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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1 comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025, pubblicato il 12 settembre 2025, ha fissato requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, demandando a uno o più decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio pendente. L'Amministrazione ha rappresentato tale pendenza e il giudice ha ritenuto che l'esito di quel giudizio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla presente controversia, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo risultante dalla decisione sull'impugnativa del D.P.C.M.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in ragione della pregiudizialità tecnico-giuridica della causa pendente davanti al TAR Lazio. Il giudice ha precisato che, per la prosecuzione del giudizio, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione d'udienza dopo avere avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dalla ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti, presupposti, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili per l'accesso al Fondo, demandando a successivi decreti del MEF le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; è richiamato quale base normativa della sospensione disposta dal TAR.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo quando la decisione di altra controversia costituisce presupposto pregiudiziale per la definizione della causa.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti, ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, di presentare istanza di fissazione d'udienza dopo la cessazione della causa della sospensione, con estinzione del ricorso in caso di omissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo può essere sospeso quando la decisione di un altro giudizio, avente a oggetto l'atto normativo o amministrativo che definisce il quadro giuridico applicabile, costituisce una pregiudiziale tecnico-giuridica rispetto alla causa pendente, rendendo dipendenti da quel giudizio sia l'obbligo di provvedere sia le modalità di definizione dell'istanza amministrativa.
  • La sospensione necessaria ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. può protrarsi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale, quando l'assetto normativo rilevante per la causa dipendente è condizionato dall'esito di tale giudizio.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti costituite hanno l'onere di presentare istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato estinto.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioBandi di finanziamento e graduatorieSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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