Risoluzione n. 138 del 9/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le attività di ricerca e sviluppo sui vaccini e l’assistenza per la brevettabilità dei nuovi prodotti, svolte da una società italiana per un committente svizzero, rientrano nei servizi scientifici ai fini IVA e sono territorialmente rilevanti in Italia secondo l’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.
Trattamento IVA dell’attività di ricerca e sviluppo nel campo dei vaccini
Trattamento IVA dei servizi di ricerca e sviluppo nel campo dei vaccini
La risoluzione affronta la corretta qualificazione IVA di prestazioni rese da una società italiana operante nel settore vaccini a favore di una committente svizzera. Il punto centrale riguarda la distinzione tra servizi scientifici, consulenza tecnica e prestazioni generiche ai fini della territorialità IVA.
Quesito sottoposto all’Amministrazione
La società Alfa, attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini, ha stipulato un accordo con la società svizzera Beta per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo su commessa. Le attività sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze scientifiche utili alla realizzazione di nuovi vaccini e al conseguimento delle autorizzazioni per la loro immissione sul mercato.
La società chiede di sapere:
- se le prestazioni rese debbano essere qualificate come servizi scientifici ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972;
- oppure come consulenza tecnica ai sensi della lettera d) della medesima disposizione;
- se l’attività di assistenza per l’ottenimento dei brevetti industriali relativi ai nuovi vaccini sia una prestazione autonoma o una componente strumentale dell’attività principale di ricerca e sviluppo.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, l’attività di ricerca e sviluppo deve essere considerata un servizio scientifico, poiché prevale l’elemento del quid novi, inteso come scoperta scientifica. In tale prospettiva, la prestazione sarebbe tassabile nel luogo di materiale esecuzione.
Quanto all’assistenza per i brevetti, la società ritiene che non si tratti di un servizio autonomo, ma di un’attività interna e strumentale rispetto alla ricerca e sviluppo principale, con conseguente attrazione nel medesimo trattamento fiscale.
Inquadramento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia premette che, per stabilire la territorialità IVA dei servizi resi a un committente svizzero, occorre qualificare correttamente la prestazione come:
- servizio di carattere scientifico;
- consulenza o assistenza tecnica;
- oppure prestazione generica soggetta alla regola generale dell’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Richiama quindi l’orientamento costante della prassi amministrativa:
- le prestazioni di consulenza consistono in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, nei quali è centrale la valutazione soggettiva del consulente;
- le prestazioni scientifiche sono quelle che accrescono il patrimonio di conoscenze esistenti con un quid novi, cioè con una scoperta scientifica.
Viene inoltre ribadito che la distinzione tra le due categorie dipende dalla finalizzazione dell’attività alla produzione di un giudizio o parere, elemento proprio della consulenza e assente nei servizi scientifici.
Qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo
Sulla base della descrizione fornita nell’interpello, l’attività svolta comprende sperimentazione pre-clinica, analisi e ricerca di base o applicata finalizzate alla scoperta di nuovi vaccini o al miglioramento di quelli esistenti.
L’Agenzia ritiene che tali prestazioni, considerate nel loro complesso, siano servizi di carattere scientifico, poiché consistono in attività di ricerca innovativa dirette ad accrescere le conoscenze e le utilità attualmente disponibili.
Assistenza per i brevetti e nesso con l’attività principale
Per i servizi finalizzati all’ottenimento della brevettabilità dei nuovi beni, l’Agenzia li considera connessi e strumentali all’attività principale di ricerca e sviluppo. Tali attività, infatti, sono finalizzate all’applicazione tecnica delle scoperte scientifiche per una concreta realizzazione industriale e alla commercializzazione dei nuovi prodotti.
A sostegno di questa impostazione viene richiamato il principio della Corte di Giustizia secondo cui una fattispecie costituisce un’unica operazione IVA quando i suoi elementi sono così strettamente connessi da formare una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione sarebbe artificiale.
Conclusione sull’IVA
Sulla base di quanto affermato nell’istanza, assunto dall’Amministrazione come vero e completo, tutte le prestazioni oggetto del quesito sono ricondotte ai servizi scientifici di cui all’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.
Ne consegue che tali prestazioni sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione e, quindi, assoggettabili ad IVA in Italia.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 9 apr 2008Risoluzione n. 139 del 9/04/2008
- Risoluzione · 8 apr 2008Risoluzione n. 136 del 8/04/2008
- Risoluzione · 8 apr 2008Risoluzione n. 137 del 8/04/2008
- Risoluzione · 10 apr 2008Risoluzione n. 148 del 10/04/2008
- Risoluzione · 10 apr 2008Risoluzione n. 147 del 10/04/2008
- Risoluzione · 10 apr 2008Risoluzione n. 146 del 10/04/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →