Cassazione Penale, Sentenza n. 43263/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e li aveva condannati per il reato di resistenza (artt. 110, 337 c.p. a loro ascritto). I motivi dei ricorsi in Cassazione erano: (1) inutilizzabilità delle prove testimoniali raccolte in udienza prima della sanatoria dell'omessa citazione del difensore di fiducia; (2) difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza motivata in ordine alla determinazione della pena; (3 - solo Cristian) vizio nella negazione delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. e art. 58 l. 689/1981 per errata valutazione dei presupposti, in particolare per il rilievo dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel merito e ha confermato la condanna dei ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese processuali. Ha però accolto la richiesta di rettifica per errore materiale relativa alla difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella motivazione, correggendo la pena riportata nella sentenza scritta in conformità al dispositivo pronunciato in udienza. Quanto ai profili relativi all'inutilizzabilità delle testimonianze, i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni, una volta rinnovate in udienza alla presenza del difensore regolarmente citato e con il suo consenso all'utilizzazione, non risultino affette da nullità insanabile. Sul punto relativo alle pene sostitutive la Corte ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo di Cristian: la decisione del giudice di non rinviare l'udienza per acquisire informazioni ex art. 545-bis c.p.p. rientra nella discrezionalità motivata del giudice, che può negare la sostituzione anche per i precedenti penali se adeguatamente motivato.
Norme richiamate
art. 507 c.p.p.
Riguarda i poteri istruttori del giudice; la Corte ha chiarito che l'art. 507 non impone necessariamente l'integrazione probatoria automatica a favore dell'accusa ma disciplina i poteri istruttori, senza trasformare in inutilizzabili le prove acquisite poi regolarmente.
art. 238 comma 4 c.p.p.
Stabilisce le regole sul consenso all'utilizzazione di verbali e dichiarazioni assunte senza la partecipazione del difensore; la Corte ha affermato che il consenso del difensore regolarmente citato può rendere utilizzabili dichiarazioni rese in precedenza in una udienza nulla, purché le prove siano state riassunte o comunque oggetto di valida utilizzazione.
art. 431 comma 2 c.p.p.
Consente alle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo dibattimentale di atti di indagine anche se assunti unilateralmente dall'accusa; la Corte si è richiamata a tale principio per legittimare l'utilizzazione delle dichiarazioni riassunte con accordo tra le parti.
art. 191 c.p.p.
Disciplina i limiti all'acquisizione di prove; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità patologica scatta solo se la prova è vietata dalla legge in relazione alla sua natura o oggetto, non per modalità procedurali superabili mediante rinnovazione e consenso.
art. 185 comma 1 c.p.p.
Principio della nullità derivata: la nullità dell'udienza può investire le attività svolte in essa, ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove che possono essere regolarizzate.
art. 545-bis c.p.p.
Prevede la possibilità di sospendere il processo per acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena; la Corte ha chiarito che si tratta di una facoltà discrezionale del giudice e non di un obbligo in ogni caso, e il mancato rinvio non è di per sé vizio di diritto se adeguatamente motivato.
art. 58 l. 689/1981
Regola l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ribadito che l'applicazione è rimessa a una valutazione discrezionale basata sui criteri dell'art. 133 c.p. e può essere esclusa per i precedenti se il giudice spiega adeguatamente la ragionevolezza della scelta.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; utilizzato come parametro per valutare l'adeguatezza delle pene sostitutive e giustificare il diniego in presenza di precedenti e pervicacia criminale.
art. 95 d.lgs. 150/2011 (disciplina transitoria)
Richiamato in relazione all'applicabilità delle norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti, la Corte ne segnala gli effetti ma conferma la discrezionalità del giudice nel loro concreto esercizio.
art. 99 c.p.p.
Riconosce i poteri di rappresentanza del difensore nel processo; la Corte ha affermato che il difensore può, nei limiti del suo mandato, prestare consenso all'utilizzazione di prove e atti a nome dell'imputato.
art. 130 e art. 619 c.p.p.
Norme sulla rettifica di errori materiali e sulla impugnazione: la Corte ha usato il combinato disposto per autorizzare la correzione dell'errore materiale relativo alla discordanza tra dispositivo orale e scritto, prevalendo il dispositivo letto in udienza.
Massime di principio
- La mancata partecipazione del difensore in una udienza rende nulli gli atti di quella udienza, ma le dichiarazioni testimoniali prese in tale udienza non sono automaticamente inutilizzabili se successivamente rinnovate o utilizzate con il consenso del difensore regolarmente citato.
- Il difensore, nei limiti della sua rappresentanza, può validamente prestare consenso all'utilizzazione di prove o verbali acquisiti precedentemente in udienze alle quali non ha partecipato l'avvocato, rendendo le prove utilizzabili nel processo.
- L'inutilizzabilità patologica di una prova si verifica solo quando la legge vieta l'acquisizione della prova in relazione alla sua natura o oggetto; vizi meramente procedurali possono essere sanati mediante rinnovazione e consenso.
- La decisione di sospendere il processo per acquisire elementi utili a valutare l'applicabilità di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice; non è obbligatorio fissare sempre una nuova udienza se il giudice ritiene di poter decidere con gli elementi acquisiti.
- Il giudice può negare l'applicazione di una pena sostitutiva anche per la presenza di precedenti penali, purché motivi adeguatamente la valutazione in termini di adeguatezza della pena e finalità rieducative (richiamo all'art. 133 c.p.).
- La difformità tra dispositivo pronunciato oralmente in udienza e dispositivo riportato nella sentenza scritta non determina automaticamente la nullità dell'intera sentenza; l'errore materiale è correggibile e prevale il dispositivo di udienza.
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