Regolamento (UE) 2022/1385
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1385 della Commissione dell'8 agosto 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere l’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In particolare, sospende o ricalibra l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche provenienti dalle zone interessate dai nuovi focolai, e reintroduce l’accesso per alcune zone per le quali i focolai risultano estinti e sono state completate le operazioni di pulizia e disinfezione. Le modifiche operano mediante la sostituzione o l’integrazione di numerose voci negli allegati V e XIV, con l’indicazione puntuale delle zone, delle specie/categorie e delle date di applicazione.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’UE per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti che importano o autorizzano l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano le zone soggette a restrizioni istituite a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e incidono sull’autorizzazione all’ingresso per specifiche categorie di prodotti avicoli. Il regolamento è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene in materia di sanità animale e di condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La Commissione motiva il provvedimento con la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nonché con la necessità di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale importati nell’Unione provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli appositi elenchi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo riguardano, rispettivamente, il pollame/materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivazioni sanitarie e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto di diversi focolai notificati dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e della conseguente istituzione di zone di controllo di 10 km con politica di abbattimento totale e successiva pulizia e disinfezione. In base alla valutazione delle informazioni fornite dalle autorità dei tre paesi, la Commissione distingue tra:
- zone che devono restare escluse dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione a causa dei focolai recenti;
- zone per le quali i focolai sono considerati estinti e nelle quali può essere aggiornato l’elenco delle aree ammesse.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale
L’allegato V è aggiornato per varie zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Le modifiche incidono su diverse categorie di partite, tra cui:
- pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;
- ratiti riproduttori e da reddito;
- pollame destinato alla macellazione;
- ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno;
- partite inferiori a 20 capi di pollame;
- uova da cova di pollame e di ratiti;
- partite inferiori a 20 uova da cova.
Per il Canada, sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.14 e CA-2.29 e viene aggiunta la zona CA-2.74. Le nuove indicazioni riflettono i focolai nel Quebec e in Alberta, con date di riferimento tra aprile e luglio 2022 e, per alcune voci, data di applicazione differita indicata nell’allegato.
Per il Regno Unito, sono sostituite o aggiornate numerose zone, tra cui GB-2.101, GB-2.103, GB-2.104, GB-2.106, GB-2.107, GB-2.112, GB-2.114, GB-2.116, GB-2.118, GB-2.119 e GB-2.120; inoltre sono aggiunte le zone GB-2.127 e GB-2.128. Le date riportate nei prospetti corrispondono ai periodi di comparsa dei focolai e alle successive rivalutazioni epidemiologiche.
Per gli Stati Uniti, vengono aggiornate numerose zone collegate ai focolai nei diversi stati interessati, tra cui US-2.9, US-2.10, US-2.26, US-2.27, US-2.30, US-2.32, US-2.35, US-2.38, US-2.44, US-2.49, US-2.50, US-2.53, US-2.56, US-2.64, US-2.73, US-2.87, US-2.104, US-2.127 e US-2.141. Sono inoltre introdotte le nuove zone da US-2.231 a US-2.238, legate a focolai in Oregon, Utah e Washington.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche
L’allegato XIV è modificato in modo speculare per le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna. Anche qui si interviene sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, con la sostituzione di voci esistenti e l’inserimento di nuove aree. Per il Canada sono aggiornate le zone CA-2.14, CA-2.29 e introdotta CA-2.74; per il Regno Unito sono aggiornate molte zone già citate e aggiunte GB-2.127 e GB-2.128; per gli Stati Uniti sono ricalibrate le zone US-2.9, US-2.10, US-2.26, US-2.27, US-2.30, US-2.32, US-2.35, US-2.38, US-2.44, US-2.49, US-2.50, US-2.53, US-2.56, US-2.64, US-2.73, US-2.87, US-2.104, US-2.127, US-2.141 e aggiunte le zone US-2.231-2.238.
Descrizione territoriale delle nuove zone
La parte 2 degli allegati fornisce la delimitazione geografica delle nuove zone o delle zone aggiornate, mediante riferimenti a località, contee o coordinate WGS84/GPS. In particolare:
- in Canada, la zona CA-2.74 è localizzata nel Quebec e comprende una zona di protezione di 3 km e una zona di sorveglianza di 10 km, con l’elenco dei comuni coinvolti;
- nel Regno Unito, GB-2.127 riguarda Birsay, Isole Orcadi, e GB-2.128 l’area nei pressi di Dartington, South Hams, Devon, entrambe con raggio di 10 km;
- negli Stati Uniti, le zone da US-2.231 a US-2.238 sono descritte come aree circolari di 10 km nelle contee di Deschutes, Sanpete e Snohomish, con indicazione dei punti di origine delle circonferenze.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza delle misure in ragione del grave rischio connesso alla possibile introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’UE di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Misure per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
A seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, alcune zone sono escluse o mantenute sotto restrizione per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e carni fresche. Per altre zone, per le quali la Commissione ha valutato estinti i focolai e concluse le operazioni di pulizia e disinfezione, le voci sono aggiornate per ripristinare o ridefinire l’autorizzazione all’ingresso.
Zone e date specifiche negli allegati V e XIV
Per il Canada sono aggiornate, tra le altre, le zone CA-2.14, CA-2.29 e viene aggiunta la zona CA-2.74; per il Regno Unito sono aggiornate numerose zone, tra cui GB-2.101, GB-2.103, GB-2.104, GB-2.106, GB-2.107, GB-2.112, GB-2.114, GB-2.116, GB-2.118, GB-2.119, GB-2.120 e sono aggiunte GB-2.127 e GB-2.128; per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone, tra cui US-2.9, US-2.10, US-2.26, US-2.27, US-2.30, US-2.32, US-2.35, US-2.38, US-2.44, US-2.49, US-2.50, US-2.53, US-2.56, US-2.64, US-2.73, US-2.87, US-2.104, US-2.127, US-2.141 e sono aggiunte le zone da US-2.231 a US-2.238.
Definizione territoriale delle zone restritte
La parte 2 degli allegati aggiorna la descrizione geografica delle zone interessate, includendo coordinate e perimetri di 10 km per le aree colpite in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada viene descritta la zona CA-2.74 nel Quebec; per il Regno Unito le zone GB-2.127 (Birsay, Isole Orcadi, Scozia) e GB-2.128 (nei pressi di Dartington, South Hams, Devon, Inghilterra); per gli Stati Uniti sono definite le nuove zone legate alle contee di Deschutes (Oregon), Sanpete (Utah) e Snohomish (Washington).
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerata la gravità del rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione, le modifiche sono adottate con urgenza. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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