Regolamento (UE) 2022/1384
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 della Commissione dell’8 agosto 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa le informazioni tecniche da usare, nel periodo 30 giugno 2022-29 settembre 2022, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvency II. Gli allegati contengono, per valuta e scadenza, la struttura dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati nazionali interessati. La Commissione sottolinea l’esigenza di uniformità, tempestività e uso di dati di mercato aggiornati a fine giugno 2022, con applicazione retrodatata al 30 giugno 2022.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2022 al 29 settembre 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni prudenziali aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2022 e il 29 settembre 2022. Rileva per tutte le valute e i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati, con esclusione implicita di casi non contemplati dagli allegati stessi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per il periodo 30 giugno 2022-29 settembre 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 aggiorna, per un periodo determinato, i parametri tecnici necessari alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per adempiere agli obblighi di valutazione prudenziale previsti da Solvency II. La finalità è assicurare condizioni uniformi di calcolo, usando dati di mercato di fine giugno 2022 e rendendo immediatamente disponibili le tabelle applicabili.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di uniformità nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, in particolare per la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. I considerando evidenziano che le informazioni tecniche derivano dai dati di mercato di fine del mese precedente la prima data di riferimento applicabile e che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono utilizzare le stesse informazioni, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’oggetto è limitato al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni prudenziali aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2022 e il 29 settembre 2022. Le informazioni sono differenziate per valuta e, per quanto riguarda la volatilità, per mercato assicurativo nazionale interessato.
Struttura dei parametri tecnici
L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia a tre allegati distinti:
- allegato I: pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;
- allegato II: spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, espressi in punti base;
- allegato III: aggiustamenti per la volatilità dei mercati assicurativi nazionali interessati, espressi in punti base.
Le tabelle di allegato I sono suddivise per numerose valute, tra cui euro, corone nordiche e dell’Europa centrale, valute di Paesi terzi e altre monete rilevanti ai fini Solvency II. L’allegato II disciplina in modo dettagliato gli spread fondamentali per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni, con distinguo per valuta, scadenza e classe di merito di credito. L’allegato III indica, per ciascun mercato nazionale, l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio.
Regole di applicazione pratica
Le imprese devono utilizzare i parametri contenuti negli allegati per la determinazione:
- della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
- dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
La Commissione chiarisce che, per motivi prudenziali, le imprese devono applicare le stesse informazioni tecniche per il calcolo, senza variazioni legate alla tempistica delle singole segnalazioni alle autorità nazionali.
Decorrenza, urgenza e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma produce effetti dal 30 giugno 2022. Tale retrodatazione è giustificata dall’esigenza di garantire tempestiva disponibilità dei parametri tecnici e certezza giuridica nel più breve tempo possibile. Come regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sull’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. Il richiamo al regolamento (UE) n. 182/2011 riguarda la procedura di adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione, adottati in urgenza per la disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022 (art. 1, par. 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima (allegato I); gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (art. 1, par. 2).
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 giugno 2022 (art. 2).
Base giuridica e urgenza
La base giuridica è l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; la Commissione adotta il regolamento con procedura d’urgenza e nel quadro del regolamento (UE) n. 182/2011 per garantire disponibilità immediata e certezza giuridica delle informazioni tecniche.
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