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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1382

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione dell'8 agosto 2022 relativo all’autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego nell’UE di un preparato a base di due microrganismi specifici come additivo per mangimi, limitatamente alla funzione di additivo per l’insilaggio e per tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando un rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Il testo contiene condizioni tecniche di impiego, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione individuale, oltre a indicare i metodi di analisi e la scadenza dell’autorizzazione al 29 agosto 2032.

Autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nel gruppo degli additivi per l’insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli additivi per insilati, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche d’uso, indicazioni in ეტichetta e misure di protezione per gli utilizzatori; il periodo di autorizzazione termina il 29 agosto 2032.

Autorizzazione del preparato di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione autorizza un preparato contenente Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica positiva dell’EFSA, con specifiche cautele per la salute degli utilizzatori.

Quadro normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. L’autorizzazione è adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, dopo la presentazione di una domanda conforme all’articolo 7, paragrafo 1, corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.

Esito della valutazione scientifica

Nel parere del 26 gennaio 2022, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non comporta effetti negativi per la salute animale, la salute dei consumatori o l’ambiente. L’Autorità ha tuttavia rilevato che l’additivo non è irritante per occhi e pelle, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile formulare conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. È stata inoltre riconosciuta l’efficacia del preparato nel migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell’insilato ottenuto da materiali facili e moderatamente difficili da insilare.

Autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per insilaggio. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, secondo le condizioni tecniche fissate nell’allegato.

Composizione, identificazione e controllo analitico

L’allegato identifica l’additivo con il numero 1k1801 e ne descrive la composizione: preparato contenente almeno 5 × 10^11 CFU/g di additivo in rapporto 1:4, pari a 1 × 10^11 CFU di P. freudenreichii DSM 33189 e 4 × 10^11 CFU di L. buchneri DSM 12856 per grammo di additivo. La forma è solida e la sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei due microrganismi. Ai fini del controllo sono previsti metodi di identificazione mediante PFGE o sequenziamento del DNA, oltre ai metodi di conteggio specifici per ciascun microrganismo, con richiamo al metodo EN 15787 per L. buchneri DSM 12856.

Condizioni di impiego

Per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate nelle istruzioni le condizioni di conservazione. Inoltre, qualora l’additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo è fissato in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Il richiamo alla nozione di foraggio facile o moderatamente difficile da insilare rinvia ai parametri sui carboidrati solubili indicati nella nota dell’allegato.

Tutela degli utilizzatori e misure di prevenzione

Poiché l’EFSA ha evidenziato un possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere prevenuti in modo sufficiente, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento

Il periodo di autorizzazione termina il 29 agosto 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per insilaggio, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 26 gennaio 2022, secondo cui il preparato non ha effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha inoltre rilevato che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, ma va considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene quindi necessarie misure di protezione per gli utilizzatori.

Condizioni di impiego e tenore minimo

L’allegato prevede che il preparato contenga almeno 5 × 10^11 CFU/g di additivo, in rapporto 1:4 tra Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. Per l’uso non combinato con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo è fissato in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.

Obblighi di etichettatura e conservazione

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.

Metodi di identificazione e conteggio

L’allegato stabilisce i metodi analitici: identificazione tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA; conteggio di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 mediante semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787); conteggio di Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 mediante semina per inclusione dell’inoculo in piastra con terreno specifico.

Periodo di autorizzazione

La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 29 agosto 2032.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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