Risoluzione n. 139 del 9/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia riconosce la prosecuzione del consolidato fiscale di Alfa in capo a Beta, con inclusione di Delta per i periodi residui, ma esclude che le perdite di Beta possano entrare nel consolidato; restano applicabili le regole sulle perdite pregresse e sui limiti dell’art. 172 TUIR.
Continuazione del consolidato nazionale dopo fusione per incorporazione (art. 124, comma 5, TUIR)
Continuazione del consolidato nazionale dopo fusione per incorporazione
La risoluzione esamina gli effetti fiscali di una fusione per incorporazione della consolidante Alfa S.p.A. in Beta S.p.A., con particolare riferimento alla possibilità di far proseguire il consolidato fiscale nazionale già in essere con la società controllata Delta S.p.A. e al trattamento delle perdite di Beta. L’interpello è presentato ai sensi dell’art. 124, comma 5, del TUIR.
Contesto fattuale e operazione straordinaria
Beta S.p.A. opera nel settore dei servizi di telecomunicazione alla clientela business ed è soggetta a direzione e coordinamento del gruppo Gamma. Alfa S.p.A. svolge attività di fornitura di servizi internet alla clientela business e presenta una compagine sociale composta per circa il 27% da azionariato diffuso e per il restante 73% da azionariato qualificato riconducibile al medesimo gruppo Gamma. Alfa detiene inoltre il 96,18% di Delta S.p.A.
Alfa e Delta avevano optato congiuntamente per il consolidato fiscale nazionale per il triennio 1 aprile 2006 - 31 marzo 2009. Le assemblee hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Alfa in Beta nei giorni 10 e 11 settembre 2007. L’operazione è stata realizzata mediante aumento di capitale della incorporante Beta, che ha emesso nuove azioni assegnate ai soci di Alfa in concambio; tali nuove azioni non sono negoziate su mercati regolamentati.
Finalità economiche e profili dichiarati dalla società
La società istante rappresenta che la fusione mira a integrare le attività industriali, ampliare l’offerta commerciale, incrementare la produttività e aumentare le quote di mercato. L’integrazione consentirebbe di combinare servizi di comunicazione fissa e mobile, voce, dati, servizi IT e soluzioni evolute tramite Data Center, con possibili benefici in termini di ricavi e riduzione dei costi operativi.
Profili fiscali dichiarati dall’istante
Beta indica che il progetto di fusione prevede la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1 aprile 2007, cioè all’inizio del periodo d’imposta in cui l’operazione avrà efficacia giuridica. La società prevede di realizzare una perdita fiscale nel periodo compreso tra tale data e la data di efficacia giuridica della fusione.
La riportabilità di tale perdita, così come delle perdite pregresse di Beta, è oggetto di una separata istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, finalizzata alla disapplicazione delle limitazioni dell’art. 172, comma 7, del TUIR.
Per Alfa, invece, è previsto un imponibile fiscale positivo nello stesso intervallo temporale. Anche Delta prevede un imponibile fiscale positivo nel periodo 1 aprile 2007 - 31 marzo 2008.
Elementi relativi al consolidato fiscale già in essere
Con riferimento al consolidato Alfa-Delta, la società istante precisa che:
- non sono state effettuate variazioni in diminuzione per il “prorata patrimoniale” di cui all’art. 97, comma 2, del TUIR nel periodo 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007;
- non vi sono stati trasferimenti di beni infragruppo in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 123 del TUIR;
- entrambe le società aderenti hanno conseguito imponibile fiscale positivo nel primo periodo d’imposta del consolidato chiuso al 31 marzo 2007;
- il consolidato non presenta perdite fiscali e, in caso di interruzione, non si renderebbe applicabile l’art. 124 del TUIR.
Richieste formulate da Beta
Beta chiede:
- la continuazione del consolidato, ai sensi dell’art. 124, comma 5, del TUIR, con la società Delta per i due periodi d’imposta residui di validità dell’opzione originaria;
- l’inclusione nel reddito complessivo del consolidato della perdita fiscale che Beta prevede di maturare fino alla data di efficacia giuridica della fusione, subordinatamente all’accoglimento dell’istanza ex art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973.
Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente
L’istante ritiene che il consolidato di Alfa possa proseguire senza soluzione di continuità in capo a Beta. A suo avviso, la fusione non produce effetti elusivi perché non vi sarebbe alcuna perdita residua di gruppo da compensare con gli imponibili di Beta, la quale prevede anzi di subire perdite nell’esercizio 2007/2008.
Valutazioni dell’Agenzia sulle condizioni per la prosecuzione del consolidato
L’Agenzia richiama l’art. 124, comma 5, secondo periodo, del TUIR, secondo cui, in caso di fusione della controllante con soggetti non appartenenti al consolidato, la continuazione del consolidato può essere richiesta tramite interpello. La fattispecie rientra in tale previsione perché la consolidante Alfa viene incorporata da Beta, società esterna al consolidato.
Richiamando la circolare n. 53/E del 2004, l’Agenzia ribadisce che la società risultante dalla fusione non è automaticamente attratta nel consolidato e che è necessario l’interpello. Viene inoltre sottolineato che le operazioni straordinarie che non interrompono anticipatamente la tassazione di gruppo sono quelle che non mutano il soggetto giuridico controllato, con necessità di mantenere il requisito del controllo previsto dagli artt. 117 e 120 del TUIR.
L’Agenzia richiama quindi:
- l’art. 117, comma 1, TUIR, che subordina l’appartenenza al gruppo al controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- l’art. 120, comma 2, TUIR, secondo cui il controllo deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio per il quale si esercita l’opzione.
Nel caso concreto, la fusione non altera la situazione di controllo che Alfa vantava su Delta. Beta, quale incorporante che succede nei rapporti giuridici della incorporata ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., soddisfa quindi le condizioni richieste dagli artt. 117 e 120 TUIR nei confronti di Delta.
Esito sul consolidato e adempimento comunicativo
L’Agenzia afferma che Beta può continuare il regime della tassazione di gruppo includendovi senza soluzione di continuità Delta, a condizione che restino rispettate tutte le altre disposizioni applicabili al consolidato nazionale. Delta potrà partecipare al consolidato di Beta già nel periodo d’imposta in cui la fusione produce effetti e per la parte residua del triennio originariamente opzionato.
Beta deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla ricezione della risposta, la conferma della tassazione di gruppo da parte di Delta, secondo le modalità della risoluzione n. 44/E del 12 marzo 2007.
Trattamento delle perdite di Beta
L’Agenzia esamina separatamente le perdite fiscali della incorporante Beta. Viene chiarito che le perdite della società risultante dalla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito solo nei limiti e alle condizioni dell’art. 172, comma 7, TUIR, applicabile anche quando sia stata scelta la retrodatazione contabile e fiscale ai sensi dell’art. 172, comma 9, TUIR.
Le perdite maturate da Beta prima della data di efficacia giuridica della fusione sono considerate “pregresse” ai sensi dell’art. 118, comma 2, TUIR, il quale stabilisce che le perdite relative a esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono.
Ne consegue che:
- le perdite pregresse di Beta, comprese quelle relative al periodo di retrodatazione, possono essere compensate solo con eventuali redditi imponibili della medesima società risultante dalla fusione;
- tali perdite non possono essere utilizzate per compensare redditi imponibili di altre società del consolidato;
- né le perdite pregresse né quella che Beta prevede di conseguire fino alla data di efficacia della fusione possono essere incluse nel consolidato nazionale che continua in capo alla società risultante dalla fusione.
L’eventuale risultato negativo residuo, dopo la compensazione consentita, non concorre al reddito complessivo globale del consolidato ma potrà essere utilizzato soltanto per compensare redditi imponibili futuri della stessa Beta nei periodi successivi.
Conclusioni dell’Agenzia
L’Agenzia esprime parere favorevole solo sulla prima richiesta: la continuazione del consolidato con Delta per i periodi residui di validità dell’opzione. Esprime invece parere sfavorevole sulla seconda richiesta, relativa all’inclusione nel consolidato della perdita fiscale che Beta prevede di maturare nel periodo tra inizio esercizio e fusione.
Limiti della risposta e attività di vigilanza
La risposta vale esclusivamente ai fini della prosecuzione del consolidato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, richiamato dagli artt. 124, comma 5, TUIR e 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004. Resta impregiudicata la potestà dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere eventuali vantaggi fiscali derivanti dall’operazione di fusione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, qualora ne ricorrano i presupposti.
Le Direzioni Regionali sono infine invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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