Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2016 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Novara

IVA Riscossione - Intimazione di pagamento - Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie - Legittimità - Sentenza emessa in primo grado di giudizio -Opposizione avverso Intimazione di pagamento di somme liquidate a titolo di imposte e sanzioni - Fondamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento relativa a imposte e sanzioni, riproponendo questioni già sollevate nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava, in particolare, la corretta determinazione dell’IVA, il riconoscimento dell’imposta versata sugli acquisti documentati e la proporzionalità delle sanzioni applicate rispetto all’imposta effettivamente evasa. È stato inoltre invocato il sindacato del giudice sulla sproporzione della sanzione.

La decisione

La decisione di primo grado, non impugnata dalle parti, è stata ritenuta rilevante e sostanzialmente definitiva sulle questioni di merito. È stata confermata la rideterminazione dell’IVA con riconoscimento dell’imposta relativa agli acquisti documentati e la conseguente applicazione delle sanzioni parametrate all’imposta non versata, in misura percentuale corrispondente al tributo evaso. Il giudice ha riconosciuto che le sanzioni tributarie sono soggette al principio di proporzionalità e al sindacato giurisdizionale, ma non ha ritenuto applicabile un astratto giudizio di sproporzione fondato sul rapporto tra importo della sanzione e danno effettivamente subito, come avverrebbe per una clausola penale.

Norme richiamate

  • Art. 27, terzo comma, della Costituzione

    Il principio di proporzionalità tra la quantità e la qualità della sanzione, da una parte, e l’offesa, dall’altra, trova fondamento nell’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione e all’offesa arrecata costituisce un parametro costituzionale applicabile anche alle sanzioni tributarie.

  • Principio europeo di proporzionalità delle sanzioni

    La Corte di Giustizia CEE lo ha accolto in tutta la sua ampiezza, al punto da estenderlo all’illecito amministrativo.

    La proporzionalità è un principio generale dell’ordinamento europeo e impone che la sanzione non ecceda quanto necessario rispetto alla violazione contestata.

Massime di principio

  • Una sentenza di primo grado non impugnata dalle parti tende a stabilizzare le questioni di merito decise e non può essere normalmente elusa riproponendo le stesse contestazioni contro il successivo atto di riscossione.
  • In caso di intimazione di pagamento fondata su imposte e sanzioni già determinate giudizialmente, l’opposizione può riguardare vizi propri dell’intimazione o fatti sopravvenuti, ma non consente in linea generale di riaprire questioni già definite.
  • Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere sottoposte al controllo del giudice, che deve valutare il rapporto tra gravità della violazione, imposta evasa e sanzione applicata.
  • Il principio di proporzionalità non comporta automaticamente la riduzione della sanzione ogni volta che essa sia superiore al danno concretamente subito: occorre verificare la disciplina applicabile, i criteri normativi di commisurazione e la gravità effettiva della violazione.
  • Il riconoscimento dell’IVA detraibile sugli acquisti richiede adeguata documentazione; una volta accertata, essa può comportare la rideterminazione dell’imposta evasa e delle sanzioni conseguenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.