Ordinanza n. 147/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Brindisi, -OMISSIS- /Uff. Armi/ Din. N. -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS- del 16.09.2025, notificato in data 03.01.2026, con il quale la Questura di Brindisi decreta che “l’istanza presentata dal sopracitato -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, per i motivi indicati in premessa, non è accolta”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Brindisi che ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dall'asserita invalidità del certificato di idoneità psico-fisica e del certificato anamnestico preliminare, poiché il richiedente, cancellato dall'anagrafe comunale e iscritto all'A.I.R.E., avrebbe perduto il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e non avrebbe potuto scegliere un medico di fiducia tra quelli indicati dall'art. 25, comma 3, della legge n. 833/1978. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, deficit istruttorio e motivazionale, sostenendo che l'assenza di un medico di fiducia non impedisse l'accertamento dell'idoneità psico-fisica mediante le strutture e i sanitari abilitati dalla normativa.
La decisione
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto favorevolmente apprezzabili le censure relative al deficit istruttorio e motivazionale. Ha osservato che l'art. 35, comma 7, T.U.L.P.S. non preclude l'accertamento dell'idoneità psico-fisica in assenza di un medico di fiducia competente al rilascio del certificato anamnestico preliminare, poiché consente espressamente l'accertamento anche da parte degli uffici medico-legali delle Aziende sanitarie locali, dei medici militari, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ha inoltre rilevato che il d.m. 28 aprile 1998 distingue il certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, dall'accertamento dei requisiti psico-fisici, effettuato dagli uffici medico-legali, dai distretti sanitari o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, con possibilità di prescrivere ulteriori accertamenti. Ne consegue che l'Amministrazione, anche in assenza del medico di fiducia, avrebbe dovuto indicare o prescrivere modalità e adempimenti utili per verificare il requisito sanitario, in applicazione dei principi di leale collaborazione, buona fede, buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa. L'istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della rinnovazione del procedimento: è stata sospesa l'efficacia del diniego ed è stata fissata la trattazione del merito alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 7, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
il Questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti
La disposizione non preclude l'accertamento dell'idoneità psico-fisica in assenza del medico di fiducia competente per il certificato anamnestico preliminare e consente l'accertamento da parte dei sanitari e delle strutture ivi indicati.
art. 25, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833
È richiamato quale riferimento per l'individuazione dei sanitari tra i quali il richiedente dovrebbe scegliere il medico di fiducia competente al rilascio del certificato anamnestico preliminare.
art. 3, comma 2, d.m. 28 aprile 1998
il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi
La norma richiede il certificato anamnestico, ma disciplina separatamente l'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte degli uffici medico-legali, dei distretti sanitari e delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha accolto la domanda ai fini della rinnovazione del procedimento.
Massime di principio
- L'assenza o l'indisponibilità del medico di fiducia competente al rilascio del certificato anamnestico preliminare non può essere automaticamente equiparata all'assenza del requisito di idoneità psico-fisica per il rinnovo di una licenza di porto d'armi, quando la normativa consente l'accertamento sanitario da parte di ulteriori strutture e categorie di medici abilitati.
- Nel procedimento per il rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'Amministrazione non può limitarsi a dichiarare invalida la documentazione sanitaria per l'impossibilità del richiedente di individuare il medico di fiducia, ma deve verificare se il requisito sanitario possa essere accertato attraverso le modalità alternative previste dalla disciplina vigente.
- I principi di leale collaborazione, buona fede, buon andamento ed efficacia impongono all'Amministrazione procedente di indicare o prescrivere gli adempimenti e le modalità utili a consentire l'accertamento del requisito sanitario, quando una difficoltà organizzativa o soggettiva impedisca il ricorso alla modalità ordinaria.
- Un diniego fondato sull'invalidità del certificato anamnestico e, per effetto riflesso, del certificato di idoneità psico-fisica è viziato da deficit istruttorio e motivazionale se l'Amministrazione non valuta le modalità alternative di accertamento espressamente consentite dalla normativa.
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