Sentenza n. 4689/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 20 febbraio 2025 n. 877.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 20 febbraio 2025 n. 877, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata munita di formula esecutiva, che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e condannava il Ministero al pagamento delle somme ivi quantificate. Ha dedotto che, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ha accertato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente attestavano l’inadempimento; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell’an o nel quantum né ha fornito informazioni sull’esecuzione. È stato ordinato al Ministero di pagare integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente; gli oneri sono a carico dell’Amministrazione inadempiente. Nessun compenso ulteriore è riconosciuto al commissario, dipendente pubblico, poiché le funzioni sono connesse ai compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreintes: nel caso concreto, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito renderebbero la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
La mancata esecuzione del pagamento dovuto in forza di un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione di ottemperanza per il pagamento a carico di un’amministrazione debitrice è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate in concreto le condizioni del debitore pubblico e le circostanze dell’inadempimento, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; rilevano anche il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva e l’entità del debito.
Massime di principio
- L’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare il pagamento entro un termine determinato e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione costituita, unita alla documentazione e alle dichiarazioni della parte creditrice, può fondare l’accertamento dell’inadempimento e dell’esistenza del credito nell’an e nel quantum.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va valutata in concreto e può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, considerando anche le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l’entità del debito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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