di installazione resi da imprese italiane e se l’eventuale successiva identificazione diretta in Italia incida sul diritto al rimborso.

Fatti e quesito posto

La società tedesca ALFA, priva di stabile organizzazione in Italia, ha stipulato un contratto di fornitura di un impianto industriale con assemblaggio presso lo stabilimento del cliente italiano. La fornitura è stata fatturata senza IVA, mentre la committente italiana avrebbe assolto l’imposta in Italia.

Per il montaggio, ALFA si è avvalsa di due imprese italiane che hanno emesso nel 2005 e nel 2006 fatture con IVA. Nel 2007 la società ha presentato istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia per tali servizi ai sensi dell’art. 38-ter del DPR n. 633 del 1972. Venuta a conoscenza che, in Italia, l’effettuazione di operazioni territorialmente rilevanti può ostare al rimborso per i non residenti, ALFA si è poi identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter e ha inteso far valere il diritto alla detrazione nella dichiarazione annuale 2007, richiamando la risoluzione n. 31 del 1° marzo 2005.

Posizione dell’istante

L’istante sostiene che la disciplina italiana sarebbe discriminatoria rispetto a quella tedesca, dove operazioni analoghe consentono il rimborso anche se l’IVA è assolta dal committente. Rileva inoltre che, nel caso di fornitura di impianti con assemblaggio in Italia da parte di soggetto non residente non identificato, la normativa italiana pone l’obbligo di assolvimento dell’IVA in capo al committente ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Secondo ALFA, l’identificazione diretta in Italia, effettuata per gestire futuri incarichi e per evitare sanzioni per omessa fatturazione, dovrebbe consentire il recupero dell’IVA sugli acquisti anteriori tramite detrazione nella dichiarazione 2007, con registrazione delle fatture passive ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 633 del 1972. L’istante segnala però che la risoluzione n. 31 del 2005 non chiarirebbe in modo espresso l’esclusione di sanzioni in situazioni in cui l’errore dipenda dalla convinzione che l’obbligo IVA gravasse sul committente nazionale.

Valutazione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia osserva anzitutto che l’art. 38-ter del DPR n. 633 del 1972 subordina il rimborso alla mancata effettuazione di operazioni attive nel territorio dello Stato, salvo alcune eccezioni. Poiché nel caso di specie la società ha effettuato un’operazione territorialmente rilevante in Italia, con IVA assolta dal committente ai sensi dell’art. 17, terzo comma, il rimborso non sarebbe possibile secondo il solo dato letterale della norma interna.

Tuttavia, l’Amministrazione richiama la necessità di interpretare la normativa nazionale in conformità con la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 171 e 194. L’art. 171 ammette il rimborso dell’IVA anche per soggetti passivi che, nello Stato membro di acquisto, abbiano effettuato solo operazioni per le quali il destinatario è stato designato debitore d’imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 e 199. L’art. 194 disciplina il reverse charge facoltativo, applicabile nei casi in cui il committente o cessionario nazionale assolve l’imposta mediante autofattura in luogo del soggetto non residente.

L’Agenzia richiama inoltre la propria prassi precedente, in particolare la risoluzione n. 79 del 26 aprile 2007 e la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, per affermare che tali disposizioni comunitarie sono sufficientemente precise e dettagliate da essere immediatamente applicabili nell’ordinamento interno. Ne deriva che, nella fattispecie descritta, la società istante è legittimata a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’ottava direttiva comunitaria, recepita dall’art. 38-ter.

Limiti temporali del rimborso dopo l’identificazione diretta

Poiché la società ha successivamente ottenuto l’identificazione diretta in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, il diritto al rimborso è circoscritto agli acquisti effettuati prima di tale identificazione. In particolare, il rimborso può essere richiesto solo per il periodo antecedente l’apertura della posizione IVA italiana, cioè per gli acquisti effettuati fino al giorno precedente l’identificazione.

Per le operazioni successive all’identificazione diretta, la società deve invece adempiere agli obblighi IVA e far valere i relativi diritti, inclusa la detrazione, attraverso la posizione IVA aperta in Italia.

Principio finale

La risoluzione conclude quindi che il rimborso dell’IVA assolta in Italia da un soggetto non residente è ammesso anche in presenza di operazioni territorialmente rilevanti per le quali l’imposta sia stata assolta dal committente mediante reverse charge, ma solo per gli acquisti effettuati prima dell’identificazione diretta in Italia. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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