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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1381

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1381 della Commissione dell'8 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per modificare le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride. La modifica principale consiste nell’estensione dell’impiego agli alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, sulla base del parere favorevole dell’EFSA. Contestualmente, l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 viene sostituito per recepire i nuovi livelli massimi e le condizioni specifiche di utilizzo nelle diverse categorie di alimenti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per aggiornare le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride, includendo anche gli alimenti a fini medici speciali per la popolazione in generale esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato alimenti contenenti galatto-oligosaccaride come nuovo alimento autorizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’elenco dell’Unione contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Incide in particolare sulle categorie di prodotti elencate nell’allegato, tra cui integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, formule per lattanti e di proseguimento, vari prodotti lattiero-caseari, bevande, cereali, barrette e altri alimenti. Non introduce un’autorizzazione generale per nuovi alimenti diversi dal galatto-oligosaccaride né modifica il regime sostanziale dei nuovi alimenti al di fuori delle condizioni d’uso indicate.

Modifica delle condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1381 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento normativo recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA e aggiorna le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride, già autorizzato come nuovo alimento.

Contesto normativo e procedura

La disciplina dei nuovi alimenti è fondata sul regolamento (UE) 2015/2283, che consente l’immissione sul mercato dell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione. Tale elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La Commissione rileva che il galatto-oligosaccaride era già presente nell’elenco e che una precedente modifica, intervenuta con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900, aveva aumentato il livello d’uso negli integratori alimentari per la popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, da 0,333 kg/kg a 0,450 kg/kg. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 aveva già esteso l’uso ad altre categorie di alimenti, tra cui dolciumi a base di latte, formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare.

Domanda del richiedente e parere EFSA

In data 29 giugno 2020, GLNP BV ha presentato domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento, chiedendo di estenderne l’impiego agli alimenti a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia. La Commissione ha consultato l’EFSA il 12 luglio 2021, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 28 febbraio 2022, concludendo che l’estensione proposta è sicura alle condizioni d’uso suggerite.

Esito normativo

Sulla base della domanda e del parere scientifico, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e approva la modifica. Di conseguenza, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene modificato per sostituire la voce relativa al galatto-oligosaccaride nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati.

Nuove condizioni d’uso per il galatto-oligosaccaride

L’allegato riporta i livelli massimi di impiego nelle varie categorie di alimenti. Le principali previsioni rilevanti sono le seguenti:

  • per gli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il livello massimo è pari a 0,450 kg di galatto-oligosaccaride per kg di integratore alimentare, corrispondenti a 5,4 g per porzione e a un massimo di tre porzioni al giorno, fino a 16,2 g al giorno;
  • per gli alimenti a fini medici speciali destinati alla popolazione in generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, l’uso è consentito in conformità alle particolari esigenze nutrizionali dei destinatari, ma non oltre 0,128 kg/kg di prodotto finito, corrispondenti a un massimo di 8,25 g al giorno;
  • per le altre categorie elencate nell’allegato, restano indicati livelli massimi specifici, tra cui latte, bevande a base di latte, yogurt, dessert a base di latte, dessert congelati a base di latte, bevande a base di frutta e bevande energetiche, prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia, bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, succhi, ripieni per torte di frutta, preparazioni a base di frutta, barrette, cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, dolciumi a base di latte, formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza pratica per gli operatori che producono, distribuiscono o commercializzano alimenti contenenti galatto-oligosaccaride.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del presente regolamento, aggiornando la voce relativa al galatto-oligosaccaride nell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati.

Estensione dell’uso agli alimenti a fini medici speciali

La modifica autorizza l’uso del galatto-oligosaccaride negli alimenti a fini medici speciali, definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati alla popolazione in generale, con esclusione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Il livello massimo è fissato, in funzione delle esigenze nutrizionali particolari dei destinatari, a non più di 0,128 kg/kg di prodotto finito, corrispondenti a un massimo di 8,25 g al giorno.

Aggiornamento dei livelli massimi per le altre categorie di alimenti

L’allegato sostituisce integralmente la voce "galatto-oligosaccaride" nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e conferma o aggiorna i livelli massimi per varie categorie, tra cui: integratori alimentari per la popolazione in generale esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia (0,450 kg/kg, pari a 5,4 g per porzione e massimo tre porzioni/giorno fino a 16,2 g/giorno); latte, bevande a base di latte, yogurt, dessert e altri prodotti lattiero-caseari; formule per lattanti e formule di proseguimento; alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia; bevande energetiche e per sportivi; succhi, preparazioni a base di frutta, barrette, cereali e altre categorie specificate nell’allegato.

Base procedurale e valutazione scientifica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare dell’articolo 12. La Commissione ha ricevuto una domanda da GLNP BV il 29 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, ha consultato l’EFSA il 12 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, e ha considerato il parere scientifico dell’EFSA del 28 febbraio 2022, che ha concluso per la sicurezza della modifica proposta alle condizioni d’uso indicate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareregolazione dei prodotti alimentari

Testo integrale

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