Risoluzione n. 135 del 7/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo, presentate agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, non sono soggette a imposta di bollo. Ciò perché l’art. 3 della tariffa del DPR 642/1972 si applica solo alle istanze indirizzate ai soggetti ivi elencati, tra cui non rientrano gli agenti della riscossione.
imposta di bollo sulle istanze di rateazione ex art. 19 DPR 602/1973
Imposta di bollo sulle istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo
La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione presentate ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Il chiarimento nasce da un interpello presentato da Equitalia spa, in relazione alle modifiche normative che hanno attribuito agli agenti della riscossione la competenza a concedere le dilazioni di pagamento.
Quesito posto dal contribuente
Equitalia spa segnala che, a seguito della legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 31, sono stati introdotti nell’art. 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 i commi 2-bis e 2-ter, con modifiche all’art. 19 del DPR 602/1973 e all’art. 26 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In forza di tali modifiche, agli agenti della riscossione è stata attribuita la competenza a concedere le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
La società evidenzia inoltre che, in precedenza, l’art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 trovava applicazione poiché le istanze di rateazione erano indirizzate agli uffici finanziari. Chiede quindi quale sia il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze di rateazione presentate ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il documento precisa che la società istante non ha formulato una propria soluzione interpretativa.
Inquadramento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama preliminarmente l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha soppresso, con decorrenza 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione tributi. Le funzioni relative sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia spa, partecipata per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e per il 49% dall’INPS.
Viene altresì precisato che Equitalia controlla, in tutto o in parte, le società del gruppo che svolgono di fatto le funzioni di agenti della riscossione.
Quadro normativo sull’imposta di bollo
L’art. 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per:
- istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri;
- domande tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
L’Agenzia sottolinea che, per applicare il bollo, le domande devono essere indirizzate esclusivamente ai soggetti elencati nella disposizione; tra questi non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né i soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione.
Conclusione
Alla luce del quadro normativo richiamato, l’Agenzia delle Entrate conclude che le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 possono essere redatte senza applicazione dell’imposta di bollo.
Riferimento finale del provvedimento
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata da Equitalia spa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 7 apr 2008Risoluzione n. 133 del 7/04/2008
- Risoluzione · 7 apr 2008Risoluzione n. 134 del 7/04/2008
- Risoluzione · 8 apr 2008Risoluzione n. 137 del 8/04/2008
- Risoluzione · 8 apr 2008Risoluzione n. 136 del 8/04/2008
- Risoluzione · 9 apr 2008Risoluzione n. 139 del 9/04/2008
- Risoluzione · 9 apr 2008Risoluzione n. 138 del 9/04/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →