Regolamento (UE) 2022/1387
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1387 della Commissione del 9 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo puntuale il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/58, limitatamente all’aggiornamento della ragione sociale di un esportatore statunitense soggetto a dazio antidumping definitivo sui GOES. La Commissione ha verificato che il cambio di nome è stato regolarmente registrato e non ha comportato nuove relazioni societarie rilevanti ai fini dell’inchiesta antidumping. La misura conferma quindi la continuità dell’aliquota individuale del 22,0 % e dispone l’applicazione retroattiva del codice TARIC C044 a decorrere dal 7 luglio 2021, con possibilità di rimborso o sgravio dei dazi eventualmente versati in eccedenza.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per aggiornare la denominazione di un esportatore statunitense soggetto a dazio antidumping definitivo sui GOES e confermare l’applicazione del relativo codice TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati (GOES) originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America. L’intervento riguarda in particolare la posizione individuale attribuita a un operatore statunitense, già identificato come AK Steel Corporation e ora denominato Cleveland-Cliffs Steel Corporation, con mantenimento del codice addizionale TARIC C044 e dell’aliquota antidumping del 22,0 %.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per il cambio di nome di un esportatore GOES
Il regolamento interviene in via meramente modificativa sul regime antidumping già istituito per le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati (GOES) originari di Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. La finalità è adeguare il testo normativo alla nuova denominazione societaria di un esportatore statunitense, senza alterare l’impianto sostanziale delle misure antidumping.
Contesto e verifiche svolte dalla Commissione
La società già denominata AK Steel Corporation ha comunicato il 7 luglio 2021 di aver modificato la propria ragione sociale in Cleveland-Cliffs Steel Corporation, con sede in Ohio (USA). La Commissione ha richiesto un questionario, ricevuto il 20 agosto 2021, e successivi chiarimenti il 3 gennaio 2022. Dall’esame dei documenti prodotti, tra cui atto di modifica, certificati di registrazione e bilanci sottoposti ad audit, è emerso che il cambio di nome era stato regolarmente registrato e non aveva comportato nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati nel procedimento antidumping.
Effetti sulla misura antidumping
La Commissione ha concluso che il mutamento di denominazione non incide sulle risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58, in particolare sull’aliquota individuale del dazio antidumping ad valorem del 22,0 % applicabile alla società. L’industria dell’Unione è stata consultata sulla richiesta e non ha formulato osservazioni.
Modifica puntuale del regolamento (UE) 2022/58
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/58 viene aggiornato sostituendo il riferimento ad AK Steel Corporation con Cleveland-Cliffs Steel Corporation, mantenendo invariati sia la sede in Ohio sia il codice addizionale TARIC C044. Il regolamento precisa inoltre che tale codice si applica alla nuova denominazione a decorrere dal 7 luglio 2021.
Rimborso e sgravio dei dazi
Per le importazioni di prodotti fabbricati da Cleveland-Cliffs Steel Corporation, è ammesso il rimborso o lo sgravio, conformemente alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccedenza rispetto al dazio antidumping stabilito per la società nel regolamento (UE) 2022/58. La previsione ha rilievo pratico per gli operatori doganali e per la gestione di eventuali istanze di rimborso.
Entrata in vigore e efficacia generale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione dell’esportatore
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 è modificato sostituendo "AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America, 22,0 %, C044" con "Cleveland-Cliffs Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America, 22,0 %, C044".
Conferma dell’aliquota antidumping individuale
La modifica del nome non incide sulle risultanze del regolamento (UE) 2022/58 né sull’aliquota antidumping ad valorem del 22,0 % applicabile alla società interessata.
Applicazione retroattiva del codice TARIC e rimborso
Il codice addizionale TARIC C044 già attribuito ad AK Steel Corporation si applica a Cleveland-Cliffs Steel Corporation a decorrere dal 7 luglio 2021. È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, dei dazi definitivi pagati in eccesso rispetto al dazio dovuto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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