Regolamento (UE) 2022/1383
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione dell'8 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’estratto di olibano di Boswellia serrata Roxb.ex Colebr. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estratto di olibano di Boswellia serrata come additivo organolettico, gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", per mangimi destinati a cavalli e cani. L’autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione EFSA, che non ha rilevato effetti negativi per salute animale, salute dei consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha richiesto cautele per i possibili rischi di inalazione e contatto per gli utilizzatori. Sono fissate specifiche condizioni tecniche, prescrizioni di etichettatura e un periodo transitorio per l’adeguamento degli operatori.
Autorizzazione dell’estratto di olibano di Boswellia serrata come additivo per mangimi per cavalli e cani, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo "estratto di olibano" (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) e i mangimi/premiscele che lo contengono, limitatamente all’impiego in mangimi per cavalli e cani. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; sono previste disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date (29 agosto 2022) e destinati sia ad animali da produzione alimentare sia ad animali non da produzione alimentare. Il regolamento non disciplina usi diversi da quelli indicati nell’allegato.
Autorizzazione dell’estratto di olibano di Boswellia serrata come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 autorizza l’uso dell’estratto di olibano di Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’atto si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, richiamata nei considerando, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’estratto di olibano era già autorizzato in via generale come prodotto esistente; con la nuova domanda, il richiedente ha chiesto la rivalutazione specifica per l’impiego in mangimi per cavalli e cani.
Nel parere del 27 gennaio 2022, l’EFSA ha concluso che l’additivo, alle condizioni d’uso proposte, non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché la funzione di aromatizzante nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti. Tuttavia, l’Autorità ha rilevato l’assenza di dati sufficienti per escludere la sensibilizzazione cutanea e respiratoria, pur considerando l’additivo non irritante per pelle e occhi; per questo la Commissione richiede misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito soggettivo e materiale
L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’estratto di olibano di Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., classificato come additivo organolettico, gruppo funzionale aromatizzanti, con numero di identificazione 2b2816-ex. Il campo di applicazione è circoscritto ai mangimi destinati a cavalli e cani, con le condizioni tecniche, compositive ed etichettatura definite nell’allegato.
L’allegato specifica la composizione dell’additivo: estratto secco in forma solida, con metileugenolo non superiore allo 0,009% ed estragolo non superiore allo 0,028%. Sono inoltre indicati gli elementi di caratterizzazione della sostanza attiva, tra cui gli acidi boswellici in misura pari almeno al 65%, nonché i range per KBA e AKBA. Per il controllo analitico è previsto l’uso dell’HPLC con rilevazione UV secondo la monografia della Farmacopea europea "Indian Frankincense (Olibanum indicum)".
Condizioni d’impiego e limiti quantitativi
Il regolamento impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Inoltre, stabilisce un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%:
- cavalli: 100 mg/kg;
- cani: 330 mg/kg.
È espressamente vietato miscelare l’additivo con altri additivi contenenti metileugenolo ed estragolo. L’allegato richiede anche che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Etichettatura e informazione agli utilizzatori
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo, distinguendo tra cavalli e cani. Se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento di tale soglia, l’etichetta deve riportare anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Queste prescrizioni rispondono all’esigenza, evidenziata nei considerando, di consentire un migliore controllo del prodotto e della sua corretta utilizzazione lungo la filiera mangimistica.
Sicurezza degli operatori
Poiché l’EFSA non ha potuto escludere il rischio di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.
Misure transitorie
Per evitare impatti immediati sulla filiera, il regolamento introduce un periodo transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 febbraio 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 29 agosto 2022, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo:
- se destinati ad animali da produzione alimentare, quelli prodotti ed etichettati prima del 29 agosto 2023 possono circolare e essere usati fino a esaurimento scorte;
- se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è esteso ai prodotti prodotti ed etichettati prima del 29 agosto 2024.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 29 agosto 2032.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’estratto di olibano è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda l’estratto secco di olibano di Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., identificato con numero 2b2816-ex.
Base scientifica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione si fonda sulla rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7. L’EFSA, nel parere del 27 gennaio 2022, ha concluso che l’additivo non ha incidenza negativa su salute degli animali, salute dei consumatori e ambiente; ha inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché la funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella negli alimenti.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12% è pari a 100 mg per i cavalli e 330 mg per i cani. È vietato miscelare l’additivo con altri additivi contenenti metileugenolo ed estragolo.
Specifiche compositive e metodo di analisi
L’allegato definisce la composizione dell’additivo: estratto secco in forma solida, con metileugenolo ≤ 0,009% ed estragolo ≤ 0,028%. Sono indicati i marcatori fitochimici e i relativi intervalli: acidi boswellici ≥ 65%, acido 11-cheto-β-boswellico (KBA) 2,53-3,86%, acido 3-O-acetil-11-cheto-β-boswellico (AKBA) 2,35-3,57%. Il metodo di analisi è l’HPLC con rivelazione UV, secondo la monografia della Farmacopea europea "Indian Frankincense (Olibanum indicum)".
Obblighi di etichettatura e informazioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato per specie; se il livello d’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento di tale soglia, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori e DPI
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.
Misure transitorie
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 febbraio 2023, conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 29 agosto 2023, la vendita e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 29 agosto 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato indica anche un termine finale del periodo di autorizzazione al 29 agosto 2032.
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