Regolamento (UE) 2022/1380
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380 della Commissione dell'8 agosto 2022 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce in modo dettagliato come i vettori devono interrogare l’ETIAS per verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi da parte dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto. Stabilisce il formato dei messaggi, i requisiti di sicurezza e protezione dei dati, il metodo di autenticazione dei vettori, le regole di registrazione e cancellazione, nonché le procedure da seguire quando l’accesso al portale o l’interrogazione non sono tecnicamente possibili. Il testo sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 e si coordina con le diverse fasi applicative dell’ETIAS, compresi periodo transitorio e periodo di tolleranza.
Norme per le interrogazioni ETIAS da parte dei vettori, con regole di autenticazione, protezione dei dati, sicurezza e procedure alternative in caso di impossibilità tecnica.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei, marittimi e ai vettori internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che entrano nel territorio degli Stati membri. Disciplina il funzionamento del portale/interfaccia per i vettori, le modalità di interrogazione dell’ETIAS, la registrazione e l’autenticazione dei vettori, nonché le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica. Restano esclusi gli scambi informativi con la banca dati a sola lettura verso il sistema ETIAS, che non sono consentiti; inoltre, durante il periodo transitorio e il periodo di tolleranza si applicano regole speciali. Per i vettori che imbarcano passeggeri dopo verifiche di frontiera per l’ingresso nel territorio degli Stati membri è previsto l’esonero dall’obbligo di verifica dello status dell’autorizzazione ai viaggi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380: interrogazioni dei vettori nel sistema ETIAS
Il regolamento attua gli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce l’ETIAS per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto. La finalità è rendere operativa l’interrogazione di verifica da parte dei vettori, disciplinando in modo puntuale accesso al portale, autenticazione, protezione dei dati, sicurezza, formati tecnici e procedure alternative in caso di guasto o impossibilità tecnica.
Ambito soggettivo e applicativo
Il regolamento si applica ai vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che entrano nel territorio degli Stati membri. L’obbligo principale consiste nell’interrogare l’ETIAS per verificare se i viaggiatori soggetti ad autorizzazione ai viaggi ne siano titolari. Il testo precisa inoltre che, se l’imbarco è preceduto da verifiche di frontiera per l’ingresso nel territorio degli Stati membri, i vettori sono esonerati dall’obbligo di verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, l’"interfaccia per i vettori" è il portale sviluppato da eu-LISA ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e collegato a una banca dati a sola lettura. Gli "orientamenti tecnici" costituiscono la parte delle specifiche tecniche rilevante per l’attuazione del metodo di autenticazione e per lo sviluppo del formato dei messaggi. È inoltre definito il concetto di "personale debitamente autorizzato", ossia il personale del vettore o di soggetti che agiscono sotto la sua direzione o supervisione e incaricato di verificare lo status dei viaggiatori per conto del vettore.
Obblighi operativi dei vettori
L’interrogazione di verifica deve essere avviata tramite l’interfaccia per i vettori e con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. Il vettore deve assicurare che solo il personale autorizzato acceda all’interfaccia, adottando almeno quattro categorie di misure: controllo degli accessi fisici e logici, autenticazione, registrazione degli accessi e revisione periodica dei diritti di accesso.
Per connettersi all’interfaccia, il vettore può usare una connessione di rete apposita o internet. L’accesso è possibile tramite API, browser web o applicazione mobile.
Dati da inserire nell’interrogazione
Per avviare l’interrogazione, il vettore deve inserire i dati anagrafici e di viaggio del passeggero: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio, codice del paese di rilascio, data di scadenza del documento, giorno di arrivo previsto alla frontiera, Stato membro di ingresso previsto o, se identificabile, aeroporto nello Stato membro di ingresso, nonché i dettagli del mezzo di trasporto utilizzato. È ammessa la scansione della zona a lettura ottica del documento di viaggio per acquisire alcuni dati.
Se il passeggero non rientra nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1240 oppure si trova in transito aeroportuale, il vettore deve poterlo indicare nell’interrogazione. Le interrogazioni possono riguardare uno o più passeggeri e l’interfaccia restituisce una risposta separata per ciascuno.
Esiti dell’interrogazione e regime transitorio
La risposta può essere "non applicabile", "OK" o "non OK". Nei casi di non applicabilità o transito aeroportuale, la risposta è sempre "non applicabile". Negli altri casi, la logica di risposta varia in funzione della fase di applicazione dell’ETIAS.
Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, l’accesso resta più permissivo: in varie ipotesi il risultato è "OK" anche in assenza di autorizzazione ai viaggi valida, mentre la risposta "non applicabile" è usata in specifiche situazioni indicate dal regolamento. Dopo il periodo di tolleranza di cui all’articolo 83, paragrafo 3, la disciplina diventa più restrittiva e distingue anche tra prime e successive entrate nel territorio degli Stati membri che applicano l’ETIAS, nonché tra casi con validità territoriale limitata (VTL) e casi ordinari.
Dopo la scadenza del periodo di tolleranza, il regolamento distingue ulteriormente tra la fase precedente e quella successiva all’entrata in funzione del sistema di informazione visti di cui al regolamento (CE) n. 767/2008. In tale fase, la risposta positiva può dipendere dall’esistenza di almeno un giorno residuo di soggiorno autorizzato.
Aspetti tecnici: formati dei messaggi, estrazione dati e sicurezza
eu-LISA deve specificare negli orientamenti tecnici i formati e la struttura dei messaggi usati per le interrogazioni e le risposte. Il regolamento impone almeno la compatibilità con UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.
I dati relativi alle autorizzazioni ai viaggi rilasciate, annullate e revocate devono essere estratti automaticamente dal sistema ETIAS almeno una volta al giorno e trasmessi alla banca dati a sola lettura. Le estrazioni sono registrate, ed eu-LISA è responsabile della sicurezza dell’interfaccia, dei dati personali e del processo di estrazione e trasmissione. Il flusso è unidirezionale: non è consentito trasferire dati dalla banca dati a sola lettura verso il sistema ETIAS.
Autenticazione e registrazione dei vettori
eu-LISA deve sviluppare un metodo di autenticazione che incorpori principi di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, oltre a meccanismi di controllo e tracciabilità. Il metodo va dettagliato negli orientamenti tecnici e collaudato; se il vettore usa l’API, occorre anche l’autenticazione reciproca.
La registrazione è obbligatoria per i vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Il modulo di registrazione, messo a disposizione online da eu-LISA, richiede informazioni societarie e di contatto, dati del rappresentante legale, informazioni sul documento di iscrizione societaria e, se del caso, sugli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare. Il vettore deve dichiarare di rispettare i requisiti minimi di sicurezza, di operare o voler operare entro sei mesi e di garantire che solo personale autorizzato abbia accesso all’interfaccia.
Il modulo richiede anche l’allegazione di atti costitutivi e di un estratto dell’iscrizione societaria, salvo sostituzione con un’autorizzazione a operare in uno o più Stati membri. Inoltre, il regolamento impone al vettore di comunicare ogni variazione rilevante, di notificare eventuali violazioni di dati personali e di rivedere regolarmente i diritti di accesso del personale.
Cancellazione della registrazione e sconnessione
La registrazione può essere cancellata se il vettore lo richiede, se non è più operativo, se non usa l’interfaccia da un anno, o se viola il regolamento, i requisiti di sicurezza o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia. In linea generale, eu-LISA deve preavvisare la cancellazione di un mese e consentire osservazioni scritte.
In caso di urgenze di sicurezza informatica, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. Il testo prevede inoltre assistenza per correggere le carenze e, ove possibile, un accesso temporaneo con strumenti diversi da quelli ordinari. Una volta rimossi i problemi di sicurezza, il vettore può essere riconnesso; se la registrazione è stata cancellata, può presentare una nuova domanda.
Collaudo e connessione operativa
eu-LISA deve fornire orientamenti tecnici, piano di collaudo, ambiente di collaudo e simulatore. Per le connessioni API vengono testati il formato del messaggio e il metodo di autenticazione; per browser e app mobile, il vettore comunica l’avvenuto collaudo e la formazione adeguata del personale. La connessione operativa avviene dopo il completamento corretto della registrazione e dei test, oppure dopo la notifica di esito positivo per le connessioni non API.
Impossibilità tecnica e assistenza ai vettori
Se l’interrogazione di verifica non può essere avviata per un guasto del sistema ETIAS, il vettore deve informare l’unità centrale ETIAS con i mezzi previsti dall’articolo 14; se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale informa i vettori interessati e gli Stati membri e segnala la riparazione. Se l’impossibilità tecnica deriva da cause diverse da un guasto del sistema, il vettore deve comunque informare l’unità centrale ETIAS.
L’assistenza avviene tramite un modulo web di ticketing che raccoglie i dati identificativi del vettore, una sintesi della richiesta e, se tecnica, la data e l’ora di inizio del problema. Ogni richiesta riceve conferma con numero di ticket. Le richieste tecniche sono trattate da eu-LISA; quelle non tecniche dall’unità centrale ETIAS. Se il modulo web non è utilizzabile, è disponibile una linea telefonica di emergenza. Il servizio è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese, e viene messo a disposizione un elenco di domande e risposte frequenti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce tre nuclei regolatori: norme dettagliate e condizioni di funzionamento del portale per i vettori, incluse le regole di protezione dei dati e sicurezza; metodo di autenticazione dei vettori e condizioni di registrazione; procedure da seguire in caso di impossibilità tecnica ad accedere al portale per i vettori, ai sensi degli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2018/1240.
Obbligo di interrogazione ETIAS e limiti temporali
Ai sensi dell’articolo 3, i vettori avviano l’interrogazione di verifica tramite l’interfaccia per i vettori e lo fanno con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. L’interrogazione deve essere accessibile solo al personale debitamente autorizzato, con misure minime di controllo degli accessi fisici e logici, autenticazione, registrazione degli accessi e revisione periodica dei diritti di accesso.
Modalità di connessione e accesso
L’articolo 4 consente la connessione al portale tramite connessione di rete apposita o internet. L’accesso può avvenire tramite interfaccia sistema-sistema (API), interfaccia web o applicazione mobile.
Dati da inserire e possibilità di interrogazione multipla
L’articolo 5 elenca i dati del viaggiatore necessari per l’interrogazione: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio e codice del paese di rilascio, scadenza del documento, giorno di arrivo previsto alla frontiera, Stato membro di ingresso previsto o, se identificabile, aeroporto nello Stato membro di ingresso, e dati del mezzo di trasporto. È consentita la scansione della zona a lettura ottica del documento. Il vettore può indicare che il passeggero è fuori dall’ambito ETIAS o in transito aeroportuale, e può effettuare interrogazioni per uno o più passeggeri con risposta individuale per ciascuno.
Esiti delle interrogazioni e regole transitorie
L’articolo 6 disciplina le risposte possibili: «non applicabile», «OK» o «non OK». Sono previste regole distinte per il periodo transitorio di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, per il periodo di tolleranza di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo e per la fase successiva, con ulteriori distinzioni in relazione alla validità territoriale limitata (VTL) e all’entrata in funzione del sistema di informazione visti di cui al regolamento (CE) n. 767/2008. Dopo l’avvio del sistema visti, la risposta dipende anche dal numero di giorni residui di soggiorno autorizzato.
Formati dei messaggi e specifiche tecniche
L’articolo 7 affida a eu-LISA la specificazione nei documenti tecnici dei formati dei dati e della struttura dei messaggi per interrogazioni e risposte. Devono essere supportati almeno i formati UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.
Estrazione dei dati e sicurezza della banca dati a sola lettura
L’articolo 8 prevede che i dati sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciate, annullate e revocate siano estratti automaticamente dal sistema ETIAS almeno una volta al giorno e trasmessi alla banca dati a sola lettura. Le estrazioni devono essere registrate; eu-LISA è responsabile della sicurezza dell’interfaccia, dei dati personali e del processo di estrazione e trasmissione. Non è consentito trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema ETIAS.
Metodo di autenticazione
L’articolo 9 impone a eu-LISA di sviluppare un metodo di autenticazione conforme ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché ai principi di controllo degli accessi e tracciabilità. Il metodo è dettagliato negli orientamenti tecnici e deve essere collaudato; se il vettore usa l’API, sono richiesti mezzi di autenticazione reciproca.
Registrazione dei vettori
L’articolo 10 prevede l’obbligo di registrazione prima dell’accesso al metodo di autenticazione per i vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Il modulo online richiede dati identificativi e di contatto del vettore e del rappresentante legale, informazioni sul documento ufficiale di iscrizione societaria e, se del caso, sugli Stati membri in cui si opera o si intende operare. Il modulo impone dichiarazioni sui requisiti di sicurezza, sull’uso esclusivo da parte di personale autorizzato e sull’operatività; richiede allegati societari e, se del caso, un’autorizzazione a operare (ad esempio certificato di operatore aereo).
Cancellazione, sconnessione e nuova registrazione
L’articolo 11 disciplina la cancellazione della registrazione su richiesta del vettore, per inattività di un anno, o per violazioni/regolari carenze di sicurezza; prevede preavviso di un mese e possibilità di osservazioni scritte, salvo urgenze di sicurezza informatica per le quali è consentita la disconnessione immediata. eu-LISA può assistere il vettore nella correzione delle carenze e, in casi limitati, consentire interrogazioni con strumenti alternativi. I vettori sconnessi possono essere riconnessi dopo la rimozione dei problemi; quelli cancellati possono registrarsi nuovamente. Sono possibili indagini presso Stati membri o paesi terzi in caso di sospetto abuso, e, se il modulo non è disponibile a lungo, la registrazione può avvenire con altri mezzi.
Sviluppo, collaudo e connessione
L’articolo 12 affida a eu-LISA la messa a disposizione degli orientamenti tecnici, di un piano di collaudo, di un ambiente di collaudo e di un simulatore. Per l’API si collaudano formato dei messaggi e autenticazione; per web browser e app mobile, il vettore comunica di aver collaudato con successo la connessione e formato il personale. La connessione all’interfaccia avviene dopo registrazione corretta e collaudi, oppure dopo la notifica di esito positivo per le modalità web/mobile.
Impossibilità tecnica e procedure sostitutive
L’articolo 13 distingue i casi di impossibilità tecnica causata da un guasto del sistema ETIAS e i casi dovuti ad altre ragioni. Il vettore deve informare l’unità centrale ETIAS con i mezzi dell’articolo 14; se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale informa i vettori interessati e gli Stati membri e comunica la riparazione. eu-LISA mette a disposizione uno strumento di ticketing accessibile all’unità centrale ETIAS.
Assistenza ai vettori
L’articolo 14 istituisce un modulo web di assistenza nell’ambito del ticketing, con indicazione dei dati del vettore, sintesi della richiesta e, se tecnica, data e ora di inizio del problema. La ricezione è confermata con numero di ticket. Le richieste tecniche sono inoltrate a eu-LISA, che fornisce assistenza tecnica; quelle non tecniche sono gestite dall’unità centrale ETIAS. In caso di indisponibilità del modulo web è prevista una linea telefonica di emergenza. Il servizio è disponibile 24/7 in inglese e sono rese disponibili FAQ in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 15 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217. L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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