Sentenza del 27/09/2016 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Novara
IVA Riscossione - Intimazione di pagamento - Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie - Legittimità - Sentenza emessa in primo grado di giudizio -Opposizione avverso Intimazione di pagamento di somme liquidate a titolo di imposte e sanzioni - Fondamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento relativa a imposte e sanzioni, riproponendo questioni già sollevate nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava, in particolare, la corretta determinazione dell’IVA, il riconoscimento dell’imposta versata sugli acquisti documentati e la proporzionalità delle sanzioni applicate rispetto all’imposta effettivamente evasa. È stato inoltre invocato il sindacato del giudice sulla sproporzione della sanzione.
La decisione
La decisione di primo grado, non impugnata dalle parti, è stata ritenuta rilevante e sostanzialmente definitiva sulle questioni di merito. È stata confermata la rideterminazione dell’IVA con riconoscimento dell’imposta relativa agli acquisti documentati e la conseguente applicazione delle sanzioni parametrate all’imposta non versata, in misura percentuale corrispondente al tributo evaso. Il giudice ha riconosciuto che le sanzioni tributarie sono soggette al principio di proporzionalità e al sindacato giurisdizionale, ma non ha ritenuto applicabile un astratto giudizio di sproporzione fondato sul rapporto tra importo della sanzione e danno effettivamente subito, come avverrebbe per una clausola penale.
Norme richiamate
Art. 27, terzo comma, della Costituzione
Il principio di proporzionalità tra la quantità e la qualità della sanzione, da una parte, e l’offesa, dall’altra, trova fondamento nell’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione e all’offesa arrecata costituisce un parametro costituzionale applicabile anche alle sanzioni tributarie.
Principio europeo di proporzionalità delle sanzioni
La Corte di Giustizia CEE lo ha accolto in tutta la sua ampiezza, al punto da estenderlo all’illecito amministrativo.
La proporzionalità è un principio generale dell’ordinamento europeo e impone che la sanzione non ecceda quanto necessario rispetto alla violazione contestata.
Massime di principio
- Una sentenza di primo grado non impugnata dalle parti tende a stabilizzare le questioni di merito decise e non può essere normalmente elusa riproponendo le stesse contestazioni contro il successivo atto di riscossione.
- In caso di intimazione di pagamento fondata su imposte e sanzioni già determinate giudizialmente, l’opposizione può riguardare vizi propri dell’intimazione o fatti sopravvenuti, ma non consente in linea generale di riaprire questioni già definite.
- Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere sottoposte al controllo del giudice, che deve valutare il rapporto tra gravità della violazione, imposta evasa e sanzione applicata.
- Il principio di proporzionalità non comporta automaticamente la riduzione della sanzione ogni volta che essa sia superiore al danno concretamente subito: occorre verificare la disciplina applicabile, i criteri normativi di commisurazione e la gravità effettiva della violazione.
- Il riconoscimento dell’IVA detraibile sugli acquisti richiede adeguata documentazione; una volta accertata, essa può comportare la rideterminazione dell’imposta evasa e delle sanzioni conseguenti.
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