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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16373/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia traeva origine da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal fallimento di una società per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, del trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Roma, compiuto da uno dei ricorrenti a favore dell'altro in esecuzione di un accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, in riforma, l'aveva accolta dichiarando inefficace l'atto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma prima della decisione le parti depositavano istanza congiunta di rinuncia al ricorso e accettazione, riferendo di un accordo transattivo e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso con contestuale accettazione da parte del resistente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha ritenuto non applicabile il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale aggravio non opera in caso di inammissibilità non originaria/rinuncia successiva.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base normativa dell'azione revocatoria ordinaria volta a far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione camerale formulata dal consigliere relatore nel procedimento di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    interpretato nel senso che, in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile nel caso di rinuncia successiva al ricorso, poiché il presupposto dell'inammissibilità non originaria non integra le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accompagnata dalla relativa accettazione della controparte determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'estinzione del giudizio consegue a rinuncia al ricorso non equiparabile a una inammissibilità originaria.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuto accordo transattivo assorbe la necessità di esaminare i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAziona revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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