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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20924/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di usucapione di una porzione di terreno di notevole estensione, ritenuta dal privato parte di un'area già non utilizzata dall'amministrazione e asseritamente sdemanializzata. Il Tribunale aveva negato l'usucapione per difetto di prova di un possesso ventennale continuo, ritenendo interrotto il possesso dopo un'ordinanza di sgombero e non idonea, per mancanza di data certa e registrazione, la scrittura privata con cui il privato avrebbe concesso il terreno in comodato a un terzo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la mancata prova dell'inizio del possesso nel 1965, l'avvenuto sgombero bonario e la riscossione di un indennizzo in sede transattiva, nonché la prova del possesso da parte del terzo solo fino al 2000 e il successivo stato di abbandono del fondo. Nel ricorso per cassazione il privato deduceva violazione degli artt. 1167, 1140, 1142 e 1158 c.c. e degli artt. 115, 116 e 342 c.p.c., sostenendo che l'interruzione del possesso non era stata provata dal Comune, che il possesso doveva presumersi proseguito nei periodi intermedi, che era stato provato il possesso mediato tramite comodato e che alcune circostanze non contestate non avrebbero potuto essere rimesse in discussione. Il Comune proponeva ricorso incidentale censurando la compensazione delle spese di primo e secondo grado, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo del ricorso principale perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito sul difetto di prova del possesso utile all'usucapione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune, osservando che la censura sull'art. 91 c.p.c. era inconferente perché non vi era stata condanna alle spese della parte vittoriosa e che il motivo sull'art. 92 c.p.c. era privo di specificità, anche in relazione al regime normativo applicabile in base alla data di introduzione del giudizio. In conclusione, il ricorso principale è stato rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    serve a fondare la domanda di usucapione, che richiede prova del possesso continuato per vent'anni.

  • art. 1140 c.c.

    il ricorrente invocava il possesso mediato; la Corte ha però ritenuto che la prova del titolo di godimento del terzo non bastasse a dimostrare il possesso utile al maturare dell'usucapione.

  • art. 1142 c.c.

    richiamato per sostenere la presunzione di permanenza del possesso e l'onere della prova dell'interruzione.

  • art. 1167 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma violata, ma non emerge una specifica applicazione autonoma nel decisum.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione al prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la ricostruzione di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha chiarito che la censura era inconferente, perché non vi era stata condanna alle spese della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede il rispetto del regime normativo applicabile ratione temporis; il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69

    richiamata per distinguere il regime della compensazione delle spese in base alla data di instaurazione del giudizio.

  • legge 28 dicembre 2005, n. 263

    richiamata nel quadro evolutivo della disciplina della compensazione delle spese.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    richiamato per la disciplina restrittiva della compensazione delle spese, poi oggetto di intervento della Corte costituzionale.

  • legge 10 novembre 2014, n. 162

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 132/2014.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di usucapione, grava su chi la invoca l'onere di provare il possesso continuato, pacifico e utile per il tempo richiesto; la mera allegazione di atti di godimento non basta se il giudice di merito accerta un'interruzione del possesso o l'assenza di prova certa della sua continuità.
  • La prova del possesso mediato mediante concessione del bene a terzi deve poggiare su elementi idonei e dotati di certezza, non potendo fondarsi su scritture private prive di data certa o non registrate quando occorra dimostrare la continuità del possesso ai fini dell'usucapione.
  • Le presunzioni di permanenza del possesso non impediscono al giudice di merito di ritenere interrotto il possesso quando risultino, dalle prove acquisite, fatti incompatibili con la prosecuzione dell'animus possidendi, come sgombero, restituzione del bene o stato di abbandono.
  • In materia di spese processuali, la censura per violazione dell'art. 91 c.p.c. è inconferente se non vi è stata condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa; la censura sulla compensazione ex art. 92 c.p.c. deve essere specifica e misurarsi con il regime normativo applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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