Sentenza n. 704/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 903/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 903/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e comprendendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il beneficiario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, includendo anche le somme e le spese riconosciute dal titolo, salvo quanto già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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