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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26237/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, contestava la mancata applicazione della causa di proscioglimento immediato e chiedeva l'annullamento della decisione di patteggiamento. La Corte rileva però che il ricorso investe profili non più deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, poiché il motivo riguarda l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova e la pretesa omissione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutti temi estranei ai limiti legali del controllo di legittimità su tale tipo di sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, dopo la riforma richiamata in motivazione, contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso deduceva questioni di responsabilità, prova e mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è stato ritenuto palesemente inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    Indicano il rito del patteggiamento; la Corte ne delimita la ricorribilità per cassazione ai soli casi espressamente previsti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è palesemente infondato o inammissibile.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato per il regime temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una sentenza di proscioglimento; la Corte ne esclude la deducibilità nel ricorso contro il patteggiamento nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non sono deducibili, nel ricorso avverso il patteggiamento, censure che investano l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio rientri nei limiti legali di ricorribilità.
  • Quando il ricorso è palesemente inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il controllo della Corte è strettamente delimitato e non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o della prova.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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